
Con il provvedimento in commento, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all'estero che effettua delle trasferte in Paesi diversi dalla distaccataria, tra i quali l'Italia.
L'istante è una società commerciale facente parte di un Gruppo che dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 ha distaccato un proprio dipendente presso la consociata tedesca ai fini dell'assunzione del ruolo di Amministratore delegato. Il dipendente si considerava comunque fiscalmente residente in Italia per il periodo di imposta 2022, considerato che moglie e figli si trovano nel territorio italiano, ma le attività lavorative erano state svolte in via continuativa presso la consociata per tutta la durata del distacco.
Nonostante ciò, l'Amministratore delegato aveva effettuato delle trasferte occasionali in Paesi diversi dalla Germania, tra cui vi era anche l'Italia, per cui l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere se in virtù di tali trasferte in Italia, vengano meno i requisiti dell'esclusività e continuità del rapporto di lavoro prestato all'estero ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 8-bis, TUIR.
Con la
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Con riferimento al caso in esame, l'Agenzia delle Entrate afferma che il fatto che l'Amministratore delegato abbia effettuato delle trasferte in Paesi diversi dalla Germania, tra i quali l'Italia, non fa venir meno il carattere di esclusività e di continuità di lavoro presso la consociata tedesca. Dunque, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate sopra, si ritiene che il reddito possa determinarsi nel caso di specie ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, TUIR.