È stato pubblicato in G.U. n. 76/2023 il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali».
Tra le misure introdotte a sostegno delle famiglie, il Decreto Bollette prevede per il secondo trimestre del 2023 il riconoscimento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici economicamente svantaggiati. Il bonus sociale 2023 verrà erogato direttamente in bolletta ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.
Successivamente, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico sarà rideterminata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5milioni di euro.
Confermata anche per il secondo trimestre dell'anno 2023 l'aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Per quanto riguarda le misure a favore delle imprese, il Decreto prevede di estendere fino al 30 giugno 2023, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.
In materia di adempimenti fiscali, il Decreto Bollette interviene sulla disciplina dell'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.
Peculiare è l'art. 23, denominato «causa speciale di non punibilità», che introduce il c.d. scudo fiscale per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione.