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15 luglio 2024
L’ANAC interviene sul fenomeno dei “medici a gettone”
L'autorità, con il parere in commento, precisa che tale fenomeno, molto dispendioso e poco efficiente, è limitato esclusivamente a casi di necessità e urgenza e i relativi contratti non potranno superare la durata di 12 mesi. 
di La Redazione
L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere n. 35 del 24 giugno 2024, si è espressa sul tema ricorrente dei “medici a gettone”. 
L'ANAC nel rispondere alla richiesta di parere da parte di un'Azienda sanitaria regionale in merito all'affidamento in appalto dei servizi medici e infermieristici, l'Autorità ha chiarito le procedure da seguire, in particolare a seguito del D.Lgs. n. 34/2023, convertito in Legge n. 56/2023.
 
Alla luce della nuova disciplina per gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario».
Questi affidamenti hanno una durata massima di 1 anno e possono essere disposti solo in favore di operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità prescritti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio sanitario. 
Per questo motivo, «la stazione appaltante è tenuta a dare espressa motivazione nella determina a contrarre e l'inosservanza delle disposizioni previste è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale».
 
La volontà del legislatore di confinare l'esternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici rappresenta l'extrema ratio, percorribile solo in casi tassativi e straordinari. Questo perché l'affidamento in appalto dei servizi medici comporta costi molto elevati e una minore qualità del servizio
Tuttavia, a causa delle gravi carenze di organico non facilmente sopperibili e risolvibili dal Servizio sanitario e della necessità di assicurare continuità ai servizi sanitari, il legislatore ha previsto che il regime ordinario non si applica:
  • ai contratti già stipulati;
  • alle procedure in corso di svolgimento;
  • alle procedure per le quali la determina a contrarre sia adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
In tali casi, la durata del contratto non potrà superare 1 anno.

attenzione

In Gazzetta Ufficiale n. 251/2024 è stato pubblicato il decreto 17 giugno 2024 del Ministero della salute recante «Adozione delle linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici da affidare a terzi in caso di necessità e urgenza da parte delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario».

Linee guida sono adottate in attuazione di quanto disposto all'art. 10 del D.L. n. 34/2024 convertito in L. n. 56/2023, «in materia di affidamento a terzi di servizi medici ed infermieristici, e in conformità con quanto previsto nel bando tipo ANAC n. 1 del 2023».

Il provvedimento si sofferma anche sui medici a gettone al fine di sopperire alla grave carenza di organico del personale sanitario, sull'orario di lavoro e sui requisiti di professionalità del personale medico ed infermieristico di cui si avvalgono gli operatori economici.

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