
- accertare e dichiarare che Caio ha esercitato, per un certo lasso temporale, il ruolo di amministratore di fatto di Alfa s.r.l., assumendo con carattere di stabilità le decisioni e svolgendo le attività che competono alla figura, ovvero di legale della...
Svolgimento del processo
L’attrice ha agito in giudizio nei confronti di E. S.r.l. e C. G. esponendo in citazione i seguenti fatti:
“La scrivente società, avente ad oggetto la lavorazione di materie mylar, tessuti per uso industriale e la fabbricazione di altri prodotti in gomma (doc.1), dal 13 gennaio 2016 svolge la propria attività in (omissis) via (omissis) n. 36 in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la società E. srl (doc.2).
A seguito di regolare esercizio del diritto di opzione di acquisto, avvenuto nel dicembre 2019, M. srl ha atteso pazientemente che E. srl adempisse la propria obbligazione di trasferimento della titolarità del complesso aziendale affittato, con particolare riferimento anche ai beni immobili ivi compresi.
La trattativa è stata contraddistinta dall’intervento dei rispettivi legali ed è pertanto coperta da segreto deontologico.
Tuttavia, dopo aver intimato formale disdetta datata 29 settembre 2022 (doc. 3) in conseguenza della quale il contratto di affitto d’azienda si sarebbe risolto automaticamente il 31 dicembre 2022 e, nel contempo, essere rimasta inerte nel dare attuazione al trasferimento di azienda, E. srl ha inopinatamente inviato in data 29 novembre 2022 (doc.4) richiesta di pagamento di somme riferibili a fatti per sua stessa ammissione estranei al contratto concluso tra le parti in quanto anteriori al medesimo.
Perdurando tale situazione di stasi, parte attrice si è vista costretta ad inviare in data 6 dicembre 2023 specifica diffida ad adempiere (doc.5) oltre a precisa lettera di contestazione (doc.6) della succitata richiesta di pagamento.
Prorogato ripetutamente e concordemente il contratto di affitto di ramo d’azienda, non senza rendere necessaria l’ulteriore diffida attorea in data 20 aprile 2023 (doc.7) seguita da quella in data 23 maggio 2023 (doc.8), E. srl ha replicato con la diffida in data 25 maggio 2023 (doc.9).
Ciò nonostante, al fine di dimostrare la sua effettiva disponibilità ad adempiere, in data 30 maggio 2023 M. srl in persona del legale rappresentante si è recata presso lo studio del notaio B. di Torino: per contro, nessuno è comparso per E. srl (doc. 10).
La società attrice si è pertanto subito attivata depositando il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla legge (doc. 11), avente ad oggetto tanto l’adempimento dell'obbligo di trasferire il ramo d'azienda concesso in affitto quanto il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento avversario”.
A seguito di quest’esposizione, l’attrice ha enunciato la ragione della causa, consistente nell’accertamento in capo a C. G. della sua “qualità di Amministratore di fatto della società E. srl e, in quanto tale, l’estensione della sua responsabilità patrimoniale personale ed illimitata per le obbligazioni sociali della medesima” (citazione pag. 3), qualità che essa ritiene comprovata in base a una serie di indici fattuali, esposti per punti a pag. 4 a 9 della citazione: “a) Partecipazione all’assemblea dei soci e svolgimento di attività gestoria riservata all’Amministratore, [..] b) Trasferimento della sede sociale di E. srl presso quella di Rubber International srl (di cui egli è legale rappresentante) [..] c) Assunzione di responsabilità sulle poste da inserire a bilancio [..] d) La spendita del nome e l’attività gestoria nei confronti dei terzi [..] L’addebito a M. srl di oneri pacificamente a carico di Rubber International S.r.l. [..]”.
Conclusa la parte in fatto, l’attrice ha ribadito (pag. 10 ss.) di aver già “instaurato un contenzioso con la società E. srl, sebbene ancora nella fase embrionale della mediazione”, ma di voler prescindere (sic) “in questa sede dal merito della vicenda, che sarà sottoposto al vaglio di altri Giudici” e di aver solo interesse ad avere una sentenza di “accertamento della qualità di Amministratore di fatto della società E. srl in capo al signor G. C. in quanto è evidente l'incapacità del suo formale legale rappresentante di correttamente ed autonomamente amministrare la sua società : invero, le decisioni di maggiore rilievo sono assunte da un soggetto formalmente estraneo alla compagine sociale ma, di fatto, portatore di un consistente interesse proprio dettato dall'esercizio di attività in diretta concorrenza con quella attorea e dall’evidente utile ricavabile dalla riacquisizione del ramo d'azienda oggi affittato dall’attrice come oggi valorizzato a seguito del suo operato, protrattosi per gli ultimi sette anni”.
