Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
10 settembre 2024
Il socio di s.n.c. non può agire individualmente contro gli amministratori per i danni cagionati al patrimonio sociale
Il socio può proporre un'autonoma domanda risarcitoria solo se gli atti dolosi o colposi degli amministratori gli hanno causato un danno diretto ed immediato.
di La Redazione
Tizio, socio di una s.n.c., agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno inferto al proprio patrimonio dalla condotta di mala gestio tenuta dall'amministratore Caio. In particolare, l'attore si duole del fatto che il convenuto, durante la vita della società, non gli avrebbe mai corrisposto gli utili di esercizio, oltre ad essersi indebitamente appropriato di beni societari, anche mediante prelievo di somme dal conto corrente.
 
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11701/2024, ricorda quanto stabilito dalla Cassazione in materia:

giurisprudenza

«l'art. 2260 c.c., nel concedere alla società di persone (..) facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge o dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi»;

giurisprudenza

«Tuttavia l'azione individualmente concessa ai soci per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori e dei sindaci, che tale comportamento abbiano reso possibile violando i loro doveri di controllo»;

giurisprudenza

«Pertanto il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio come tale, il quale ha in materia un interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto necessario per poter esperire l'azione individuale di responsabilità conto gli amministratori».

Muovendo da tali indirizzi, si può osservare che, nel caso di specie, le doglianze espresse dall'attore delineano condotte assunte distrattive o di indebita appropriazione, da parte dell'amministratore, di beni appartenenti alla società, con l'automatica conseguenza che, qualora si volesse ritenere sussistente la condotta di mala gestio addebitata al convenuto, il danno eventualmente scaturitone potrebbe dirsi prodotto in via diretta nel patrimonio della società e solo di riflesso nel patrimonio del socio. Il danno, per come prospettato, si porrebbe dunque come danno meramente riflesso, in quanto tale non suscettibile di essere fatto oggetto di un'autonoma domanda risarcitoria da parte del socio attore.
 
Il fatto che a connotare le società di persone vi sia il regime di responsabilità solidale ed illimitata dei soci, dettata per le s.n.c. dall'art. 2291 c.c., non implica in modo del tutto automatico che, al cospetto di una condotta distrattiva posta in essere dall'amministratore, il socio abbia in via preventiva o “cautelativa” il diritto al risarcimento di un danno prospettato in termini ipotetici e futuri.
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?