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22 novembre 2023
Sport dilettantistico: ecco le istruzioni per la trasmissione delle comunicazioni di inizio e cessazione del rapporto di lavoro

Si tratta del D.M. 27 ottobre 2023 che prevede la possibilità di trasmettere dette comunicazioni compilando il modello “UNILAV-Sport” oppure servendosi del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La Redazione

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport il Decreto del 27 ottobre 2023 con il quale si definiscono gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio o di cessazione anticipata di un rapporto sportivo di tipo dilettantistico che un ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

Tali comunicazioni possono essere effettuate in via telematica:

precisazione

  • Utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, oppure
  • Compilando il modello “UNILAV-Sport”.

Sono tenuti ad effettuare le suddette comunicazioni:

esempio

  • Associazioni o società sportive;
  • Federazioni sportive nazionali;
  • Discipline sportive associate;
  • Enti di promozione sportiva;
  • Associazioni benemerite, anche paralimpici;
  • CONI, CIP, Sport e salute s.p.a. destinatarie della prestazione di lavoro sportivo dilettantistico.

L'art. 2 precisa al comma 5 che 

attenzione

le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto in esame mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche restano valide per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 28 cit..

I dati contenuti nel modello “UNILAV-Sport” nonché nelle comunicazioni effettuate attraverso il Registro vengono resi disponibili a:

precisazione

  • Ministero del Lavoro;
  • INPS;
  • INAIL;
  • Regioni e Province Autonome;
  • Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • ANPAL;
  • INL;
  • Ministero dell'Interno, in presenza di lavoratori stranieri.

Le omesse o ritardate comunicazioni sono oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 276/2003, cui provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che trasmettono il rapporto alla sede INL territorialmente competente.

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