Appare legittimo, anche sotto il profilo della sua limitazione soggettiva, il provvedimento prefettizio che, in relazione alla partita internazionale di calcio da disputarsi a Napoli, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio.
Il provvedimento rispetta anche la regola della proporzionalità, dal momento che, sulla base delle concordi valutazioni ampiamente discrezionali, di tipo preventivo, dei competenti organi tecnici preposti alla tutela primaria dell'interesse, è idoneo allo scopo prefissato.
Nell'ottica del bilanciamento degli interessi, infatti, prevale l'interesse alla pubblica sicurezza, volto a scongiurare l'afflusso "massivo" della tifoseria ospite, di provenienza dalla città dove risultano maggiormente allocati i gruppi organizzati del tifo, ed il suo incontro con quella ospitante, senza impedire in assoluto la partecipazione di tifosi della squadra tedesca.
TAR Lazio, sez. V, decreto 13 marzo 2023, n. 508
Svolgimento del processo
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli, prot. n. 76526, emesso in data 8.3.2023 e comunicato a mezzo e-mail il successivo 9.3.2023, con il quale, in relazione alla partita di calcio in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed -OMISSIS-è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori del 13 gennaio 202dello stadio” (doc. 1);
-b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi: (i) la nota della Questura di Napoli – DIGOS del 24.2.2023, con la quale è stato comunicato alla S.S. Calcio Napoli di sospendere temporaneamente la vendita, per la gara in oggetto, dei tagliandi del settore ospiti e, per i residenti in Germania, anche dei tagliandi degli altri settori (doc. 2); (ii) la determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) n. 11 del 1°.3.2023 con cui sono state invitate la FIGC e la Lega Italiana Calcio Professionistico ad interessare la società organizzatrice dell'evento in oggetto affinché non venisse avviata la vendita dei tagliandi (doc. 3); (iii) la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) n. 12 del 6.3.2023 e la nota del Questore di Napoli n. A.4/Gab.-O.P. del 7.3.2023, mai comunicate alla ricorrente e non note nel loro tenore testuale, delle quali sono stati riportati alcuni estratti ed una sintesi nel provvedimento sub a);
- nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati d-OMISSIS-il 13/3/2023:
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.:
-a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli, prot. n. 79574, emesso in data 12.3.2023 e comunicato a mezzo e-mail in pari data, con il quale, in relazione alla partita di calcio tra Napoli ed-OMISSIS- in programma per il 15.3.2023, è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio” (doc. 16);
-b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi: (i) la nota del Questore di Napoli 11.3.2023, prot. n. 79515, mai comunicata alla ricorrente e non nota nel suo tenore testuale; (ii) la nota del Questore di Napoli 11-12.3.2023, prot. n. 79547, mai comunicata alla ricorrente e non nota nel suo tenore testuale;
- risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.
Motivi della decisione
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., accessiva ai motivi aggiunti depositati in data 13 marzo 2023;
Visto il proprio precedente decreto n. 495/2023, inter partes, con il quale era disposta la sospensione, in via cautelare, del provvedimento prefettizio impugnato con il ricorso principale e individuato sub a) dell’epigrafe, del quale erano stigmatizzati, per un verso, la carenza motivazionale, non essendo stati individuati specifici elementi di rischio relativi alla partita di ritorno di Champions League tra il Napoli e la squadra ricorrente (tali non essendo stati considerati quelli, allora rappresentati, relativi all’unico incontro delle tifoserie in occasione della partita di andata ed essendo irrilevanti i riferimenti alla rivalità con altra tifoseria, gemellata con -OMISSIS-, ma non destinataria di alcun divieto), e, per altro verso, la manifesta sproporzione, giacché destinatari del divieto di vendita di tagliandi risultavano essere “tutti i residenti in Germania”;
Considerato che nel detto decreto erano espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che in effetti, re melius perpensa, ha rimodulato la propria determinazione pervenendo al provvedimento da ultimo impugnato con i motivi aggiunti;
Considerato che tale ultimo provvedimento:
