Svolgimento del processo
1. Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 102 del Codice di giustizia sportiva (di seguito CGS), il Presidente federale ha chiesto la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Emilia-Romagna, pubblicata sul C.U. n. 47 del 29 novembre 2023, relativa alla sanzione inflitta al tesserato F. A., allenatore della società (omissis), per il comportamento dallo stesso tenuto in occasione dell’incontro “(omissis) - (omissis)” del 25 novembre 2023, valido per il Campionato Juniores Elite U19 Regionale maschile-girone B.
1.1 Nel reclamo si espone che l’arbitro aveva annotato sul referto di gara di aver disposto al 48° minuto del primo tempo la sospensione dell’incontro “per condotta violenta nei confronti del direttore di gara. *vedi supplemento di rapporto* ”.
Nell’allegato rapporto l’Ufficiale di gara aveva poi dettagliato la condotta posta in essere dal tecnico:
“Al 48' del 1° tempo, a recupero quasi scaduto, ho assegnato un calcio di rigore a favore della squadra (omissis). L'allenatore, sig. A. F., si precipitava in campo, senza l’autorizzazione del sottoscritto, e per la precisione nell'area di rigore per protestare in modo irriguardoso riguardo questa decisione (...). Per questo motivo e` stato ammonito, ma subito dopo si e` alterato ulteriormente protestando ancora più` a gran voce (...) e venendo a tu per tu con il sottoscritto, il quale ha proceduto estraendo il cartellino rosso, espellendo cosi` l'allenatore. Questi, accortisi del cartellino, mi ha tirato uno schiaffo sull'avambraccio destro causandomi un lieve fastidio e facendomi cadere il cartellino. A causa del gesto violento subito non ero più` nelle condizioni di proseguire con tranquillità`, serenamente e imparzialmente la direzione della gara. In ragione a quanto scritto sopra e viste le condizioni, della condotta violenta subita, e dalle disposizioni date del Presidente della Sezione di Modena, ho pertanto deciso di sospendere definitivamente la gara, con il calcio di rigore ancora da battere. L'allenatore, intanto, continuava a stare sul terreno di gioco, continuando a protestare”.
Il 29 novembre successivo il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Emilia-Romagna, con l’impugnata decisione, deliberava la “prosecuzione della gara per la rimanente durata" ai sensi dell’”art. 10 comma 5 del C.G.S. e del comma 4 dell’art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti” e comminava al sig. F. A. la squalifica sino al 28 agosto 2024, perché “…allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, dopo la notifica del provvedimento colpiva con uno schiaffo l’avambraccio destro del Direttore di gara, causandogli un lieve fastidio e facendo cadere il suo cartellino”.
1.2 Nel reclamo si osserva che la decisione del Giudice sportivo è viziata per violazione dell’art. 33, comma 4, del Regolamento della Lega nazionale dilettanti e dell’art. 35, comma 2, CGS “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”.
In ragione di quanto rilevato, si sostiene in reclamo che:
- è da ritenere errata la decisione del Giudice territoriale di ricondurre la condotta dell’incolpato ad “ atteggiamenti ribelli ed indisciplinati”, rientranti nella fattispecie di cui all’art. 33, comma 4, del Regolamento della Lega nazionale dilettanti;
- non possono sussistere dubbi che la condotta tenuta dall’A. risulti violenta, poiché connotata da volontaria aggressività, e rientri, pertanto, nella fattispecie descritta dall’art. 35, commi 1 e 2, CGS.
1.3 Conclusivamente la parte reclamante richiede a questa Corte d’appello di riformare l’impugnata decisione del Giudice territoriale e di comminare al sig. F. A. altra e più` grave sanzione valutata di giustizia e alla Società (omissis) sanzione valutata di giustizia.
2. Il signor F. A., con memoria difensiva, depositata il 16 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto integrale del reclamo per i motivi che seguono.
2.1 In primo luogo, nell’atto di difesa si lamenta l’errata qualificazione giuridica del fatto storico da parte del Presidente della FIGC, considerato che il Giudice sportivo, nella decisione con la quale ha irrogato all’incolpato la squalifica sino al 28 agosto 2024, non ha qualificato la condotta contestata al tecnico.
