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8 giugno 2023
Rafforzato il Codice Rosso: il Governo approva un nuovo pacchetto di misure contro la violenza sulle donne

Si va dal rafforzamento delle misure di prevenzione alla velocizzazione dei procedimenti, dall'estensione delle fattispecie ove è possibile applicare il braccialetto elettronico alle nuove casistiche che consentono l'arresto in flagranza differita, passando per il potenziamento delle misure cautelari e degli obblighi di comunicazione alle persone offese.

di La Redazione

Rilevanti le novità emerse dall'ultimo Consiglio dei Ministri tenutosi il 7 giugno 2023, tra le quali emerge l'approvazione di un DDL che rafforza il Codice Rosso, di un decreto legge di attuazione degli obblighi derivanti da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell'Italia e della delega al Governo in materia di florovivaismo.

Contrasto alla violenza sulle donne

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri punta a velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le vittime potenziali di femminicidio o di reati di violenza contro le donne ovvero in ambito domestico; a rendere maggiormente efficaci le azioni di protezione preventiva; a potenziare le misure di contrasto alla reiterazione dei reati ai danni delle donne; a migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza. In tal senso, vengono recepite le osservazioni contenute nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e le istanze più urgenti formulate dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, oltre ai recenti orientamenti della Procura generale della Corte di Cassazione in materia.
Di seguito le principali misure introdotte.


Rafforzato l' “ammonimento” da parte del Questore

Misura di prevenzione prevista per tutelare le vittime di violenza domestica, cyberbullismo e stalking, l'ammonimento punta ad assicurare una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei giudizi penali, comportando la cessazione da parte dell'ammonito di ulteriori condotte di violenza o molestia e la procedibilità d'ufficio in caso di reiterazione della condotta.
Ebbene, con il nuovo DDL:

precisazione

  • Si estendono i casi in cui è possibile applicare l'ammonimento, includendovi anche i c.d. reati spia commessi in ambito familiare o in un contesto affettivo, dunque percosse, lesioni personali, violenza sessuale, violenza privata, minaccia grave, stalking, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio e danneggiamento;
  • Inasprita la pena nel caso in cui i reati siano commessi da soggetto ammonito, anche qualora la vittima sia differente;
  • La richiesta di revoca del provvedimento del Questore non potrà giungere prima che siano trascorsi 3 anni. Inoltre, i soggetti ammoniti dovranno ottenere valutazioni positive all'esito di appositi percorsi di recupero;
  • Si amplia la definizione di “violenza domestica” comprendendo anche quelli avvenuti alla presenza di minori.


Potenziate le misure di prevenzione

Si tratta della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, le quali potranno essere applicate anche agli indiziati di reati connessi alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Si parla nello specifico dei reati di omicidio tentato, lesioni personali gravi e gravissime, deformazione dell'aspetto della persona attraverso lesioni permanenti al viso e violenza sessuale. Le misure di prevenzione potranno essere applicate a prescindere dalla commissione di un precedente reato.
Per quanto concerne, in particolare, la misura della sorveglianza speciale, essa sarà applicata mediante modalità di controllo elettroniche che richiedono il consenso dell'interessato, il quale, qualora venga negato, comporterà che la misura di prevenzione non potrà avere una durata inferiore a 2 anni, durante i quali l'indiziato dovrà presentarsi periodicamente all'autorità di pubblica sicurezza.
Il Tribunale, inoltre, sarà ora obbligato ad imporre agli indiziati il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle vittime e l'obbligo di mantenere una certa distanza dalle medesime e dai luoghi da esse frequentati non inferiore a 500 metri, accompagnati da specifiche modalità nel caso in cui l'indiziato debba frequentare detti luoghi per esigenze di lavoro o altre.
Ancora, in attesa del provvedimento, il Tribunale potrà disporre d'urgenza e in via temporanea il divieto di avvicinamento in presenza di motivi di particolare gravità e le eventuali violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni, oltre alla possibilità di procedere all'arresto anche al di fuori dei casi di flagranza.


Processi più veloci

Si ampliano le fattispecie per le quali è assicurata la priorità, includendo ad esempio la costrizione o induzione al matrimonio, la deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e lo stato di incapacità procurato mediante violenza. Per le stesse fattispecie sarà assicurata priorità anche in relazione alle richieste di misura cautelare personale.


Poteri del Procuratore della Repubblica 

Diventa un obbligo per il Procuratore l'individuazione di uno o più procuratori aggiunti o magistrati addetti all'Ufficio preposto alla cura degli affari in tema di violenza contro le donne e violenza domestica.


Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

Un nuovo articolo entra a far parte del Codice di procedura penale: si tratta della previsione per cui il PM ha al massimo 30 giorni a disposizione, decorrenti dall'iscrizione della persona indagata nell'apposito registro, per valutare se richiedere l'applicazione di una misura cautelare. Altri 30 giorni al massimo serviranno poi al giudice per la decisione sulla richiesta.
Qualora non venga avanzata alcuna richiesta, il PM sarà comunque tenuto a proseguire le indagini.


Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiari e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa si aggiunge anche la violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice civile per far scattare le sanzioni penali: arresto obbligatorio in flagranza e reclusione da 6 mesi a 3 anni.


Arresto in flagranza differita

Previsto l'arresto in flagranza differita per chi sarà individuato quale autore del reato sulla base di documentazione video-fotografica o derivante da applicazioni informatiche o telematiche, come chat o condivisione di una posizione geografica. In tal caso, l'arresto dovrà essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'interessato e comunque non oltre 48 ore dal fatto.


Potenziamento delle misure cautelari

La misura cautelare in carcere è prevista adesso anche in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Inoltre, l'applicazione della misura dell'allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti adesso è consentita anche in caso di tentato omicidio e di deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso quando commessi verso conviventi o prossimi congiunti, con controllo del rispetto degli obblighi attraverso il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una certa distanza dalla casa familiare o da altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Custodia cautelare in carcere anche nell'ambito dei procedimenti per alcune ipotesi aggravate di lesioni personali e in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento.


Obblighi di comunicazione alla persona offesa

Prevista l'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne di tutte le informazioni sulle misure cautelari disposte nei confronti degli autori del reato, compresa l'evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Inoltre, vengono rafforzati gli obblighi di comunicazione del giudice nei confronti del Questore in relazione all'adozione di decisioni riguardanti le misure cautelari coercitive personali.


Sospensione condizionale della pena

In caso di condanna per delitti specifici, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione ad un percorso di recupero e al superamento dello stesso con esito positivo, il quale deve essere accertato dal giudice.


Provvisionale in favore delle vittime

Viene introdotta una provvisionale a titolo di ristoro anticipato per le vittime o, in caso di morte, agli aventi diritto che per via dei delitti di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso commesse dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che è o è stata legata alla vittima da relazione affettiva, si trovino in stato di bisogno, superando l'attuale limite della necessaria acquisizione della sentenza di condanna.

Florovivaismo

Il disegno di legge delega al Governo mira alla realizzazione di un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'uso dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata. È previsto un coordinamento nazionale a tal fine, accompagnato dall'elaborazione di un piano quinquennale quale strumento strategico e programmatico e dall'istituzione di piattaforme logistiche suddivise per macroaree, oltre all'introduzione di specifiche figure professionali operanti nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, dei parchi e dei giardini storici.

Attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE

Il decreto legge contiene una serie di misure la cui approvazione è necessaria a fronte degli atti normativi dell'UE e di sentenze della CGUE ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano, puntando alla chiusura di 8 procedure di infrazione e di 7 casi di pre-infrazione.

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