Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il presente procedimento prende le mosse da un esposto presentato dal tesserato (omissis) nei confronti dell'incolpato aver agito con frasario offensivo e minaccioso tenendo una condotta, tra l'altro, non conforme ai principi di probità e rettitudine sportiva ex art. 61 del Reg. di Giustizia. Fatti avvenuti durante la Regata delle Vele Latine presso il Circolo Velico![omissis] nei giorni 9-10 luglio 2022.
La modestissima rilevanza dei fatti, anche qualora astrattamente costituenti illecito disciplinare, consente di esporre in maniera sintetica le ragioni della decisione assolutoria.
Questo Tribunale ritiene che gli atti acquisiti nel corso del giudizio non consentano di pervenire a conclusioni sufficientemente certe circa la sussistenza del fatto addebitato al prevenuto ed alla sua effettiva rilevanza disciplinare.
Dirimente già sarebbe la considerazione che le prove testimoniali indicate dall'esponente e successivamente assunte e poste a base del deferimento da parte del Procuratore Federale, ossia la deposizione del teste sig. [omissis] confliggono in maniera insanabile con quelle offerte dalla difesa, come pure correttamente evidenziato dalla stessa Accusa, con dimostrazione di encomiabile terzietà ed approccio critico alla regiudicanda.
I testimoni escussi in corso di istruttoria, signori tesserati (omissis) hanno infatti decisamente escluso di aver sentito il sig. (omissis) pronunciare le frasi oggetto di addebito; la vicinanza tra il locale del Circolo ove questi si trovavano e la stanza ove si sarebbe verificato l'alterco depone per l'attendibilità della relativa deposizione, a tutto voler concedere al fatto che, almeno a tratti, la porta che li divideva fosse chiusa (circostanza riferita per altro dal solo sig. (omissis).
L'unica altre testimone che avrebbe potuto fornire elementi ulteriori per raggiungere ragionevoli certezze sull'andamento dei fatti è la segretaria del Circolo velico, tuttavia non escussa, né introdotta nel corso del giudizio.
Volutamente non si è ritenuta decisiva la testimonianza del sig. (omissis), posto che per sua stessa ammissione, i rapporti tra lo stesso ed il sig. (omissis) sono tutt'altro che cordiali e collaborativi; la tensione dovuta ad un estemporaneo confronto con quest'ultimo, può certamente aver provocato all'esponente turbamenti idonei ad alterrarne il corretto ricordo, specie per quanto attiene al contesto complessivo nel quale la discussione è sorta.
Non è ultroneo rilevare che il confronto, pur rude, è maturato nel corso della delibazione circa la possibilità che un Tesserato Maltese partecipasse alla Regata e si è in definitiva appuntato sul metodo per decidere la questione, divenuta nel frattempo urgente per l'imminente partenza della competizione: il prevenuto sosteneva che la documentazione prodotta dall'atleta, anche dopo la consultazione della Classe, fosse più che sufficiente ad ammetterlo, mentre l'esponente si riservava approfondimenti, che per altro compiva per mezzo di una informale telefonata. E' escluso dunque che alla base della animata discussione vi fosse la perorazione di interessi personali del sig (omissis).
Ciò unitamente al contesto riservato nel quale il fatto si è svolto permetterebbero dunque (al netto delle superirai considerazioni d'ordine probatorio) di escludere lesioni concrete degli interessi tutelati dalle regole disciplinari; in tal senso, per mutuare gli istituti previsti dall'ordinamento penale, si sarebbe comunque al cospetto di fatto inoffensivo o caratterizzato da minima offensività e quindi non meritevole di punizione. In tal senso depone anche la condotta processuale del prevenuto, il quale ha ribadito come non fosse sua intenzione recare gratuite offese e con esse ledere l'onore ed il prestigio del nobile Sport che occupa la FIV ed i relativi tesserati ed affiliati.
P.Q.M.
-visti gli artt. 3 comma 2 e 13 del Regolamento di Giustizia, lette le memorie depositate in atti,
-sentite le conclusioni del Procuratore Federale,
-udito il difensore dell'incolpato ed anche l'incolpato stesso
Il Tribunale Federale
Proscioglie dall'incolpazione di cui all'atto di deferimento il prevenuto!.