L’attrice ha quindi chiesto nelle conclusioni di “accertare e dichiarare che il signor C. G. [..] perlomeno a far tempo dal mese di febbraio 2016, ha esercitato il ruolo di Amministratore di fatto della società E. srl (p.iva 09548270017) con sede in San Maurizio Canavese (TO), strada della Gerbola n.10/ a, assumendo con carattere di stabilità le decisioni e svolgendo le attività che competono all'amministratore ovvero legale della rappresentante della società e, conseguentemente, - accertare e dichiarare che il signor C. G. è personalmente ed illimitatamente responsabile con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali anche conseguenti a mala gestio, contrattuali ed extracontrattuali, della società E. s.r.l., - con espressa riserva di agire con separato giudizio per ottenere la condanna del signor C. G. alla refusione dei danni subiti”.
A seguito delle contestazioni dei convenuti contenute in comparsa di risposta, circa la carenza di legittimazione e interesse ad agire, oltre che infondatezza della domanda, in memoria n. 1 la società attrice ha preso posizione sulle eccezioni e integrato la narrativa di fatto (pag. 6-7) con alcune precisazioni di dettaglio, che qui si trascrivono: “i) Sono emersi elementi che impongono e consentono all’attrice di estendere il periodo di attività del signor C. nella sua qualità di amministratore di fatto della convenuta, a far tempo dal 2008/2010;
ii) Con riferimento ai soggetti elencati alla lettera j) di pag. 7, dopo aver assunto informazioni più approfondite si concorda nell’affermare che, ad eccezione della signora Troiano Antonietta e della signora Saporito Calogera, non si tratta di dipendenti formalmente in forza alla E. s.r.l. ma, in realtà, di personale regolarmente assunto da Rubber International s.r.l.; tuttavia, poiché gli stessi erano materialmente applicati presso la società convenuta su incarico del signor C. (e tali erano percepiti da tutti i terzi con cui entravano in contatto), a maggior ragione emerge il suo ruolo gestorio anche con riferimento a quei soggetti già indicati nell’elenco di cui sopra al di fuori delle prerogative doc.37 da cui emerge che tali poteri gli furono attribuiti solo a far tempo dal 2014 e sino al maggio 2015 (pag. 12).
iii) L’attività contestata al signor C. non può affatto essere riduttivamente ricondotta a quella di semplice “consulente” informatico. Sebbene controparte tenti di minimizzare il suo impegno a quello di consulente informatico e contabile, emerge immediatamente che l’ambito di estensione delle sue prerogative è di gran lunga più ampio e sicuramente estraneo a quello risultante dall’oggetto della sua attività ufficiale così come ricavabile dalla visura camerale già prodotta sub doc.14.
Anche in sede di approvazione del bilancio di E. s.r.l. nell’ambito dell’assemblea tenutasi il 2 maggio 2023 egli si è materialmente sostituito all’amministratore nell’illustrazione delle scelte che hanno condotto alla predisposizione delle diverse poste;
iv) I Professionisti, già indicati a pag. 7 della citazione a mero titolo esemplificativo e con espressa riserva di integrazione in sede di memoria istruttoria, hanno avuto occasione di rapportarsi con il convenuto C. in qualità di rappresentante e gestore della convenuta, sia nel momento in cui erano stati incaricati di svolgere attività per la medesima sia quando si sono dovuti confrontare con la società nell’interesse di altri soggetti: in entrambi i casi non hanno mai interloquito con il legale rappresentante ma sempre e soltanto con il convenuto.
v) Il ruolo dominante svolto dal signor C. all’interno della società convenuta è stato ulteriormente favorito dall’assenza di preparazione e capacità gestoria in capo all’attuale (e solo formale) Amministratore signora Rosa Valenti come già dimostrato in sede di approvazione del bilancio e confermato anche in altre sedi, quale ad esempio nel procedimento di mediazione svoltosi davanti all’Organismo presso l’Ordine degli Avvocati di Ivrea laddove non ha ritenuto di partecipare nemmeno all’ultimo incontro (doc.38) dal quale è emersa la definitiva inconciliabilità delle rispettive pretese”.