Di conseguenza risulta incomprensibile su quali presupposti la condotta de quo possa essere stata qualificata nel reclamo come violenta ai sensi dell’art. 35 CGS, tanto più che il comportamento posto in essere dall’A. non ha causato una lesione personale al direttore di gara, né tanto meno era idoneo a produrla. Nel caso concreto, infatti, non è riscontrabile l’elemento oggettivo della condotta violenta descritto nell’art. 35 CGS, ove si consideri che è lo stesso ufficiale di gara, “vittima” del comportamento, a descrivere nel referto una condotta particolarmente tenue, seppur censurabile, precisando che l’incolpato “(...) mi ha tirato uno schiaffo sull’avambraccio destro causandomi un lieve fastidio e facendomi cadere il cartellino.”.
2.2 Parimenti, secondo la difesa, è da escludere la sussistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 35 CGS, quale è appunto l’intenzionalità di “produrre una lesione personale”, stante l’evidente inidoneità dello “schiaffo”, anche per la “ sua intrinseca inconsistenza e debolezza”, ad arrecare una lesione personale.
Conseguentemente il contegno dell’allenatore non può che integrare il comportamento irriguardoso ex art. 36, comma 1, lett. a) CGS, con tutto quello che consegue in termini di trattamento sanzionatorio e di applicazione delle circostanze attenuanti. Nel senso depone anche la decisione del Giudice sportivo che ha disposto la prosecuzione della gara per mancanza di una reale necessità di sospendere l’incontro a norma di regolamento.
2.3 In conclusione, la difesa richiede in via principale il rigetto del reclamo e in via istruttoria l’ammissione di prova testimoniale per accertare se e in che modo vi sia stato un contatto fisico tra l’Angelillo e l’arbitro e se il primo, nel movimento volto a toccare il cartellino, lo abbia fatto cadere sul terreno di gioco.
3. Intervenendo in camera di consiglio, l’avv. B. ha ribadito le tesi difensive.
Motivi della decisione
4. Il reclamo e` stato proposto ai sensi dell’art.102 CGS.
Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n.11 e 69 del 2023/2024) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS.
Non può` in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale e` il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità`.
4.1 Tanto premesso e chiarito, va subito detto che il reclamo proposto dal Presidente federale è fondato.
4.2 Per ragioni logiche e sistematiche si ritiene opportuno esaminare preliminarmente la richiesta di ammissione di testi avanzata dalla difesa del sig. A..
L’istanza non può essere accolta ostandovi precisi vincoli normativi e fattuali.
Al riguardo si considera che il procedimento disciplinare-sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge ordinariamente sulla base delle deduzioni difensive delle parti, delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 43/CFA/2023-2024; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 34/CFA/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022).
Orbene, nel caso di specie i fatti all’origine del procedimento, posti a fondamento dell’impugnata decisione, oltre che descritti sul referto di gara e sul relativo supplemento di rapporto, sono sostanzialmente confermati anche dalla parte resistente.
Infatti, dalla lettura dei documenti in fascicolo emerge in sintesi che il signor Angelillo, allenatore della squadra (omissis), dopo essere stato ammonito dall’arbitro per essere entrato in campo senza autorizzazione e per aver protestato in modo irriguardoso per la concessione di un rigore alla squadra avversaria sul finire del 1° tempo, si alterava ulteriormente e continuava a protestare più a gran voce con il direttore di gara, sicché veniva dallo stesso espulso. Alla vista del cartellino rosso, l’allenatore colpiva l’arbitro con uno schiaffo sull’avambraccio destro, causandogli un lieve fastidio e facendo cadere in terra il cartellino. In conseguenza di quest’ultimo gesto l’arbitro non si sentiva più in condizioni di proseguire con serenità, tranquillità e imparzialità la direzione della gara e decideva, pertanto, di sospendere definitivamente l’incontro senza che il rigore venisse battuto.
4.3 Alla luce di quanto documentato la decisione impugnata non convince sul piano dell’applicazione della norma al caso concreto. Infatti, la reazione del signor Angelillo alla doppia ammonizione e alla conseguente espulsione non si è limitata alla prosecuzione dell’azione indisciplinata e irriguardosa fino a quel momento dallo stesso tenuta da inquadrarsi nei comportamenti sanzionabili ai sensi dell’art. 36 CGS (disposizione alla quale sembra aver fatto impropriamente riferimento il Giudice sportivo pur senza esplicitarla nella succinta motivazione), ma ha assunto i connotati tipici della condotta violenta, come descritta e sanzionata nell’art. 35, commi 1 e 2 CGS. Non v’è dubbio, infatti, che “lo schiaffo” con cui l’incolpato ha colpito il braccio del direttore di gara debba essere considerato un atto intenzionale, suscettibile di produrre una lesione personale nel contesto di un’azione aggressiva, impetuosa ed incontrollata.
Si tratta di evidenze disconosciute dalla difesa con argomentazioni che non possono essere condivise.
4.4 In primis va confutata l’obiezione per cui alla qualificazione del comportamento tenuto dall’A. come “condotta violenta” ostano rispettivamente sia l’assenza di qualsiasi qualificazione in tal senso da parte del Giudice sportivo, sia la mancanza in concreto dei presupposti richiesti dall’art. 35 CGS.
Relativamente alla prima, si osserva che il giudizio della Corte federale d’appello è rimedio rivolto a provocare un riesame della causa nel merito, idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (rimedio a critica libera), all’esito del quale si produce un effetto sostitutivo della decisione del giudice di appello a quella impugnata.
Conseguentemente non soltanto è irrilevante la dedotta mancata qualificazione sotto il profilo giuridico della condotta dell’incolpato da parte del Giudice sportivo, ma nessun vincolo al riguardo può derivare a questa Corte dall’individuazione delle disposizioni normative da applicare al caso concreto.
Ciò è tanto più vero nel caso di reclamo del Presidente federale di cui all’art. 102 CCS, la cui finalità è essenzialmente volta a vigilare sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo - e in definitiva sulla sua unità - di cui il Presidente federale è il massimo garante.
4.5 Non possono neppure essere condivise le ulteriori doglianze della difesa, la quale sostiene che non sarebbero riscontrabili nel caso in esame i profili soggettivo e oggettivo propri della condotta violenta per mancanza di dolo specifico e di certificazione medica che attesti lesioni personali.
Sul punto, fermo restando quanto sopra osservato circa l’evidente intenzionalità dello “schiaffo” e sull’atteggiamento aggressivo dell’A., va richiamata la decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 11/2023-2024, la quale ha precisato che la locuzione “lesione personale” contenuta nell’art. 35, comma 4, non deve essere intesa secondo la categoria del diritto penale (che distingue tra percosse – art. 581 cod. pen. - e lesioni personali - art. 582 cod. pen.), dovendo prevalere nell’ordinamento sportivo il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione “oggettiva” da parte di struttura sanitaria pubblica.
Sul piano ermeneutico si può, altresì, affermare che il primo comma dell’art. 35 CGS è indicativo dell’intendimento del legislatore sportivo che, nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale, ha ritenuto di dover anticipare con finalità preventive la soglia di punibilità di comportamenti, che considera comunque violenti, quando siano idonei a produrre un’alterazione fisica o psichica degli ufficiali di gara, anche se non attestata da referti medici.
Più in generale sul regime sanzionatorio, va rilevato che il Legislatore sportivo ha ritenuto di intervenire per affrontare il dilagare della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con il Codice del 2019, prevendendo un articolo specifico (art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto precedentemente previsto.
Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente.
Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a seguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico.
Da ultimo, va evidenziato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni, disposte con C.U. FIGC 165//A del 20 aprile 2023, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Ma già` prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più` volte sottolineato che l’ordinamento non può` in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità`.
E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara e` qualcosa in più` di colui che e` chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più` propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità` di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021- 2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).
4.6 Sulla base di quanto sin qui considerato, questa Corte ribadisce che la decisione del Giudice sportivo territoriale è errata nel suo percorso logico-giuridico, in quanto la condotta del sig. A. rientra appieno nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 1 CGS.
5. Per quel che attiene al trattamento sanzionatorio si deve rilevare come il Giudice sportivo abbia irrogato al signor Angelillo la squalifica della durata di 9 mesi, senza tuttavia dare contezza se ha ritenuto che il comportamento del tecnico dovesse essere inquadrato nell’ipotesi della condotta violenta nei confronti del direttore di gara (art. 35, comma 2) o nelle altre condotte di cui all’art. 36 CGS.
