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24 ottobre 2023
L'Esecutivo approva la riforma fiscale
Tra le numerose novità introdotte con il Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 vi è la riforma fiscale. In particolare, è stato modificato lo Statuto dei diritti del contribuente e sono state razionalizzate e semplificate le norme in materia di adempimenti tributari. Inoltre, il Governo dà il via libera alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio.
La Redazione
1. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della L. n. 111/2023 , con la quale è stata conferita delega all'esecutivo per la revisione del sistema fiscale.
In particolare, il decreto dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all'applicazione, in via generalizzata, del principio del contraddittorio.
Il testo specifica che:
- in merito al regime dei tributi periodici, si precisa che nel caso di tributi «dovuti, determinati o liquidati periodicamente» le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
- le presunzioni legali non hanno efficacia retroattiva;
- il testo si sofferma espressamente sul principio del contraddittorio, prevedendo che tutti i provvedimenti che incidono in maniera sfavorevole nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;
- si sofferma sulla procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;
- interviene sulla disciplina della motivazione degli atti fiscali. In particolare, prevede che i provvedimenti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati «a pena di annullabilità», con l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
- è possibile prevedere la motivazione anche per relationem;
- gli atti della riscossione devono contenere, con riguardo agli interessi, i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.
Il testo inoltre si sofferma anche sulla disciplina dei vizi degli atti dell'amministrazione finanziaria:
- annullabilità: gli atti dell'amministrazione finanziaria possono essere impugnati dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili «per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti»;
- nullità: i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria. Essi sono rilevabili d'ufficio a differenza dei motivi di annullabilità che non lo sono;
- irregolarità: costituisce mera irregolarità l'indicazione incompleta o inesatta dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto di riscossione;
- inesistenza: è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali; fuori da questi casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla e può essere sanata solo in caso di raggiungimento dello scopo dell'atto.
Anche alle scritture contabili viene esteso l'obbligo di conservazione decennale della documentazione; una volta decorso il decennio l'amministrazione finanziaria non può utilizzare la documentazione a fini probatori.
Nel processo tributario viene introdotto il principio del ne bis in idem. In particolare, l'amministrazione può esercitare l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta.
L'amministrazione finanziaria non può divulgare, nell'esercizio dell'azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche mediante l'interoperabilità con altre banche dati.
Si modifica il principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell'UE, egli non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell'amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.
Si introduce il principio di proporzionalità dell'azione dell'amministrazione finanziaria e si disciplina l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria, ossia l'obbligo di annullare l'atto in caso di errore di persona, di calcolo, sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile, e facoltativa, ossia annullabilità per l'ipotesi di illegittimità, infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
Si attua la revisione dell'istituto dell'interpello, prevedendo il versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme fiscali e delle circolari. L'amministrazione finanziaria potrà effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.
Viene istituito il Garante nazionale del contribuente, con maggiori funzioni rispetto all'attuale Garante del contribuente.
2. Quanto alla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti fiscali, il nuovo decreto semplifica i modelli per le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.
Viene semplificata anche la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta e si elimina la CU relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.
Inoltre, dal 2024, l'Agenzia dell'Entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l'applicazione dei limiti al controllo dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2014 .
Vengono infine riorganizzati gli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte e si amplia la soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
L'Agenzia fiscale potrà sospendere dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, salvo casi di urgenza, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; vengono modificati anche i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali; si prevede che, a decorrere dal 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.
Inoltre, si prevede l'incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.
Si prevede un potenziamento dei servizi digitali al fine di rinforzare i canali di assistenza a distanza; consentire la registrazione delle scritture private; consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa; consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia dell'Entrate e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento.
3. Quanto invece alla ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il 11 giugno 2014, il DDL prevede che i Paesi aderenti elaborino una politica nazionale e un piano di azione contenente linee d'intervento sistematiche e coordinate da parte delle autorità competenti.
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