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5 luglio 2024
La FIGC approva la procedura in materia di whistleblowing
Definite le modalità attraverso le quali il segnalante può riportare alla Federazione condotte o atti illeciti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.
di La Redazione
La FIGC, data la peculiarità dell'attività svolta e gli stakeholders con cui si interfaccia, ha ritenuto necessario sancire una serie di principi etici e di regole comportamentali cui devono ispirarsi le sue attività, volte a diffondere una solida integrità etica e una cultura sensibile al rispetto delle leggi vigenti.
 
In tale ambito, la Federazione ha definito la procedura sulla disciplina “whistleblowing”, ovvero lo strumento attraverso il quale il segnalante, nel rispetto della modalità previste dalla procedura stessa e dalla disciplina vigente, può riportare alla Federazione condotte o atti illeciti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

precisazione

Il D.lgs. n. 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, recepisce la nuova disciplina whistleblowing europea orientata:

  • da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione;
  • dall'altro, a prevenire e contrastare fenomeni quali la corruzione, la cattiva amministrazione e la violazione di legge nel settore pubblico e privato.
Nello specifico, la procedura in questione si applica ai segnalanti che possono essere:
  • dipendenti FIGC;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Federazione;
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Federazione;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Federazione;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Federazione;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Federazione (componenti degli Organi Federali) anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Inoltre, le stesse tutele previste per i segnalanti sono estese anche a:
  • facilitatori, ossia quanti assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo;
  • persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante;
  • enti presso i quali il segnalante lavora;
  • enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
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