Ritenuto in fatto
La società A.S.D. L. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff.n.427 del 10.06.2024) che le ha inflitto la sanzione sportiva dell’ammenda di € 3.000,00, in relazione alla gara Campionato Juniores Dilettanti Renato C./L. dell'08.06.2024 terminata con il risultato di 1-2, con la seguente motivazione: “Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (5 bombe carta e 33 fumogeni) nel settore loro riservato e lanciato un fumogeno sul terreno di gioco. (R CdC)”.
Lamenta la reclamante che il Giudice Sportivo le ha irrogato la sanzione anche per il lancio di “un fumogeno sul terreno di gioco” e che tuttavia non avrebbe tenuto in debita considerazione:
- che si trattava di un fumogeno “spento” come si evince dal referto arbitrale: “I sostenitori della squadra ospite (L.) lanciavano un fumogeno spento all’interno del recinto di gioco”; sicché sarebbe evidente che la capacità lesiva di un fumogeno spento è chiaramente diversa da quella di un fumogeno accesso e giustificherebbe una diversità di trattamento sanzionatorio;
- che contrariamente alla motivazione adottata dal giudice sportivo il fumogeno non è caduto “sul terreno di giuoco” bensì “all’interno del recinto di gioco” – come puntualmente refertato dal Direttore di gara - sicché non avrebbe inciso sull’andamento del giuoco e non avrebbe arrecato minaccia alcuna ai giocatori in campo;
- che tale distinzione non è soltanto statistica o formale ma sostanziale, tanto che nel modulo tipo in dotazione ai Commissari di Campo, ed anche alla Procura Federale, per la redazione dei referti, i lanci di materiale pirotecnico devono essere refertati proprio tenendo conto del luogo di impatto, ovvero “nel proprio settore”, “sul terreno di gioco”, “nel recinto di gioco” e “nel settore avversario”.
Ne inferisce, conclusivamente, che il disvalore giuridico in termini sanzionatori dovrebbe essere attenuato rispetto alla valutazione data dal Giudice Sportivo, basata su un presupposto di fatto errato, anche considerando che tale oggetto non ha colpito alcuna persona. Inoltre rileverebbe, ai fini della corretta dosimetria sanzionatoria, la circostanza che la società reclamante non è mai stata sanzionata prima per l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei propri tifosi.
Ritiene, infine, la reclamante che la sanzione irrogata violerebbe il principio di proporzionalità ed afflittività che deve tenere conto della categoria di appartenenza delle società coinvolte, e chiede pertanto a questa Corte di ridurre l’ammenda impugnata nella misura ritenuta di giustizia.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 14.06.2024 è stato udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
Considerato in diritto
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti accoglimento nei sensi di seguito precisati.
L’art.25 (Prevenzione di fatti violenti) stabilisce, al comma 3, che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere …”; deve al riguardo rilevarsi, sotto un primo profilo, che nell’ampia definizione di “materiale pirotecnico di qualsiasi genere” devono ritenersi certamente ricompresi anche i fumogeni.
Con riferimento alla refertazione di quanto avvenuto in campo, il Direttore di gara ha registrato che al 36’ del 1T “I sostenitori della squadra ospite (L.) lanciavano un fumogeno spento all’interno del recinto di giuoco che cadeva nei pressi della porta difesa dal portiere della squadra ospitante. Il portiere non veniva colpito e segnala al sottoscritto la presenza del fumogeno, che veniva in seguito allontanato dal calciatore stesso. Udite diverse bombe carta durante lo svolgimento del gioco”.
Il Commissario di Campo presente, nell’apposito modulo riservato al “compimento di atti violenti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica o da cui derivi danno grave alla persona”, ha puntualmente registrato: n.34 fumogeni e n.5 bombe carta. Inoltre ha segnalato quanto segue: “Al 36° del primo tempo lancio di un fumogeno spento sul terreno di gioco – interno della porta società ospitante”.
Si tratta di fatti descritti con sufficiente precisione in ciascun rapporto, i quali entrambi concordano sul lancio di un fumogeno spento, differendo però per la zona di caduta dello stesso (nel “recinto di gioco” e nei pressi della porta difesa dal portiere ospitante, per il Direttore di gara; nel “terreno di gioco” all’interno della porta della società ospitante, per il Commissario di campo).
Sotto questo profilo va rilevato che il Giudice sportivo sembra avere tenuto inopinatamente in maggiore considerazione il referto del Commissario di Campo, ritenendo essere il fumogeno caduto sul “terreno di gioco”, e che non abbia altresì considerato la circostanza che lo stesso fosse spento, non avendone comunque fatto menzione nonostante la concordante segnalazione di entrambi gli ufficiali di gara. Risulta per il resto esattamente documentato quanto espressamente sanzionato dal Giudice Sportivo.
Può pertanto essere accolta la domanda di riduzione della sanzione proposta dalla reclamante, tenuto conto della circostanza che il fumogeno era spento, che è controverso il punto di caduta dello stesso, e della mancanza di precedenti specifici a carico della società; per l’effetto, la Corte ritiene congruo rimodulare la sanzione dell’ammenda riducendola da € 3.000,00 a € 2.500,00.
Ne consegue che l’appello proposto dalla società deve essere accolto nei sensi sopra precisati.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda in € 2.500,00 (duemilacinquecento). Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.