Le conclusioni di memoria n. 1 ex art. 171-ter c.p.c. sono sottilmente diverse, essendosi preoccupata l’attrice di precisare che la domanda di accertamento riguarda la responsabilità personale e illimitata di C. G., soltanto per le “obbligazioni sociali che danneggiano l’attrice, anche conseguenti a mala gestio, contrattuali ed extracontrattuali, della società E. s.r.l.”.
Il giudice istruttore ha formulato proposta di conciliazione 185 bis c.p.c. che l’attrice ha rifiutato, con note scritte dep. 5.2.2024. Per quanto rileva in questo giudizio, l’attrice ha dedotto nelle note scritte come titoli di responsabilità di C. l’art. 2476 commi 6 e 7 c.c., espresso l’opinione che la qualità di amministratore di fatto di una società di capitali non possa che essere accertata con efficacia erga omnes “nei confronti di tutti coloro che hanno avuto o che potrebbero avere contatti commerciali con la società di capitali convenuta” e dedotto di non poter convenire in giudizio C., proponendo nei suoi confronti una domanda “piena” di risarcimento del danno in ragione della clausola compromissoria (art. 22) contenuta nel contratto di affitto di azienda tra M. ed E.: “il signor C. non è in alcun modo attualmente vincolato al rispetto di tale clausola, non avendola personalmente sottoscritta. Non potrebbe pertanto essere obbligato a partecipare alla procedura arbitrale né, tantomeno, a sottostare al conseguente lodo. Al contrario, solamente nel caso in cui risultasse accertata la sua qualità di amministratore di fatto della società E. s.r.l., egli potrebbe legittimamente essere coinvolto nell’arbitrato. Esiste pertanto un impedimento “processuale” alla proposizione di analoga e contemporanea domanda di risarcimento del danno nei confronti dei due soggetti convenuti”.
La causa è stata rimessa in decisione e spedita a sentenza all’udienza del 28.5.2024.
Motivi della decisione
1. In diritto, salva l’azione generale di danno per responsabilità extracontrattuale, l’amministratore di una società di capitali risponde nei confronti del terzo e/o del creditore nelle fattispecie previste dall’art. 2476 commi 6 e 7 c.c..
Il comma 6 dell’art. 2476 c.c. riguarda l’azione dei creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Come nell’art. 2394 c.c., in tema di società per azioni, l’azione può essere proposta “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento” dei creditori. Secondo la giur. (ad es. Cass. 22.4.2009 n. 9619; Cass. 12.6.2014 n. 13378) l’insufficienza patrimoniale è una “condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva” della semplice insolvenza e cioè l’obiettiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare integralmente i creditori e non la pura e semplice incapacità di adempiere “regolarmente”, cioè alla scadenza e con mezzi normali, e deve risultare da “fatti sintomatici di assoluta evidenza”, oggettivamente percepibili dai creditori, quali, secondo la giur. di legittimità, “la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l’assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata” (Cass. 8.4.2009 n. 8516).
Elementi costitutivi della domanda sono:
• la qualità di creditore,
• la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale,
• l’insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei crediti, nel senso dianzi precisato.
La fattispecie di responsabilità prevista dal comma 7 estende alla S.r.l. la responsabilità dell’amministratore “per danno diretto” prevista dall’art. 2395 c.c. con riguardo alla società per azioni. Tale responsabilità non richiede che tra amministratore e terzo esista un contratto (o un precedente “contatto sociale”) che generi obbligazioni contrattuali. Il fondamento dell’azione è dunque l’ingiustizia del danno arrecato al terzo dall’amministratore, con dolo o colpa, in modo diretto e immediato; il che è quanto dire che l’azione in questione è basata sul generico dovere di neminem laedere e ha natura extracontrattuale. Sulla natura extracontrattuale vedi da ultimo Cass. 8.2.2019 n. 3779; in precedenza tra molte Cass. 22.10.2014 n. 22573; Cass. 23.6.2010 n. 15220; Cass. 22.3.2010 n. 6870; Cass. 5.8.2008 n. 21130; Cass. 3.4.2007 n. 8359; Cass. 3.8.1987 n. 4817.
