Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
14 luglio 2023
Whistleblowing: dall’INPS le modalità per segnalare gli illeciti

In vista dell'imminente entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023, l'INPS ha illustrato le modalità con le quali non solo i dipendenti, ma anche tutti coloro che hanno in qualche modo collaborato con l'Istituto, possono effettuare segnalazioni di violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto di lavoro.

di La Redazione

A partire dal 15 luglio 2023 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 24/2023 che attua la c.d. direttiva whistleblowing, introducendo nell'ordinamento italiano disposizioni a tutela dei soggetti, sia in ambito pubblico che in ambito privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche. La finalità è quella di garantire la riservatezza della persona che effettua la segnalazione, di quella coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione stessa, oltre al contenuto di quest'ultima.
In vista di ciò, l'INPS ha predisposto la circolare n. 64/2023 con la quale illustra il nuovo quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e fornisce le indicazioni attraverso le quali dipendenti e collaboratori potranno segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 24/2023, la tutela si estende a tutti, dunque sia ai soggetti del settore privato, sia a quelli del settore pubblico. Con particolare riguardo a questi ultimi, si tratta di:

precisazione

  • Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche;
  • Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • Dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  • Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività di lavoro presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
  • Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, controllo, direzione, vigilanza o rappresentanza presso soggetti del settore pubblico, anche ove esse siano svolte in via di mero fatto.

La tutela di detti soggetti peraltro si applica anche quando la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi:

precisazione

  • Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite nelle more del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • Durante il periodo di prova;
  • Dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, quando le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il rapporto stesso.

Ancora, il Decreto estende la tutela ai seguenti soggetti:

precisazione

  • Facilitatore;
  • Persone dello stesso contesto lavorativo della persona segnalante ovvero ad esso legate da stabile legale affettivo o parentela entro il quarto grado;
  • Colleghi di lavoro del segnalante che lavorino nello stesso contesto lavorativo e abbiano con esso un rapporto abituale e corrente;
  • Enti di proprietà del segnalante.

Le misure di protezione previste si applicano quando sussistono le seguenti condizioni (art. 16):

precisazione

  • Al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità competente, il segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere;
  • La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata.

Si precisa che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente non sono rilevanti ai fini della sua tutela.

attenzione

A questo punto, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione atta a rivelarne l'identità non possono essere rivelate senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Oggetto della segnalazione possono essere:

esempio

  • Violazioni, cioè comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica e che si sostanziano in illeciti amministrativi, civili e penali;
  • Informazioni sulle violazioni, ovvero informazioni, compresi sospetti fondati, concernenti violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il segnalante o il denunciante intrattiene un rapporto giuridico, nonché elementi che riguardano condotte volte ad occultare tali violazioni.

Si segnala che non sono invece oggetto di tutela:

attenzione

  • Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del segnalante o del denunciante che riguardano solo i propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico;
  • Le segnalazioni di violazioni quando già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'UE o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto o da quelli nazionali che costituiscono attuazione di atti UE indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
  • Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, salvo tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

Procedure per la segnalazione dell’illecito

La segnalazione può essere effettuata attraverso un canale esterno ed un canale interno. Quest'ultimo è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), utilizzando l'apposita procedura informatica accessibile attraverso la homepage della rete intranet.
Il canale di segnalazione esterna invece è l'ANAC, quando, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti ipotesi:

precisazione

  • Il soggetto ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  • Lo stesso ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, ad essa non sarebbe dato seguito ovvero potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • Il medesimo ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Occorre tener conto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 24/2023, il segnalante è tutelato da qualsiasi ritorsione, la quale può essere eventualmente comunicata all'ANAC.

Per quanto riguarda le segnalazioni effettuate da soggetti non dipendenti dell'Istituto, cioè collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'INPS, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti che prestano attività nell'Istituto, anche ad essi si applica la tutela sopra vista dopo l'inoltro della segnalazione al RPCT tramite l'apposito modello da inviare all'indirizzo di posta elettronica, modello disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale internet istituzionale.

Documenti correlati