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21 dicembre 2023
In Gazzetta i parametri per il rilascio ai dipendenti pubblici dell’autorizzazione a svolgere attività di lavoro sportivo

Il Decreto individua i parametri in base ai quali le Pubbliche Amministrazioni valutano la presenza delle condizioni ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita da parte dei dipendenti pubblici.

La Redazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296/2023 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 10 novembre 2023, relativo ai «Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti, i quali devono sussistere entrambi e persistere per tutta la durata dello svolgimento delle attività di lavoro sportivo:

precisazione

  • Assenza di cause di incompatibilità di diritto che possono ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, la cui valutazione deve essere effettuata con riguardo alla qualifica del dipendente, alla posizione professionale e alle attività assegnate;
  • Inesistenza di conflitti di interesse con riguardo all'attività di lavoro svolta nell'ambito della P.A..

Il Decreto precisa che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta fuori dall'orario di lavoro e non deve pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore. Resta fermo altresì che detta attività di lavoro sportivo non può pregiudicare nemmeno il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.

In ultimo, il comma 4 prescrive che 

legislazione

«L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento».

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