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3 luglio 2023
Lavoro sportivo: l’applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati

L'Agenzia delle Entrate si occupa di fornire chiarimenti in merito a oggetto, durata e requisiti per consentire al lavoratore sportivo di accedere al regime agevolativo previsto dall'art. 16 Decreto Legislativo n. 147/2015.

La Redazione

Con la risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime agevolativo dell'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 (“regime speciale per lavoratori impatriati”), relativamente ai rapporti di “lavoro sportivo” (cd. “regime speciale per lavoratori sportivi”) di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies.

In cosa consiste l'agevolazione?

Nella riduzione al 50% dei redditi del lavoratore sportivo che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Quanto dura?

L'agevolazione si applica per un quinquennio, decorrente da quello del trasferimento in Italia e, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3-bis dell'art. 16, il lavoratore sportivo potrà continuare a beneficiare del regime per un ulteriore quinquennio.

Per i lavoratori sportivi, la fruizione del regime speciale è subordinata non solo alle condizioni ordinariamente previste per tutti i lavoratori impatriati ma anche al rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti dalle disposizioni contenute ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'art. 16, come modificato dall'art. 12-quater D.L. n. 21/20223, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 51/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022).

Requisiti per accedere al beneficio:

  • non essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a risiedervi per almeno due anni, a pena di decadenza dal beneficio;
  • svolgere un'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
  • esistenza di un “rapporto di lavoro sportivo” disciplinato dall'art. 3 L. n. 91/1981 (in vigore fino al 1° luglio 2023), ovvero dagli artt. 25,26 e 27 D.Lgs. n. 36/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023) nell'ambito delle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica;
  • aver compiuto il ventesimo anno di età (può accedervi anche il lavoratore sportivo che abbia trasferito la residenza in Italia e compiuto il ventesimo anno di età il 31 dicembre del medesimo anno);
  • reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo superiore a:
    • 1milione di euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;
    • 500mila euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990.

attenzione

Nell'ipotesi in cui il lavoratore sportivo percepisca compensi e/o redditi da soggetti terzi, tali redditi non sono agevolabili in quanto non derivanti direttamente dal rapporto di lavoro sportivo.

Per beneficiare del regime speciale il lavoratore sportivo titolare di reddito di lavoro dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta medesima e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione; pertanto, a partire dal compimento del ventesimo anno di età da parte dei lavoratori sportivi, il datore di lavoro applicherà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il medesimo periodo di imposta.

Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il lavoratore sportivo può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta

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