sul piano motivazionale, evidenzia nuovi, plurimi e circostanziati profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi del-OMISSIS-, provenienti da Francoforte, in occasione della partita di ritorno, desunti da nuove informative di polizia, anche promananti delle autorità tedesche, dall’esame e monitoraggio di canali web e social, da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria; dai quali emergerebbe (cfr. le richiamate note questorili nn. 79515 e 79547 dell’11 marzo 2023): che in molte precedenti trasferte del-OMISSIS- nelle competizioni internazionali sono stati riscontrati incidenti (per una delle quali, recente, vi sarebbe anche una sanzione da parte dell’UEFA), il che indurrebbe a particolare attenzione da riservare ai suoi tifosi; che gli incidenti verificatisi in occasione dell’incontro di andata dello scorso 21 febbraio con la squadra del Napoli non possono dirsi affatto sporadici o non probanti, giacché sostanzialmente interessanti pressoché tutto il circondario e la città di Francoforte; che detti ultimi episodi avrebbero ingenerato un sentimento di “rivalsa”, documentato dal detto monitoraggio social, certo non riconducibile ai soli tifosi tedeschi, ma che comunque farebbe presagire azioni violente delle opposte tifoserie che, in ottica cautelare e preventiva, dovrebbero potersi scongiurare; che in data 12 marzo 2023 il Comitato per l’ordine e la sicurezza delle manifestazioni sportive ha reiterato la valutazione di grave pericolo per l’ordine pubblico connessa alla presenza dei tifosi del-OMISSIS- alla partita (più puntualmente, secondo il provvedimento impugnato, ed espressamente, “in assenza di qualsiasi limitazione nell’acquisto dei biglietti”); che gli ordinari servizi di polizia, integranti predisposizione di “misure di sicurezza connesse all’eventuale arrivo di tifosi della squadra ospite”, che sarebbero state comunque pianificate (cfr. provvedimento impugnato), non sarebbero sufficienti a contenere ed escludere i paventati rischi, non potendosi previamente identificare, logisticamente, le fonti degli stessi, utilizzando, tra l’altro, i tifosi, specie se non organizzati, forme di trasporto non previamente definibili;
sul piano della proporzionalità, limita considerevolmente l’estensione soggettiva del divieto di vendita dei tagliandi, stavolta destinandolo ai soli “residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio”, “atteso che i gruppi di ultras sono nella quasi totalità riconducibili a persone di Francoforte e che gli episodi di contrasto con la tifoseria napoletana si sono verificati in quella città” (cfr. provvedimento impugnato);
Considerato che i motivi sollevati nell’atto aggiuntivo, pur doviziosamente articolati e meritevoli di più approfondito esame, anche in fatto, nella sede propria del merito, richiedendo, peraltro, l’esame di documentazione allo stato non presente agli atti di causa, non sembrano con evidenza elidere del tutto i detti circostanziati ulteriori profili inerenti il rischio per la sicurezza pubblica contenuti nel nuovo provvedimento (nello specifico, quanto ai precedenti riconducibili ai tifosi del-OMISSIS-, alla gravità e diffusività dei fatti di Francoforte e alle risultanze del monitoraggio web e social);
Considerato che, alla valutazione consentita nella presente sede cautelare monocratica, il provvedimento, come da ultimo modificato, in significativa riduzione, nei suoi effetti, e cospicuamente integrato sul piano motivazionale, non può essere giudicato, ora, immotivato, irragionevole o sproporzionato; lo stesso, sulla base delle concordi valutazioni dei competenti organi tecnici preposti alla tutela primaria dell’interesse, sindacabili nei limiti in cui lo possono essere misure comunque connotate da ampia discrezionalità (cfr. decreto n. 495/2021, inter partes), ma anche nella naturale logica preventiva e cautelare che lo assiste, sembra essere pure idoneo allo scopo, intendendo esplicitamente evitare l’afflusso massivo della tifoseria ospite e l’incontro con quella ospitante, senza impedire in assoluto la partecipazione di tifosi della squadra tedesca, per i quali non sussiste motivata ragione di proibire l’accesso allo stadio purché di provenienza diversa dalla città dove risultano per lo più allocate le tifoserie organizzate;
Considerato, sotto diverso profilo, che, nell’ottica del bilanciamento degli interessi, deve trovare prevalenza l’interesse alla pubblica sicurezza che il provvedimento espressamente intende garantire, senza che rilevino, in ragione della selettività della misura, situazioni individuali, peraltro neppure fatte constare dagli eventuali interessati;
Considerato, pertanto, di dover respingere la proposta istanza cautelare, riservando alla sede propria del merito ogni ulteriore valutazione, sul merito delle questioni e ai fini della decisione sulle proposte domande risarcitorie;
Ritenuto, infine, nella prospettiva della compiuta istruttoria, di dover onerare l’Amministrazione del deposito di tutti gli atti preordinati e istruttori posti a base del divieto impugnato, con particolare riferimento alle nuove informative e risultanze poste a base del provvedimento rieditato oggetto dei proposti motivi aggiunti (note questorili dell’11 marzo 2023, verbale del Comitato per l’ordine e la sicurezza delle manifestazioni sportive del 12 marzo 2023, inter alia), in tempo utile per l’esame collegiale fissato come in dispositivo;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare.
Ordina gli incombenti istruttori di cui in parte motiva a carico delle intimate Amministrazioni.
Conferma, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 4 aprile 2023.