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13 settembre 2023
Distacco all’estero con trasferte in Italia: resta applicabile la retribuzione convenzionale

Con il provvedimento in commento, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all'estero che effettua delle trasferte in Paesi diversi dalla distaccataria, tra i quali l'Italia.

di La Redazione

L'istante è una società commerciale facente parte di un Gruppo che dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 ha distaccato un proprio dipendente presso la consociata tedesca ai fini dell'assunzione del ruolo di Amministratore delegato. Il dipendente si considerava comunque fiscalmente residente in Italia per il periodo di imposta 2022, considerato che moglie e figli si trovano nel territorio italiano, ma le attività lavorative erano state svolte in via continuativa presso la consociata per tutta la durata del distacco.
Nonostante ciò, l'Amministratore delegato aveva effettuato delle trasferte occasionali in Paesi diversi dalla Germania, tra cui vi era anche l'Italia, per cui l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere se in virtù di tali trasferte in Italia, vengano meno i requisiti dell'esclusività e continuità del rapporto di lavoro prestato all'estero ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 8-bis, TUIR.

Con la risposta n. 428/2023, l'Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il contenuto della disposizione citata, sulla base della quale il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo che supera i 183 giorni si determina in base alle retribuzioni convenzionali, le quali vengono definite ogni anno con apposito decreto del Ministero del Lavoro. Ciò comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all'estero è assoggettato a tassazione assumendo quale base imponibile la retribuzione convenzionale fissata con detto decreto, senza considerare quindi la retribuzione effettiva corrisposta all'interessato. Tuttavia, tale disciplina di cui all'art. 51 cit. si applica solo in presenza di tali condizioni:

precisazione

  • Il lavoratore che opera all'estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale fissa la retribuzione convenzionale;
  • L'attività di lavoro sia svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
  • La stessa costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
  • Il lavoratore soggiorni, nell'arco di 12 mesi, presso lo Stato estero per un periodo che supera i 183 giorni.

Con riferimento al caso in esame, l'Agenzia delle Entrate afferma che il fatto che l'Amministratore delegato abbia effettuato delle trasferte in Paesi diversi dalla Germania, tra i quali l'Italia, non fa venir meno il carattere di esclusività e di continuità di lavoro presso la consociata tedesca. Dunque, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate sopra, si ritiene che il reddito possa determinarsi nel caso di specie ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, TUIR.

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