Segue alla natura extracontrattuale che l’attore è onerato di allegare e provare:
• la condotta dolosa o colposa dell’amministratore,
• il danno derivatone direttamente,
• il nesso causale tra condotta e danno, senza potersi avvalere del regime di prova agevolato previsto dall’art. 1218 c.c. in tema di responsabilità contrattuale (da ultimo Cass. 8.9.2015 n. 17794).
Il principale elemento di diversità dell’azione individuale di responsabilità rispetto all’azione sociale (art. 2393, 2476 comma 3 c.c.) e a quella dei creditori sociali (art. 2394, 2476 comma 7 c.c.) è rappresentato dall’incidenza “diretta” del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l’azione dei creditori sociali mira al pagamento dell’equivalente del credito insoddisfatto a causa dell’insufficienza patrimoniale causata dall’illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l’azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (Cass. 23.6.2010 n. 15220; conformi in precedenza Cass. 25.7.2007 n. 16416; Cass. 3.4.2007 n. 8359; Cass. 5.8.2008 n. 21130).
Il criterio del “danno diretto” non serve dunque a delimitare l’ambito applicativo delle conseguenze risarcibili ex art. 1223 c.c. (ossia il quantum), ma le condizioni dell’azione ex art. 2395 c.c. (an debeatur), per distinguerla dalle azioni pertinenti ai pregiudizi che, riguardando indistintamente i soci e il ceto creditorio, sono assoggettate al diverso regime ex artt. 2393 e 2394 c.c.. Cfr. Cass. 3.4.2007 n. 8359: “L'avverbio ‘direttamente’ delimita l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 c.c. rispetto alle fattispecie disciplinate dagli art. 2393 e 2394 c.c., rendendo palese che il discrimine tra le stesse non va individuato nei presupposti stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità - che consistono pur sempre nella violazione, dolosa o colposa, dei doveri a essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo - ma nelle conseguenze che il comportamento illegittimo ha determinato nel patrimonio del socio o del terzo. Se il danno allegato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo”.
In entrambe le azioni di responsabilità, è elemento costitutivo dell’azione – ça va sans dire – la qualità di amministratore. Non è in discussione che siano responsabili a pari titolo l’amministratore regolarmente nominato dall’assemblea dei soci e colui che “abbia esercitato (anche solo in via di fatto) le funzioni di amministratore di una società” (Cass. 3.12.2002 n. 17110).
Resta esclusa, come correttamente ha osservato il convenuto C. (da ultimo conclusionale pag. 6), la pura e semplice responsabile “personale e illimitata” dell’amministratore di S.r.l. per le obbligazioni sociali, né importa distinguere, a questi effetti, la fonte del debito della società nei confronti dell’attore (“obbligazioni sociali, anche conseguenti a mala gestio, contrattuali ed extracontrattuali”).
Pertanto, la domanda proposta in citazione e riformulata con ritocchi inessenziali in memoria n. 1, in termini di “obbligazioni sociali che danneggiano l’attrice” (qualunque cosa ciò voglia dire) “anche conseguenti a mala gestio, contrattuali ed extracontrattuali, della società E. s.r.l.”, dovrebbe evidentemente respingersi in diritto, se ritenuta “completa”.
2. Ritiene tuttavia il Collegio che l’attrice abbia ritenuto di portare alla cognizione del Tribunale una semplice quaestio facti e non una domanda su un diritto soggettivo, in altri termini un pezzo della fattispecie generatrice di responsabilità (e non l’intera fattispecie), una frazione degli elementi costitutivi della responsabilità sotto il profilo dell’ an debeatur (vedi sopra).
Che infatti l’attrice ritenga non esaustivo e non autonomo il presente giudizio è evidente, sia dalla riserva di agire in altro giudizio “per la condanna alla refusione dei danni subiti” – in realtà, per l’accertamento dell’ an debeatur nella sua interezza –, sia nel dedotto (note a verbale 5.2.2024) impedimento processuale a convenire in giudizio C. G. hic et nunc, consistente nella clausola compromissoria nel contratto con E. e nella pendenza del procedimento arbitrale.
