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24 ottobre 2023
Il sistema della giustizia sportiva è ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni
La Corte Federale d'Appello FIGC ricorda che il sistema della giustizia sportiva è in generale ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale il destinatario di sanzioni relative a violazioni disciplinari distinte deve scontarle interamente.
di La Redazione
Tizio - allenatore UEFA B per una società militante nel campionato di calcio di 1a categoria – veniva squalificato per un mese con pronuncia resa dal Tribunale Nazionale Federale in data 1° febbraio 2023. Successivamente, il Giudice Sportivo Nazionale comminava all'uomo un'altra squalifica fino al 2 febbraio 2023, in relazione ad un altro episodio disciplinare.
In data 4 marzo 2023, ritenendo di aver scontato tutte le sanzioni, Tizio partecipava in qualità di tecnico ad una gara di campionato. Per tale fatto, la Procura Federale lo deferiva per violazione degli artt. 4, comma 1, 21, commi 1 e 9, del Codice di giustizia sportiva, ritenendo che le due squalifiche avrebbero dovuto cumularsi materialmente, avendo quindi efficacia complessiva almeno sino al 6 marzo 2023.
L'Autorità giurisdizionale di primo grado proscioglieva l'incolpato sul presupposto che le diverse sanzioni non potevano cumularsi, cosicché quella del Giudice Sportivo, essendo temporalmente ricompresa nel periodo di esecuzione di quella del Tribunale Federale, alla scadenza di tale ultimo termine (2 marzo 2023) era già stata interamente scontata.
 
Il Procuratore Federale adisce la Corte d'Appello Federale avverso questa decisione, evidenziando che detta tesi si scontrerebbe con il principio di effettività e di afflittività delle sanzioni posto a fondamento della giustizia sportiva. La normativa federale vigente, infatti, non prevede sommatorie delle plurime sanzioni ricevute dal tesserato, sicché non possono sovrapporsi due squalifiche inflitte da diverse autorità, diversamente da quanto accade nell'ordinamento penale.
 
Con decisione n. 42 del 2 ottobre 2023, la sezione Prima accoglie il ricorso proposto.
 
Se è vero che il sistema di giustizia sportiva pecca di disposizioni volte a disciplinare il problema dell'eventuale cumulo di sanzioni inflitte allo stesso soggetto con decisioni distinte, la giurisprudenza sportiva ha chiarito che «l'ordinamento della Giustizia federale (..) risulta non equivocamente orientato in favore del criterio del cumulo materiale, ferma la possibilità che il Giudice ne temperi l'asprezza ove sussistano ragioni equitative».
 
Il sistema del cumulo materiale è imposto in ambito federale per ragioni di ordine sia sistematico che logico.
Da un punto di vistalogico, il criterio dell'effettività della sanzione preclude «ogni ricorso a quel diverso sistema - in sede penale denominato dell'assorbimento - secondo il quale nel caso di una molteplicità di violazioni commesse dallo stesso soggetto si applica la pena stabilita per l'infrazione più grave». Infatti, la teoria dell'assorbimento nel caso di cumulo di sanzioni, ove applicata nell'ordinamento federale, condurrebbe a conseguenze paradossali, conferendo una sorta di sostanziale immunità disciplinare al soggetto sanzionato.
Da un punto di vistasistematico, è dato ormai acquisto nell'ordinamento sportivo il riconoscimento dell'illecito continuato; istituto della continuazione, non espressamente disciplinato dal Codice di giustizia sportiva, che è ispirato al principio del favor rei e che è volto a temperare gli effetti derivanti dal cumulo materiale. Da ciò possono trarsi due conseguenze sistematiche:
  • il riconoscimento della continuazione «postula a contrario (..) la vigenza nell'ordinamento sportivo della regola generale appunto fondata sul criterio del cumulo materiale delle varie sanzioni ricevute dal medesimo soggetto»;
  • se la continuazione è istituto di favore nel calcolo delle pene riferibili a violazioni diverse ma frutto del medesimo disegno, «sarebbe del tutto irrazionale postulare che in generale possa valere la regola dell'assorbimento».
 
In conclusione, può essere confermato che il sistema della giustizia sportiva è in generale ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale il soggetto destinatario di sanzioni relative a violazioni disciplinari distinte deve scontarle interamente, con sommatoria delle stesse. Pertanto, se una seconda sanzione colpisce un soggetto che già ne sta scontando una precedente, la seconda sarà materialmente scontata solo al termine della prima.
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