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26 ottobre 2023
Lavoro sportivo: ecco le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Prime indicazioni e prime precisazioni giungono dall'INL a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma dello sport e del correttivo contenuto nel recente D. Lgs. n. 120/2023. Di seguito tutti i dettagli.

La Redazione

Arrivano le prime indicazioni per il personale ispettivo con riferimento all'entrata in vigore della c.d. riforma dello sport. A partire dal 1° luglio 2023, infatti, sono entrate in vigore la maggior parte delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 36/2021, il cui Titolo V è stato peraltro modificato dal D. Lgs. n. 120/2023, introducendo novità importanti in materia di lavoro sportivo.
In particolare, con la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023, l'INL riassume le novità rilevanti sotto il profilo ispettivo, andando a fornire precisazioni sui seguenti argomenti:

precisazione

  • Lavoratori sportivi, precisando che, ove ne ricorrano i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di co.co.co.;
  • Lavoro subordinato sportivo, evidenziando l'introduzione di alcune deroghe, tra le quali la disapplicazione delle norme di cui agli artt. da 19 a 29 D. Lgs. n. 81/2015. Tra esse si ricorda in particolare la possibilità di apporre un termine finale al contratto che non può essere superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
  • Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, chiarendo che il lavoro sportivo prestato dagli atleti quale attività principale ovvero prevalente e continuativa si presume essere oggetto di contratto di lavoro subordinato, seppur si tratti di una presunzione relativa in quanto soggiace alla presenza di almeno uno dei requisiti indicati dall'art. 27;
  • Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo: tale area interessa particolarmente il personale ispettivo. In tal senso, l'INL evidenzia che il lavoro sportivo si presume essere oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono due requisiti: la durata delle prestazioni oggetto del contratto, che non deve superare le 24 ore a settimana, e le prestazioni oggetto del contratto, che devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo. Non si applica invece la disciplina in materia di etero-organizzazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015. Particolari adempimenti previsti sono l'obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati utili ad identificare il rapporto di lavoro sportivo e l'obbligo di tenuta del LUL, precisando che tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all'interno dell'apposita sezione del Registro citato.
    In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023 in relazione al periodo di paga che va da luglio a settembre 2023;
  • Prestazioni sportive dei volontari;
  • Lavoro sportivo e apprendistato;
  • Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori, stabilendo che in mancanza di disposizioni speciali di legge si applica la normativa vigente in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità e genitorialità, nonché contro la disoccupazione involontaria. Per quanto concerne i minori, è in arrivo un apposito decreto ai fini dell'introduzione di nuove disposizioni a tutela della loro salute e sicurezza;
  • Assicurazione contro gli infortuni;
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale;
  • Trattamento pensionistico e tributario: è prevista in particolare l'iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati ed autonomi (sempre che ne ricorrano i presupposti) all'apposito Fondo. Per quanto riguarda i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo, titolari di collaborazione continuata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, essi sono iscritti invece alla Gestione separata INPS. Peraltro, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15mila euro.

Con successiva nota, l'INL ha fornito poi alcune precisazioni in merito alla suddetta circolare, riguardanti nello specifico la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche la quale equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego. In tal senso, è stato previsto che per i rapporti di lavoro istaurati prima della pubblicazione del D. Lgs. n. 120/2023 (4 settembre 2023), l'obbligo in questione può essere assolto entro il 30 ottobre.
Inoltre, la stessa norma prevede che i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo debbano essere comunicati al centro per l'impiego fino alla piena operatività del Registro.

attenzione

In tal senso, l'INL ha precisato che tale ultima precisazione non può che valere solo per le comunicazioni che non siano state già effettuate mediante il Registro alla data odierna. Rispetto ad esse, quindi, non è dovuto alcun altro adempimento comunicativo al centro per l'impiego.

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