Il preteso impedimento non sussiste: (1) C., proprio perché estraneo al contratto di affitto d’azienda e alla clausola compromissoria, può essere convenuto in giudizio davanti al giudice ordinario; (2) non v’è alcuna ragione perché al giudizio nei confronti di C. partecipi la società, visto che i titoli e la misura dell’eventuale responsabilità sono prima facie differenti e che in ogni caso, anche a ritenere che tra le due obbligazioni, della Società e dell’amministratore di fatto, intercorra un vincolo di solidarietà, ciò non comporterebbe alcun litisconsorzio necessario.
La massima è consolidata con riguardo alle obbligazioni plurisoggettive anche di tipo risarcitorio. Cfr. con riguardo all’esperimento di azione risarcitoria contro una società di capitali, per inadempimento contrattuale e contro i suoi amministratori per fatti illeciti che si assumano dai medesimi commessi in relazione al contratto inadempiuto, Cass. 21.5.1991 n. 5723 e Cass. 30.5.2008 n. 14558 che escludono l’inscindibilità delle cause.
In disparte il preteso impedimento processuale, la domanda proposta, vertendo su una sola quaestio facti, è palesemente inammissibile per i motivi indicati nell’ordinanza del G.I. del 16.12.2023.
Per giur. consolidata (Cass. sez. un. 20.12.2006 n. 27187 e successive conformi), la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, pertanto il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano “elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza”.
In senso conforme cfr. Cass. 5.3.2007 n. 5074: “poiché l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. deve essere attuale e il diritto all'azione ex art. 24 Costituzione ha per oggetto un diritto o un interesse legittimo, deve escludersi l'ammissibilità di un'azione di accertamento che abbia per oggetto un fatto che costituisca uno solo dei presupposti del diritto”;
- Cass. 22.8.2007 n. 17877: “la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza”;
- Cass. 28.11.2008 n. 28405: “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore”.
Ancora, Cass. lav. 7.9.2018 n. 21903, secondo cui “la richiesta di accertamento di meri fatti [è] incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (precedente conforme Cass. lav. 2.8.2010 n. 17971).
Il frazionamento della fattispecie costitutiva è evidente, confrontando il thema disputandum della domanda dell’attrice – se C. G. sia amministratore di fatto – con le fattispecie di responsabilità dell’amministratore nei confronti del terzo o creditore, di cui agli artt. 2476 comma 6 e 7 c.c., delle quali mancano – proprio sul piano dell’allegazione – non uno, ma tutti gli elementi costitutivi (vedi sub § 1) diversi dalla pura e semplice qualità di amministratore (di fatto) di C..
Come rilevato nell’ordinanza 16.12.2023, l’unico elemento di fatto “portante” di questo giudizio consiste dunque soltanto nella qualità di C. G. come amministratore di fatto di E. S.r.l.., senonché l’accertamento di tali semplici fatti – che C. ha assunto decisioni relative alla gestione della Società convenuta che competerebbero a un amministratore, che è intervenuto nella redazione del bilancio d’esercizio, che si è presentato in modo riconoscibile all’esterno come amministratore di E., spendendone il nome e assumendo obbligazioni ecc. (vedi citazione pag. 4 ss.) – non comporta né che C. sia “personalmente e illimitatamente responsabile di tutte le obbligazioni sociali”, ciò che non è neppure l’amministratore regolarmente nominato di una società di capitali, né che C. sia tenuto a rispondere di danni non meglio precisati nei confronti dell’attrice, poiché le condizioni di fatto di tale responsabilità restano dichiaratamente fuori dal perimetro dell’accertamento richiesto.
Ancora da osservare, per scrupolo di completezza, che la domanda proposta dall’attrice non può ricondursi al modello della condanna generica con riserva di autonoma azione, che consente di riservare al futuro giudizio esclusivamente la liquidazione del quantum debeatur, perciò richiede che l’attore deduca (e provi, ai fini dell’accoglimento) in via di principio tutti gli elementi costitutivi dell’ an debeatur.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 13.000,00 di cui € 10.000,00 per onorari, € 3.000,00 per la maggiorazione 30% relativa alla difesa di una pluralità di parti. Il Collegio ritiene non sussistere le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda dell’attrice e la condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in € 13.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.