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24 gennaio 2024
Taxi e NCC: illegittima la norma regionale che richiede l'assenza di carichi pendenti per l'idoneità al servizio

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza in commento. La Legge della Regione Puglia viola il principio di proporzionalità e di libera iniziativa economica.

La Redazione

Con sentenza n. 8 del 23 gennaio 2024, la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, c. 3, della Legge della Regione Puglia n. 14/1995 nella parte in cui prevede che«la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame d'idoneità all'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente attesti “l'assenza di carichi pendenti”».

La vicenda può essere così sintetizzata: il CCIAA di Taranto aveva annullato «il superamento dell'esame di idoneità» per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli e dei natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in quanto era emersa la pendenza nei suoi confronti di due carichi penali.
Investito dell'appello, il Consiglio di Stato rimette la questione alla Corte costituzionale.

Nelle sue argomentazioni, la Corte afferma la fondatezza della violazione del principio di proporzionalità e di quello di ragionevolezza, tutelati dall'art. 3 Cost..
La disposizione regionale censurata condiziona all'assenza di carichi pendenti l'ammissione all'esame d'idoneità professionale, il cui superamento è funzionale all'iscrizione nel ruolo dei conducenti e al conseguimento della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di NCC.

In tal modo, «essa impedisce la partecipazione al suddetto esame in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale: ogni ipotesi di reato prevista dalla legislazione, una volta oggetto d'imputazione, finisce, quindi, per determinare tale effetto ostativo».

Secondo la Corte, il vulnus al principio di proporzionalità riguarda «il macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine che questi intende perseguire, perché la disposizione censurata finisce per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l'affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all'esame in questione. Qualsiasi ipotesi di reato, infatti, impedisce, contrassegnando la persona con un “abnorme stigma sociale”, la possibilità di svolgere un'attività lavorativa quale quella in oggetto».

La preclusione stabilita dalla norma regionale sorge per effetto della mera pendenza del carico penale. Questa Corte, invece, ha precisato che la «linea tendenziale dell'ordinamento» è quella di ritenere che lo specifico presupposto di operatività di effetti extrapenali – analoghi a quelli previsti dalla disposizione censurata – debba essere «che l'accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario», sicché sia ravvisabile «un nesso affidabile – quale riflesso del diritto dell'indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all'emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna – tra la possibile responsabilità penale e l'idoneità a svolgere determinate attività richiedenti particolari requisiti di moralità».

Inoltre, il requisito dell'insussistenza di carichi pendenti comprime irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41, primo comma, Cost., perché si traduce in «una indebita barriera all'ingresso nel mercato» dei servizi in questione, già, peraltro, caratterizzato, come più volte ha rimarcato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all'ingresso di nuovi soggetti».

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