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25 febbraio 2025
Regime impatriati: calcolo del periodo minimo di residenza all’estero quando il lavoratore è alle dipendenze dello stesso datore di lavoro

Richiamando la normativa in materia, il Fisco fa luce sull'allungamento del periodo minimo di residenza all'estero per un soggetto che rientra a lavorare per la stessa società per la quale aveva lavorato in Italia prima del suo trasferimento all'estero.

di La Redazione

L'istante è un cittadino italiano residente in Francia che dichiara di aver lavorato come dipendente presso due datori di lavoro diversi all'epoca in cui risiedeva in Italia, ossia negli anni che vanno dal 2015 al 2018. Dal 2018 dichiara invece di essersi trasferito in Francia per lavorare alle dipendenze di una delle società del gruppo per cui aveva lavorato in Italia.
Siccome l'istante intende tornare in Italia dal 2025 per lavorare presso la società per cui aveva già lavorato nel 2015 e nel 2016, allora chiede all'Agenzia delle Entrate se può fruire nel periodo di imposta 2025 e per i 4 anni successivi del nuovo regime impatriati e se, tenuto conto che al rientro egli lavorerà per lo stesso datore di lavoro per il quale era stato impiegato quando risiedeva in Italia, seppur non immediatamente prima del trasferimento all'estero, ciò determini un allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero ai fini dell'applicazione del regime agevolativo.

Con la risposta n. 41/2025, l'Agenzia delle Entrate evidenzia anzitutto l'ambito di applicazione del regime introdotto dal D. Lgs. n. 209/2023, il quale si applica in favore dei contribuenti che trasferiscono, per il periodo di imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi del TUIR.
A tal fine, la sussistenza delle condizioni elencate all'art. 5 vanno valutate nel periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia.
Quanto al periodo minimo di pregressa permanenza all'estero, esso si innalza da 3 periodi di imposta a:

esempio

  • 6 periodi di imposta, se il lavoratore prima del trasferimento all'estero non era stato impiegato in Italia a favore del medesimo soggetto per cui aveva lavorato all'estero ovvero un soggetto appartenente comunque allo stesso gruppo;
  • 7 periodi di imposta, in caso contrario.

Passando al caso in esame, l'istante ha dichiarato che al rientro in Italia nel 2025 avrebbe lavorato per la stessa società per la quale aveva già lavorato in Italia fino al 2016, quindi non immediatamente prima del trasferimento in Francia. Dunque, il periodo minimo di residenza all'estero ai fini dell'applicazione del nuovo regime impatriati è pari a 6 periodi di imposta, poiché non c'è coincidenza tra datore di lavoro per il quale è stato impiegato in Italia nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all'estero e quello presso cui inizierà a lavorare subito dopo il trasferimento in Italia, sulla base delle sue dichiarazioni.

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