Con i messaggi nn. 2735 e 2736, l'INPS fornisce tutte le istruzioni necessarie per i datori di lavoro che intendano richiedere la cassa integrazione per le eccessive temperature.
Con il
Fermo restando il caso in cui la sospensione/riduzione dell'attività sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità (ove i datori di lavoro potranno limitarsi ad indicare gli estremi della stessa nella domanda), laddove le temperature siano estreme (nello specifico, superiori a 35 gradi) è possibile richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
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Non è possibile presentare due domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale “sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori” e l'altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Tuttavia, qualora sia presentata quest'ultima riferita agli stessi periodi di cui alla prima, in corso di istruttoria se ne terrà conto. |
Si ricorda che anche il tasso di umidità è rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda, poiché esso concorre ad una percezione del caldo superiore alla temperatura reale.
Tali indicazioni valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso quando non sia possibile beneficiare di sistemi di ventilazione o di raffreddamento per circostanze non riconducibili al datore di lavoro, e anche nel settore dell'agricoltura (CISOA).
Ai fini della presentazione della domanda:
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Con il messaggio n. 2735/2024, invece, l'Istituto recepisce le indicazioni contenute nel Decreto Agricoltura finalizzate a prevenire l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza conseguenti alle ondate di calore, con specifico riferimento alla CIGO e alla CISOA.