Ritenuto in fatto
La società U.S. L. 1915 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 5.000,00 euro e due gare a porte chiuse, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 108 del 19 marzo 2024), in relazione alla gara F. / L. 1915, disputata il 17 marzo 2024 presso lo Stadio “(OMISSIS)” di (OMISSIS).
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento qui impugnato: “ Per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (4 fumogeni, 2 bombe carta) nel settore loro riservato, nonché lanciato sul terreno di gioco 5 bottigliette di plastica semipiene, 3 bottiglie di vetro che sfioravano il Direttore di gara e un A.A., alcune monete all’indirizzo degli ufficiali di gara e calciatori avversari. Inoltre, altre 5 bottigliette di plastica semipiene venivano lanciate sul campo per destinazione. Sanzione così determinata in ragione della obiettiva idoneità della condotta a creare grave danno all’incolumità dei presenti sul terreno di gioco, nonché della recidiva di cui al CU 31/2023”.
La società reclamante chiede la riduzione delle sanzioni. Afferma, in sintesi: che la recidiva sarebbe stata erroneamente applicata, in relazione all’unica diffida riportata (Com. Uff. n. 31 del 10 ottobre 2023); che i fatti che hanno determinato la sanzione sarebbero dovuti alle caratteristiche dell’impianto sportivo, non idoneo ad ospitare una tifoseria numerosa come quella livornese, nonché alle insufficienti misure di prevenzione e filtraggio poste in essere dalla società ospitante; che soltanto pochissimi tifosi sarebbero responsabili del lancio di oggetti e delle condotte sanzionate dal Giudice Sportivo; che, per il futuro, vi sarebbe l’intenzione di mettere a disposizione a proprie spese un servizio di stewards, per garantire la vigilanza sui propri sostenitori in trasferta; che, in ogni caso, le condotte accertate nel referto arbitrale non avrebbero procurato alcun pericolo per l'incolumità pubblica e nessuna persona avrebbe riportato danni fisici; che, pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata ed ingiusta, siccome penalizzerebbe la società ed un’intera tifoseria per comportamenti attribuiti a pochi sostenitori, in occasione di una partita in trasferta.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 2 aprile 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Considerato in diritto
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La descrizione dei fatti non è contestata dalla società reclamante. Nel referto dell’arbitro e nel rapporto del commissario di campo si dà atto del reiterato lancio di monetine e di bottiglie di vetro e plastica, nonché dell’esplosione di bombe carta.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la gravità dei fatti sia stata univocamente accertata e descritta nel rapporto arbitrale. Ivi si attesta, tra l’altro, che alcune delle bottiglie lanciate dalla tribuna (ove si trovava la tifoseria livornese) hanno sfiorato l’arbitro, un assistente ed alcuni calciatori del Follonica Gavorrano.
Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone. E, per quanto qui rileva, l’art. 6, terzo comma, C.G.S. estende la responsabilità oggettiva delle società ai comportamenti dei propri sostenitori in trasferta, fatti salvi gli obblighi della società ospitante.
La giurisprudenza ha più volte affermato che la ratio dell’istituto della responsabilità oggettiva, funzionale al pacifico e regolare svolgimento delle competizioni ed alla tutela dell’incolumità delle persone, è quella di indurre le società a porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire fatti lesivi, anche nelle gare in trasferta, quando non vi sia una diretta responsabilità dell’organizzazione della gara, elemento, questo, che è al più valutabile ai fini della commisurazione della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. da ultimo CSA, sez. II, n. 66/2022-2023).
Nella specie, non può esser dubbio che il lancio di bottiglie verso il campo di gioco integri la condotta violenta punibile ai sensi dell’art. 26 C.G.S., in quanto idonea a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Al riguardo, deve condividersi l’orientamento interpretativo secondo il quale “(…) l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. E’ noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in se dell’ordinamento sportivo (…) un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato pericolo per la pubblica incolumità nella peculiare accezione della disciplina sportiva” (così CSA, sez. I, n. 49/2022-2023).
In relazione a sanzione già scrutinata e confermata da questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, n. 76/2022-2023), riguardante la gara Sporting Club Trestina / L. 1915 del 4 dicembre 2022, per analoghe condotte violente a carico della odierna reclamante U.S. L. 1915, ricorre senz’altro l’aggravante della recidiva, per la quale il terzo comma dell’art. 26 C.G.S. prevede, in aggiunta all’ammenda, la sanzione dell’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Ed infatti la recidiva, secondo quanto stabilito dall’art. 18, secondo comma, C.G.S., spiega i propri effetti anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva, quando si tratti, come nella controversia in esame, della squalifica del campo ovvero dell’obbligo di disputare la gara a porte chiuse.
Ne discende la congruità della sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse e dell’ammenda di 5.000,00 euro, inflitta dal Giudice Sportivo alla U.S. L. 1915 con la decisione qui impugnata, che deve pertanto essere confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.