Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La società A. Italia Atletica, a mezzo del proprio presidente signor R. D., ha proposto ricorso al Tribunale Federale FIDAL per richiedere l’annullamento della convocazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva della FIDAL fissata, e a firma del Presidente S. M., per il giorno 8 settembre 2024;
Il ricorso contiene una serie di argomentazioni rispetto alle quali, tuttavia, questo Tribunale Federale non può esprimersi considerata, ictu oculi, la palese irricevibilità dell’atto per carenza della difesa tecnica nel giudizio sportivo, così come espressamente prevista e richiesta dall’art. 19 comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL il quale dispone che: “Le parti devono stare in giudizio con il ministero di un difensore” nonché in applicazione del combinato disposto con l’art. 43, comma 3 lettera f) che, in relazione al contenuto dell’atto di ricorso, dispone che lo stesso debba, altresì, contenere: “la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura”. Trattandosi di elementi previsti dalle norme federali quali requisiti per l’accesso alla Giustizia, la loro carenza va rilevata in via pregiudiziale non consentendo all’Organo Giudicante alcuna altra valutazione nel merito e neppure la possibilità di sanatoria, così come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022 in relazione alla verifica della regolare costituzione delle parti e difetto di rappresentanza ex art. 182, secondo comma c.p.c..
In conclusione il ricorso, presentato direttamente dalla Parte e, pertanto, privo sia di indicazione del legale sia di sottoscrizione e di procura dello stesso, non potrà che essere dichiarato irricevibile e inammissibile.
Anche le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si sono ampiamente espresse in tal senso, ritenendo che le citate disposizioni dettate dall’art. 27, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che nel disciplinare l’avvio del procedimento innanzi agli Organi di Giustizia dispone che “salva diversa previsione dello Statuto Federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero del difensore”, e dall’art. 30, comma 3, lettera f) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui “il ricorso contiene…f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura” debbano essere interpretate nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore), siano condizioni di ammissibilità del ricorso proposto dinanzi agli Organi di Giustizia Federale (cfr. decisione n. 24/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezioni Unite, all. n. 1).
Pertanto, anche dal combinato disposto degli art. 27, comma 2, e 30, comma 3, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, si evince quindi che in tutti i gradi della Giustizia Sportiva è obbligatoria la difesa tecnica da parte di un difensore con conseguente inammissibilità del ricorso a firma della sola parte e privo della sottoscrizione da parte di un difensore.
Tale requisito non è pacificamente soddisfatto, con conseguente inammissibilità del “ricorso”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, riunito in camera di consiglio e in video conferenza, dichiara irricevibile e inammissibile il ricorso proposto dalla A. Italia Atletica, in persona del presidente R. De Benedittiis, per carenza dei requisiti previsti e richiesti dall’art. 19 comma 3 e 43, comma 3, lettera f), del Regolamento di Giustizia FIDAL e degli art. 27, comma 2, e 30, comma 3, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
INCARICA
la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al ricorrente e al Consiglio Federale e al Presidente della FIDAL, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione.