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21 novembre 2024
Conducenti taxi e NCC: illegittimo il requisito della residenza in uno dei Comuni della Regione

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge umbra che prevedeva l'obbligo «di essere residente in uno dei Comuni della Regione» per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti.

di La Redazione
Con sentenza n. 183 del 21 novembre 2024, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, c. 1, lett. i), della legge della Regione Umbria n. 17 del 1994, che prevedeva il requisito «di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria» come necessario al fine dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti per il servizio di taxi e per quello di noleggio di veicoli con conducente.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal TAR Umbria, il quale ravvisava la violazione sia dell'attuale art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che affida alla competenza esclusiva statale la «tutela della concorrenza», sia dell'art. 117, primo comma, Cost., nella formulazione vigente al momento dell'adozione della disposizione regionale, risultando violati i principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro n. 21 del 1992 nel settore del trasporto pubblico locale non di linea.

La Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata, alla luce sia del vecchio che del nuovo testo dell'art. 117 Cost.
A tal proposito, ha evidenziato che «il limite della tutela della concorrenza, oggi reso esplicito dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. non poteva ritenersi estraneo all'assetto del riparto di competenze precedente alla riforma del Titolo V. In tal senso, ha richiamato la propria giurisprudenza, che, sin da epoca risalente, ha riconosciuto alla libera concorrenza la natura di vero e proprio principio ordinatore del diritto dell'Unione Europea, in grado di imporsi, come tutti i principi della medesima natura, al rispetto anche del legislatore regionale».

Ha poi ricordato, quanto all'ambito interno, che «la concorrenza è stata generalmente considerata un “valore basilare della libertà di iniziativa economica” presidiata anche dall'art. 41 Cost., sicché la relativa esigenza di tutela ha sempre condizionato l'esercizio della potestà legislativa regionale, anche prima della riforma del Titolo V».

Ciò detto, la Consulta ha ritenuto il requisito della residenza lesivo anche del canone della ragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto tale elemento di “localizzazione” costituisce «un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, che è quello di garantire adeguata professionalità e conoscenza del territorio da parte degli aspiranti conducenti».

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