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12 settembre 2023
Dal Consiglio di Stato nuovi chiarimenti sul rinnovo delle concessioni balneari

In risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla CGUE, alla quale era stata rimessa la questione pregiudiziale sulla tutela dei balneari e sulla compatibilità dell'art. 49 cod. nav. con il diritto comunitario, il Consiglio di Stato fornisce detti chiarimenti con riferimento al rinnovo delle concessioni.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 8010/2022, la Settima sezione del Consiglio di Stato rimetteva alla CGUE la seguente questione pregiudiziale:

precisazione

«Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all'interpretazione di una disposizione nazionale quale l'art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo».

Per vagliare la ricevibilità del rinvio, la CGUE ha chiesto alla presente sezione di documentare chiarimenti relativi ad alcuni fatti inerenti al giudizio principale. Tali chiarimenti possono riassumersi nei termini che seguono.

  • In virtù dell'art. 49, comma 1, cod. nav., nell'ordinamento italiano la proprietà delle opere non amovibili realizzate dal concessionario sull'area demaniale viene acquisita dallo Stato in modo automaticoquando cessa l'efficacia del titolo concessorio. Ciò significa che l'eventuale ricognizione amministrativa o l'accertamento giurisdizionale del diritto di proprietà in capo allo Stato ha effetti solo dichiarativi e accertativi di una situazione giuridica che si è già costituita per via della disposizione di legge.
  • Sempre con riguardo all'art. 49 cit., la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ritenere che il meccanismo automatico ivi previsto opera sia all'atto del rilascio e della scadenza della prima concessione, sia quando, in seguito alla prima scadenza, venga rilasciata una seconda concessione anche identica alla prima e anche innumerevoli volte. In tal caso, trattandosi di nuovo rilascio si parla di rinnovo, mentre diverso è il caso in cui tra i titoli non ci sia una soluzione di continuità, ciò che accade quando un titolo rappresenta la prosecuzione di un altro solo sul piano dell'efficacia; ciò infatti si definisce proroga. Ciò precisato, le conseguenze dal punto di vista della tutela dei diritti sono particolarmente rilevanti, in particolare il Consiglio di Stato ritiene che la compatibilità europea di tale meccanismo debba misurarsi anche con i presupposti processuali e le condizioni dell'azione, non potendo divenire l'accesso alla giustizia praticamente impossibile. In tal senso, si afferma che la difficoltà per il concessionario di rendersi conto di quale sia il momento preciso in cui si produce l'effetto sfavorevole nella sua sfera giuridica è riconducibile al diritto positivo italiano e alla prassi amministrativa, non essendo presente uno strumento, anche amministrativo, in grado di accertare in modo puntuale e congruo l'effettiva consistenza delle opere acquisite al patrimonio dello Stato, consistenza che costituisce il presupposto fattuale e giuridico per richiedere la maggiorazione del canone.
    In altri termini, si tende a spostare sempre in avanti il momento ove viene accertata tale effettiva consistenza, momento che poi coincide quasi sempre con il momento in cui l'Amministrazione si convince a richiedere canoni maggiori.
    Come evidenzia il Consiglio di Stato:

ildiritto

«Ecco perché, a parere di chi scrive, seppure è vero che non occorre alcun provvedimento amministrativo che accerti la consistenza della devoluzione ai fini dell'acquisto in capo allo Stato, non essendo tale elemento previsto ai fini costitutivi dalla norma, è pure corretto sostenere, allora, che proprio perché manca un provvedimento acquisitivo formale ed espresso da impugnare, è ragionevole non impedire o rendere eccessivamente gravosa la tutela dei diritti, consentendo ai concessionari di censurare le richieste di pagamento delle maggiorazioni di canone a far data da quando le richieste stesse sono formulate, senza addurre, ad impedimento processuale, il preteso consolidamento delle concessioni al tempo rilasciate».

  • Qualora la devoluzione al demanio marittimo sia intervenuta prima del 28 dicembre 2009 si applica l'art. 49 TFUE ove la concessione presenti un “interesse transfrontaliero certo” (che spetta al giudice del rinvio accertare prima di rivolgersi alla CGUE). Con riferimento a tale aspetto, la Settima sezione chiarisce che la concessione demaniale in questione presenta tal genere di interesse poiché la risorsa materiale è scarsa e il mercato di riferimento attrae gli investimenti degli operatori economici nazionali e di quelli degli altri Stati membri, divenendo il bene demaniale uno degli elementi dell'azienda e, quindi, dell'impresa economica.

Alla luce di ciò, il Consiglio rimette i chiarimenti indicati in motivazione e dispone che essi siano trasmessi alla CGUE, confermando la disposta sospensione del processo fino alla definizione del giudizio sulle questioni pregiudiziali e con riserva.

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