Con la circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai profili fiscali del lavoro da remoto e alla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 83 del 2023.
Con la
Oggetto di analisi sono in particolare:
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Con riguardo alla residenza fiscale delle persone fisiche che lavorano da remoto, l'Agenzia delle Entrate indica che i criteri da applicare sono quelli oggetto degli artt. 2 e 3 TUIR, cioè il lavoro si ritiene svolto dove il lavoratore è fisicamente presente per svolgere l'attività remunerativa.
Con riferimento, invece, al regime speciale dei lavoratori impatriati che lavorano da remoto, l'Agenzia specifica che esso si applica anche a coloro che spostano la residenza in Italia anche se lavorano per un datore di lavoro estero.
Si ricorda che si considerano residenti nello Stato italiano le persone fisiche che nel periodo d'imposta rispettano una delle seguenti condizioni:
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La L. n. 83/2023 ha alzato la franchigia per i redditi di lavoro dipendente a 10mila euro e la base imponibile IRPEF è calcolata al netto degli assegni di sostegno erogati dagli Stati esteri ai lavoratori italiani che svolgono l'attività nel medesimo.