Mercoledì 4 settembre 2024 si è riunito il Consiglio dei Ministri n. 93, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni.
Un punto rilevante del Decreto riguarda la riforma delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.
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estensioni delle concessioni attuali:
le concessioni balneari attualmente in vigore saranno estese fino a settembre 2027. -
Obbligo di avviare le gare:
entro giugno 2027, dovranno essere avviate le gare per l'assegnazione delle nuove concessioni. -
Durata delle nuove concessioni:
le nuove concessioni avranno una durata variabile da un minimo di 5 anni a un massimo di 20 anni, per garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati. -
Tutela dei lavoratori:
i nuovi concessionari saranno obbligati ad assumere i lavoratori che erano impiegati nella concessione precedente e che ricavavano da tale attività la principale fonte di reddito per sé e per la propria famiglia. -
Indennizzo per i concessionari uscenti:
è previsto un indennizzo a carico del concessionario subentrante. - Criteri di valutazione delle offerte:
tra i criteri per valutare le offerte nelle gare, sarà considerato l'essere stato titolare, nei 5 anni precedenti, di una concessione balneare che rappresentava la principale fonte di reddito per sé e per la propria famiglia.
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Nel corso della seduta, il Consiglio ha approvato in via definitiva il decreto correttivo del Codice della crisi e dell'insolvenza. |
Le novità riguardano anche:
- La nomina e l'aggiornamento del curriculum dell'esperto.
L'articolo 13 del Codice precisa che gli esperti, inclusi negli elenchi regionali, aggiornino regolarmente il proprio curriculum vitae, indicando in sintesi le composizioni negoziate seguite e i relativi esiti. Le Commissioni regionali, al momento della nomina, possono considerare gli esiti delle composizioni negoziate precedentemente seguite dall'esperto. È importante che l'esperto sia di facilitare efficacemente le trattative o, se necessario, riconoscere tempestivamente l'inutilità della prosecuzione dei negoziati per una rapida archiviazione. - I rapporti tra banche e imprese in composizione negoziata.
È stato riscontrato che, spesso, le banche sospendono o interrompono le linee di credito in seguito all'accesso di un'impresa alla composizione negoziata, richiamando la normativa di vigilanza prudenziale. Per affrontare tali criticità, l'articolo 16 è stato modificato per chiarire che l'accesso alla composizione negoziata non comporta automaticamente una diversa classificazione del credito. Le banche devono valutare caso per caso se l'impresa in questione presenta reali difficolta che giustifichino l'applicazione della normativa prudenziale, considerando le condizioni dell'impresa e il piano di risanamento proposto. - Le misure protettive.
È stato modificato l'articolo 18 per uniformarlo all'articolo 54 e per chiarire che, nella composizione negoziata, le misure protettive possono essere applicate sia in modo generale che selettivo. Le modifiche includono esplicitamente i creditori bancari tra i destinatari della norma e richiamano la disciplina di vigilanza prudenziale in merito alla sospensione o revoca delle linee di credito.
Con riferimento al procedimento sulle misure protettive e cautelari, il termine per chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive è ridotto a 20 giorni.
Si prevede l'iscrizione presso il registro delle imprese anche del decreto con il quale il tribunale fissa l'udienza per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive, con l'espressa indicazione che l'estratto del decreto deve contenere tutti gli elementi idonei a permettere la partecipazione all'udienza.
Inoltre, in tale procedimento l'esperto deve esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive rispetto all'esito delle trattative. - Le conclusioni delle trattative.
Nel processo di risanamento possono partecipare non solo i creditori, ma anche altri soggetti interessati come soci, terzi contraenti e finanziatori. Anche gli esiti giurisdizionali possono essere considerati risultati positivi, in quanto preparano a ristrutturazioni più rapide ed efficienti. Si chiarisce che il concordato semplificato non è considerato un esito negativo, e che le trattative negoziate restano alla base della soluzione della crisi, anche in assenza dell'approvazione del concordato da parte dei creditori. - La transazione fiscale nella composizione negoziata.
È stata introdotta la possibilità di accordi con i creditori pubblici, esclusi gli enti previdenziali e assicurativi, per migliorare l'efficacia della composizione negoziata. L'accordo, firmato in presenza dell'esperto, produce effetti con il deposito presso il tribunale competente, che ne verifica la regolarità formale e ne autorizza l'esecuzione. - Le misure premiali.