5.1 A prescindere dall’evidenziata carenza motivazionale, non può sfuggire che nell’avversata decisione il Giudice sportivo ridimensiona complessivamente la gravità dell’accaduto, ponendo in evidenza che dal referto di gara e dal relativo supplemento non emergono situazioni di pericolo per l’incolumità dell’ufficiale di gara o turbolenze, dallo stesso non fronteggiabili con gli ordinari strumenti regolamentari e tali da compromettere la regolare prosecuzione della gara ai sensi dell’art. 10, comma 5, CGS e dell’art. 33 del regolamento della Lega nazionale dilettanti.
5.2 Un ulteriore elemento significativo concerne l’entità della sanzione della squalifica per 9 mesi irrogata all’incolpato, in misura evidentemente inferiore a quella di due anni prevista dall’art. 35, comma 2 nei casi in cui giocatori o i tecnici abbiano compiuto azioni violente nei confronti dell’ufficiale di gara nella forma meno grave di cui al comma 1 dello stesso articolo.
6. In base a quanto sin qui rilevato, questa Corte ritiene che, nel caso in esame, ricorrano i presupposti per l’applicazione del secondo comma dell’articolo 13 CGS, che prevede la possibilità, per gli organi della giustizia sportiva, di prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengano idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
Del resto, è coerente con i principi del processo sportivo che la Corte federale d’appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità, con concreta applicazione degli artt. 12 e 13 CGS. Peraltro, proprio il dato testuale dell’art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L’art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la “sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]”, senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra semmai scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 94/CFA/2021-2022).
Va altresì ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Federale ha definito il potere di cui all’art.13, comma 2, CGS come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1-CFA/2021-2022; n. 58/CFA/2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023; n. 6/2023/2024). In tale prospettiva non si possono ignorare gli elementi che emergono dalla decisione del Giudice sportivo e dallo svolgimento dei fatti come descritti nella documentazione in atti.
Primariamente, gli effetti dello “schiaffo” sul braccio, descritti nel supplemento al referto di gara come lieve fastidio e perdita della serenità, sono per stessa ammissione dell’arbitro tenui e, pertanto, obiettivamente idonei ad alleggerire la gravità del comportamento del tecnico, fermo restando la censurabilità dell’atto sul piano disciplinare.
Ugualmente deve essere sottolineato che l’illecito sportivo de quo, pur se perfettamente integrato, non ha causato alcuna alterazione del risultato per mancanza di ulteriori turbative, tant’è che il Giudice sportivo ha disposto la prosecuzione della gara, conclusasi regolarmente per quanto in atti.
Va ancora tenuto presente che nell’ordinamento sportivo le sanzioni a carico delle persone sono connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generale preventiva) e devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente, desumibile da diversi indicatori, tra i quali sono da valorizzare i precedenti disciplinari ed eventuale recidiva, che nel caso in esame, per quanto in atti, non incidono a sfavore dell’incolpato.
In definitiva, questa Corte ritiene che la sanzione da irrogare all’incolpato per ragione di equità debba essere proporzionata alla giusta intensità e gravita` della condotta tenuta in concreto dal tecnico della società (omissis), e che sussistono, pertanto, le condizioni per la concessione dell’attenuante “innominata”, di cui all’art. 13, comma 2 CGS.
6.1 Per quanto concerne eventuali responsabilità societarie, si considera che l’art. 35, comma 7, CGS, prevede che le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.
In questa sede, oltre che darne evidenza nella parte motiva e nel dispositivo della decisione, null’altro può disporre la Corte a SS.UU., non essendovi state sanzioni amministrative a carico della società, né risultano gravami sui capi della impugnata decisione del Giudice sportivo che in precedenza nulla aveva disposto sul punto.
7. Conclusivamente, in accoglimento del reclamo ex art. 102 CGS del Presidente federale e in riforma della decisione impugnata, questa Corte federale a Sezioni Unite ridetermina il trattamento sanzionatorio a carico del Signor Angelillo e dispone che allo stesso debba essere irrogata la sanzione della squalifica di cui all’art. 35, comma 2, ridotta da 2 anni a 14 mesi per effetto della concessione delle “attenuanti innominate”, di cui all’art. 13, comma 2 CGS.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. F. A. la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 2 (due).
Dispone che la sanzione inflitta vada considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.