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19 aprile 2023
Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche: pronte le regole per utilizzare i crediti residui in 10 anni
Con il provvedimento in oggetto, l'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative per fruire in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi.
di La Redazione
Con il provvedimento direttoriale n. 2023/132123 del 18 aprile, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 , ha dato alcune indicazioni operative per fruire, da parte di fornitori e cessionari, della ripartizione in 10 anni dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi.
Nel dettaglio, le disposizioni del provvedimento riguardano i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020 , comunicate all'Agenzia delle entrate entro lo scorso 31 marzo, in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui:
- all'art. 119 (c.d. Superbonus) del D.L. 19 n. 34/2020;
- all'art. 119-ter (Bonus barriere architettoniche) del D.L. 19 n. 34/2020;
- all'
art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 , (c.d. Sismabonus),
Specifica il Fisco, la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Nello specifico, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.
Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
Il fornitore o il cessionario titolare dei crediti potranno comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga a decorrere dal 2 maggio, indicando la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. La comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. Deve essere utilizzato servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”.
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