Nell'articolo 25-bis, che contiene le misure premiali di natura fiscale, stabilite per incentivare l'uso della composizione negoziata, sono state introdotte le misure previste dall'articolo 38, c. 1 e2 del D.L. n. 13/2023 , relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale e alla possibilità per i creditori dell'emissione della nota di variazioneIVA in caso di pagamento ridotto del credito da parte dell'impresa debitrice. - Il compenso dell'esperto.
Le modifiche riguardano anche il calcolo dei compensi dell'esperto nelle composizioni negoziate di gruppo. In caso di chiusura anticipata della composizione negoziata, il compenso dell'esperto, anche se ridotto, va adeguato al reale impegno tenuto.
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In esame preliminare, il Consiglio dei Ministri ha approvato 3 decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a quella europea. |
- Adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'UE e che abroga il Regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.
Il regolamento amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all'utilizzo delle relative informazioni.
Le autorità competenti devono trasmettere all'UIF del rispettivo Paese, ogni 15 giorni, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10mila euro.
Le dichiarazioni riguardano non solo il denaro contante ma anche altri strumenti come le carte di pagamento.
All'UIF devono essere segnalate anche i casi di sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, e le violazioni dell'obbligo di dichiarazione riscontrate durante i controlli.
Il testo normativo di adeguamento interviene in diversi ambiti:
Mercato dell'oro
In particolare, vengono aggiornate le definizioni di “oro da investimento”, ricomprendendovi anche l'oro destinato a successiva lavorazione, e di “materiale d'oro”.
Si amplia l'obbligo di dichiarazione all'UIF delle operazioni in oro, passando da 12.500 euro a 10.000 euro, precisando che rilevano anche le operazioni senza consegna di oro.
Viene introdotto l'obbligo di dichiarazioni per operazioni dello stesso tipo con la stessa controparte che, eseguite nel corso di un mese, siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro o complessivamente pari o superiori a 10mila euro.
Le società di capitali che operano professionalmente nel commercio di oro devono comunicarlo al CAM, che tiene un apposito registro.
Viene modificata la disciplina delle sanzioni per violazioni relative al commercio professionale di oro e dichiarazioni delle operazioni in oro.
Normativa in materia valutaria
Sono state aggiornate le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate”, “denaro contante non accompagnato”.
Le autorità coinvolte nel sistema di sorveglianza dei movimenti di denaro contante, sia in entrate che in uscita dall'UE, non sono obbligate a usare esclusivamente sistemi informatici. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate anche per finalità di prevenzione del riciclaggio.
In merito all'obbligo di dichiarazione del denaro, si prevede che chiunque entri o esca dal territorio nazionale con contanti pari o superiori 10mila euro deve dichiararlo all'ADM.
Si attribuisce ad ADM e GDF il potere di trattenere per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90 se non viene dichiarato correttamente o se ci sono sospetti che possa essere legato ad attività criminali.
L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete, o se il denaro contante non è reso disponibile per il controllo.
Infine, si interviene in materia di estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi inerenti ai trasferimenti di denaro contante, incrementando le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta e introducendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi. - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Il regolamento introduce disposizioni riguardanti la capacità dei grandi gruppi bancari di importanza sistemica globale di assorbire le perdite, in particolare stabilendo il calcolo dei fondi propri e delle passività ammissibili.
Il decreto legislativo prevede che la Banca d'Italia determini un requisito minimo di fondi propri e di passività computabili, in modo tale che gli enti creditizi abbiano risorse proprie e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di risoluzione, le perdite possano essere assorbite e sia ricostituito un coefficiente di capitale che consenta alle stesse di continuare a svolgere l'attività bancaria. - Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Il testo dà attuazione all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (Legge 21 febbraio 2024, n. 15 ), con il quale l'Esecutivo è stato delegato ad adottare le disposizioni necessarie a garantire l'integrale adeguamento alla Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, integrare quanto disposto daldecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 , e assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, c. 2, della Costituzione .
In particolare, al fine di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell'ambito di un procedimento penale, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della Direttiva (UE) 2016/343 e nel rispetto dei principi di cui agliarticoli 21, 24 e27 della Costituzione , il provvedimento modifica l'articolo 114 c.p.p. , prevedendo il divieto di pubblicazione del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare.
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In Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 147/2024 recante l'«Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra». |