Svolgimento del processo
1. – Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da LMA s.r.l. (di seguito LMA) – società costituita il 25/03/2015 ed iscritta il 14/02/2018 come start-up innovativa nell’apposita sezione speciale del registro imprese, da cui è stata cancellata il 13/04/2021 – contro la sentenza del 08-13/04/2021 con cui il Tribunale di Milano ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso di MM s.r.l. (di seguito MM).
2. – Avverso detta sentenza LMA propone ricorso per cassazione in un unico motivo, illustrato da memoria, cui MM resiste con controricorso, parimenti corredato da memoria, mentre il Fallimento intimato non svolge difese.
Motivi della decisione
3. – Il motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 4 e 25, comma 16, del d.l. n. 79 del 2012 nonché dell’art. 38, comma 5, del d.l. n. 34 del 2020, laddove la corte territoriale ha affermato: i) che in data 25/03/2020 era scaduto il quinquennio dall’iscrizione della start-up nella sezione speciale del registro imprese, con conseguente perdita del beneficio di non fallibilità ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.l. n. 179 del 2012; ii) che non rileva il termine di sessanta giorni successivi alla perdita dei requisiti, previsto dall’art. 25, comma 16, d.l. cit. solo per l’adempimento delle formalità di cancellazione a cura dell’ufficio; iii) che pertanto non era applicabile la proroga di un anno del termine quinquennale, disposta dall’art. 38, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 in favore delle start-up che alla data del 19/05/2020 non avessero già perduto il requisito temporale di esenzione.
3.1. – Alle suddette statuizioni del giudice del reclamo, la ricorrente torna, ancora una volta, a sostenere in questa sede: a) che al suddetto termine quinquennale, pacificamente scaduto il 25/03/2020, andrebbero aggiunti i sessanta giorni previsti per l’effettiva cancellazione della start-up dalla sezione speciale del registro imprese, sicché alla data del 24/05/2020 LMA era ancora iscritta nella sezione speciale ed avrebbe perciò dovuto fruire della proroga di un ulteriore anno (fino al 25/03/2021) disposta dal d.l. 19/05/2020 n. 34 (cd. decreto rilancio); b) che LMA è stata cancellata dalla sezione speciale in data 13/04/2021, mentre la sentenza di fallimento è stata emessa a suo carico in data 08/04/2021 (anche se pubblicata il 13/04/2021), cioè in un momento in cui essa, essendovi ancora iscritta, non era assoggettabile a fallimento in quanto start up innovativa, stante il valore non meramente formale ma costitutivo dell’iscrizione nella relativa sezione speciale del registro imprese.
3.2. – Solo in memoria il ricorrente allega la sospensione delle scadenze amministrative dal 09/03/2020 all’11/05/2020, ai sensi del d.l. 18/2020 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché´ di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), poi integrato dal d.l. n. 23/2020, per dedurre che, applicando sedici giorni di sospensione (dal 9 al 25 marzo 2020), il quinquennio di esenzione sarebbe scaduto il 27/05/2020.
4. – Al di là della novità del tema sollevato in memoria e considerando la ragione più liquida, il motivo è infondato.
5. – In materia di start up innovative, l’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221/2012, dispone che «fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25, se applicabile» – ed invece senza alcun riferimento, si osserva, al successivo comma 16, che infatti prevede semplicemente un termine per l’adempimento delle formalità di cancellazione da parte dell’ufficio del registro imprese, entro i sessanta giorni successivi alla "perdita dei requisiti" – «qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28».
6. – Questa Corte ha già chiarito che l’esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (che disciplina i “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”), disposta dall’art. 31 del d.l. 179/12, costituisce un regime di favore subordinato alla verifica giudiziale dei relativi presupposti e circoscritto in modo tassativo nel tempo.
6.1. – In particolare, con ordinanza n. 21152 del 2022 si è affermato che l’iscrizione di una società quale start up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start up innovativa (cfr. Cass. 2892/2023).
6.2. – Inoltre, con ordinanza n. 23980 del 2022 si è stabilito che il termine quinquennale di non assoggettabilità di tali società a procedure concorsuali (diverse da quelle previste dalla legge sul sovraindebitamento) decorre dalla data di loro costituzione e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale presso il registro delle imprese, a norma dell’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012.
6.3. – In tale ultimo precedente si è altresì sottolineato, quanto al regime temporale: i) che l’art. 25, comma 2, lett. b), d.l. 179/2012 prevede, tra i requisiti sostanziali, che si tratti di società «costituita da non più di sessanta mesi» (cinque anni), mentre il successivo comma 3 prevede che anche le società già “costituite” nei 2, 3 o 4 anni antecedenti la data di entrata in vigore del d.l. cit. possono beneficiare della nuova disciplina, per un periodo (rispettivamente) di quattro, tre o due anni a partire dalla predetta data; ii) che secondo l’art. 31, comma 4, d.l. cit., alla scadenza dei suddetti termini «cessa l’applicazione della disciplina» (e lo stesso esito si ha quando, anche prima della scadenza, la start up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2).
7. – Su queste basi normative e giurisprudenziali è allora agevole concludere che la cessazione del beneficio in questione avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge – nel caso in esame il 25/03/2020 – senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l’adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up (che ha già perso il beneficio) dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall’ufficio stesso, risultando evidente che un aspetto così importante, incidente sullo status delle imprese, non può essere collegato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi.
7.1. – Non ha quindi rilevanza la data in cui la start up sia stata effettivamente cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese, fermo restando che, nel caso in esame, tale data coincide con la data di fallimento (13/04/2021) e non la precede, come sostiene il ricorrente, poiché la sentenza di fallimento prende vita con la pubblicazione, e non con la semplice deliberazione (08/04/2021).
7.2. – Al di là della cennata novità della questione, è appena il caso di aggiungere che le proroghe dei termini processuali e procedimentali disposte con la decretazione d’urgenza nel periodo della pandemia da Covid-19 nulla hanno a che vedere con la scadenza di un termine, integrante un requisito sostanziale, da cui deriva la cessazione di un beneficio, senza richiedere alcun adempimento a carico del beneficiato.
8. – Va dunque formulato il seguente principio di diritto:
“La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”), ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall’effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese”.
9. – Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
10. – Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza nei confronti del ricorrente principale dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.