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13 gennaio 2023
Comunità energetiche: dal 1° marzo cambiano le regole
Continuano le tappe di avvicinamento al nuovo decreto sulle regole degli incentivi per autoconsumo e comunità energetiche.
La Redazione
Il nuovo documento
ARERA vara un documento denominato TIAD (acronimo di “Testo integrato autoconsumo diffuso”), in cui verranno regolamentati i sistemi per l'autoconsumo diffuso riguardanti:
- gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici;
- condomini;
- comunità energetiche;
- autoconsumatori individuali su rete pubblica.
Il provvedimento definisce ed individua i requisiti e le procedure per l'accesso al servizio, le modalità di erogazione e gli adempimenti in carico al GSE e mira a semplificare e razionalizzare le regole anche per contribuire a ridurre la spesa energetica, in vista del prossimo decreto incentivazione che dovrebbe essere emanato dal Governo nelle prossime settimane.
L’entrata in vigore
Il testo, che entrerà in vigore il 1° marzo, o in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, contiene le regole sulle configurazioni per l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche e prevede la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso pari alla parte variabile della tariffa di trasmissione e riferita all'area sottesa alla cabina primaria.
Dal 1° marzo, quindi, le configurazioni per l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti, confluiranno nel TIAD. Una modifica che, sostanzialmente, non cambierà lo stato in essere delle due realtà preesistente ma che consentirà alle comunità energetiche di estendersi all'interno di un'area più vasta e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW.
Invece, sono previste modifiche che prevedono una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell'autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell'anno 2022).
Cosa prevede il nuovo TIAD
Il nuovo testo prevede:
- che l'autoconsumo diffuso ora sia riferito all'area sottesa alla cabina primaria, superando il limite della cabina secondaria;
- individua i criteri per i gestori di rete per individuare in modo convenzionale le aree sottese a ciascuna cabina primaria, introducendo correttivi di carattere geografico a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche;
- introduce definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso;
- distingue di due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l'energia elettrica condivisa e l'area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata;
- semplifica le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni;
- i clienti finali potranno scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all'autoconsumo.
In merito alla definizione degli incentivi, si attende il provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
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