Detta scadenza, per le collaborazioni intrattenute nel 2023, coincideva con il 30 gennaio 2024, ma in assenza dell'apposito DPCM che avrebbe dovuto a tal fine disciplinare gli aspetti tecnici e informatici, l'INL è intervenuto per fare un po' di chiarezza.
Ai sensi dell'
A tal fine, il comma 5 della stessa disposizione ha previsto l'emanazione di un apposito DPCM contenente le disposizioni tecniche e i protocolli informatici utili a consentire gli adempimenti di cui al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4 menzionato. Con riferimento appunto al comma 4, la disposizione precisa che l'iscrizione al LUL può avvenire anche in unica soluzione entro 30 giorni dal termine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono comunque essere erogati in anticipo.
Ora, il problema si pone poiché detto DPCM non è ancora stato emanato, dunque non è possibile individuare al momento le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all'interno del LUL.
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Per questa ragione è intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che con la circolare n. 1 del 30 gennaio 2024 ha disposto che il termine di iscrizione al LUL (che nel caso delle collaborazioni intrattenute nel 2023, coincideva proprio con il 30 gennaio 2024), non può trovare applicazione, visto che il testo del Decreto legislativo presupponeva a tal fine l'emanazione di un apposito DPCM entro il 31 dicembre 2023. |
In attesa di ulteriori indicazioni, l'INL rinvia allora alla disciplina che sarà dettata dal DPCM in questione, anche ai fini dell'individuazione dei termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati per la registrazione sul LUL.