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20 aprile 2023
Dalla CGUE lo stop al rinnovo automatico delle concessioni balneari

Secondo la CGUE, i giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme UE disapplicando quelle interne ove non conformi. Nel caso di specie, trattasi della direttiva 2006/123/CE che prescrive lo svolgimento di una procedura di selezione per l'assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo.

di La Redazione

La vicenda trae origine dal fatto che il Comune di Ginosa avesse prorogato con apposita delibera le concessioni finalizzate all'occupazione del demanio marittimo nel suo territorio, senza rispettare quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE che prescrive a tal fine un'apposita procedura di selezione tra i potenziali candidati quando il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali. Inoltre, la medesima direttiva stabilisce che tale autorizzazione ha durata limitata e non può prevedere alcun rinnovo automatico.
Ora, nonostante tale direttiva sia stata recepita dall'ordinamento italiano, la L. n. 145/2018 ha previsto che le concessioni possano essere prorogate fino al 31 dicembre 2033, in attesa del tempo necessario per svolgere le attività funzionali ad una riforma delle concessioni.

In tale contesto, l'AGCM ha ritenuto che la delibera di proroga adottata dal Comune di Ginosa violasse i principi di concorrenza e la libertà di stabilimento, pertanto notificava all'Ente un parere motivato ove ricordava l'obbligo di una previa procedura ad evidenza pubblica.
Dinanzi a tal parere, il Comune non fece una piega, dunque l'AGCM si rivolgeva al TAR Puglia, il quale, pur riconoscendo l'incompatibilità della normativa italiana con la direttiva menzionata, dubitava del carattere self-executing della medesima e della conseguente disapplicazione delle norme interne. Per questa ragione, il TAR sottopone varie questioni pregiudiziali alla CGUE.

Con la sentenza del 20 aprile 2023 nella causa C-348/22, la CGUE afferma che i giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti al rispetto delle norme UE, disapplicando le disposizioni del diritto interno quando non conformi alle medesime. In sostanza, la decisione evidenzia i seguenti punti:

precisazione

  • La direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, indipendentemente dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo ovvero riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono confinati all'interno di un unico Stato membro;
  • Il diritto UE non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata con un approccio che combini profili generali ed astratti a quelli specifici che riguardano il territorio costiero nel caso concreto, fermo restando che tali criteri si fondino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati;
  • Non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi del mercato interno;
  • L'obbligo per gli Stati membri di espletare una procedura selettiva imparziale e trasparente tra i potenziali candidati e il divieto di rinnovare automaticamente le autorizzazioni già rilasciate sono espressi in termini incondizionati e precisi dalla direttiva, la quale è produttiva di effetti diretti. Ciò significa che i giudici nazionali e le autorità amministrative (anche quelle comunali) sono tenute ad applicare tali disposizioni e a disapplicare le norme del diritto interno non conformi.
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