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23 gennaio 2024
I soci della s.r.l. fallita e poi cancellata possono proseguire le cause pendenti

Se alla cancellazione non segue il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società, si trasferiscono ai soci diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione, esclusi i crediti ancora incerti o illiquidi e le mere pretese.

La Redazione
  • Alfa s.r.l. agiva in giudizio deducendo che Tizio, titolare dell'impresa anonima a cui aveva commissionato un lavoro, aveva provocato alcuni danni nell'esecuzione dell'opera, nonché aveva consegnato la stessa in ritardo. Sulla base di ciò, venivano chiesti il risarcimento e la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. nella misura pari a quella già corrisposta.
  • Interrotto il giudizio per il fallimento di Alfa, poi cancellata, la causa veniva riassunta da due soci Caio e Sempronio: il Tribunale riconosceva la legittimazione attiva solo del primo e condannava il convenuto al pagamento in favore di entrambi di una certa cifra a titolo di risarcimento; in secondo grado, la Corte d'Appello rigettava il gravame proposto dai soci..
La questione giunge così davanti alla Cassazione. In tale sede, Caio e Sempronio lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.: la Corte territoriale ha esaminato d'ufficio la questione della loro legittimazione, nonostante il Tribunale avesse statuito che la cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese non poteva ritenersi equivalente alla manifestazione tacita della volontà di rinunciare al credito risarcitorio.
 
In risposta alla doglianza, la Suprema Corte ricorda che, secondo consolidata giurisprudenza:

giurisprudenza

«qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: 
  1. le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; 
  2. si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».
Dunque, nei casi di cancellazione della società a causa già iniziata, la legittimazione sostanziale e processuale, sia attiva che passiva, si trasferisce automaticamente ex art. 110 c.p.c. ai soci, che divengono quindi partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo.

precisazione

Ciò presupposto, è senz'altro errata la statuizione della Corte d'Appello qua impugnata.
Tale Giudice infatti, nel negare la legittimazione di Caio e Sempronio a coltivare l'impugnazione della statuizione di parziale accoglimento della loro pretesa risarcitoria, ha violato il giudicato formatosi sull'accertamento, compiuto dal Tribunale e non impugnato, dell'intervenuta manifestazione di volontà dei due di proseguire il giudizio.
Per tali ragioni, il ricorso è accolto con ordinanza n. 2127 del 22 gennaio 2023.
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