Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
9 agosto 2023
Decreto Caldo: le istruzioni dell’INPS per accedere alla CIGO e alla CISOA

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 98/2023, arrivano le istruzioni operative e contabili dell'INPS in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connessi all'emergenza climatica.

La Redazione

Con la circolare n. 73 del 2023, l'INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla CIGO e alla CISOA conseguenti all'emergenza climatica, oggetto del D.L. n. 98/2023.
Tale Decreto è infatti entrato in vigore il 29 luglio 2023 e contiene delle disposizioni volte a tutelare i lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza legati alle ondate di calore, per alcune categorie in particolare.

Per quanto concerne la CIGO, il Decreto Caldo ha previsto che ad essa possono accedere i datori di lavoro appartenenti al settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 dovute a un evento oggettivamente non evitabile (EONE). In tal caso, detti periodi non rientrano nel limite massimo di durata dei trattamenti che è pari a 52 settimane nel biennio mobile.
L'INPS precisa che non trova applicazione il principio generale per cui allo scopo di accedere al trattamento è necessario possedere un'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni al momento della presentazione della domanda di concessione.
Ciò richiamato, l'Istituto mette in luce:

precisazione

  • Aspetti contributivi;
  • Modalità operative;
  • Modalità di esposizione del conguaglio;
  • Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto.

In relazione alla CISOA, essa è prevista per le sospensioni o le riduzioni dell'attività di lavoro effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 in caso di intemperie stagionali, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. I trattamenti concessi a tale titolo sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell'anno. Inoltre, i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a quelli lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro ai sensi dell'art. 8 L. n. 457/1972.
l'Istituto chiarisce poi:

precisazione

  • Modalità di presentazione della domanda;
  • Autorizzazioni e modalità di pagamento;
  • Modalità di esposizione nel flusso Uniemens/Posagri della parte di giornata lavorata;
  • Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto.
Documenti correlati