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14 gennaio 2025
Cambia la definizione di incubatore certificato
Il Mimit, con Decreto del 20 dicembre 2024, interviene sulla nozione di incubatore certificato di start-up innovative, introdotta dall'art. 25, comma 5 del D.L. n. 179/2012 e definita nel dettaglio dal D.M. 22 dicembre 2016.
di La Redazione
Il Mimit ha adottato il D.M. 20 dicembre 2024 recante modifiche alla definizione di incubatore certificato, in attuazione dell'art. 30 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. n. 193/2024) che prevede quanto segue:

legislazione

«Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo».

Il provvedimento, nello specifico, è composto da 5 articoli dedicati a:
  • soggetti ammissibili;

precisazione

Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative.

precisazione

Sono riconosciuti quali acceleratori di start-up innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese.

  • autocertificazione;

precisazione

I soggetti interessati devono presentare alla Camera di commercio competente una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

  • monitoraggio;

precisazione

Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni.

  • controlli.

attenzione

Il Decreto è stato pubblicato in G.U. n. 17/2025.

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