Presentato reclamo dall'uomo, la...
Svolgimento del processo
Con decreto del 20 aprile 2020 il Giudice tutelare di Milano ha aperto una amministrazione di sostegno in favore di al solo fine di amministrare e gestire la società nome e per conto del beneficiario, che all'epoca era presidente del consiglio di amministrazione della . La suddetta nomina dell'amministratore di sostegno ( nella persona di non veniva estesa alla gestione del patrimonio persona le del beneficiario. Avverso iI provvedimento proponeva no avanti alla Corte d'Appello di Milano reclamo principale ex art. 720 bis c.p.c. lo stesso beneficiario, chiedendone la revoca della apertura, e reclamo incidentale i figli
Con decreto del 20 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Milano in parziale accoglimento del reclamo proposto dal beneficiario, limitava la apertura della amministrazione di sostegno alla attività di straordinaria amministrazione della società.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il beneficiario affidandosi a tre motivi. Non si sono costituiti gli intimati. Il ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 23 gennaio 2024.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt. 404, 405, 2462, 2475 e.e. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. Il ricorrente deduce che l'errore di diritto nell'impugnato provvedimento è evidente e che la motivazione non regge la decisione impugnata, dato che il ricorrente potrebbe liberamente porre in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del proprio patrimonio personale, mentre illogicamente non potrebbe porre in essere i soli atti di straordinaria amministrazione della società, quaIi gli atti che ne modifichino la struttura economica-organizzativa. Rileva che contrariamente a quanto adduce la Corte d'Appello di Milano, l'amministratore di sostegno riguarda i beni e la gestione dei beni dell'amministrato e non già i beni e la gestione dei beni di altro soggetto di diritto quale è la società - s.r.l., con la conseguenza che si è violata sia la norma dell'art. 404 e.e. che limita l'amministrazione ai propri interessi dell'amministrato e non già agli interessi di altro soggetto di diritto diverso dall'amministrato e cioè la società, il cui patrimonio è autonomo e distinto dal patrimonio del ricorrente. Osserva che non si comprende perché debba essere protetto il patrimonio della società, mentre il ricorrente sarebbe libero - avendone tutti i poteri - a disporre del proprio patrimonio personale con piena gestione ordinaria e straordinaria. Ne deriva che l'amministrazione di sostegno non era e non è necessaria potendo direttamente il ricorrente autodeterminarsi nominando suoi rappresentanti ed amministratori per la gestione delle questioni complesse societaria, che a ben vedere potrebbero essere svolte autonomamente dallo stesso.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt. 404, 2479 e.e. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorrente deduce di avere reclamato non solo il provvedimento di apertura della amministrazione ma anche il provvedimento del 5 ottobre 2020, e che la Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Giudice tutelare del 5 ottobre 2020, "che è infondato il reclamo con riferimento al decreto emesso in data 5.10.20 in merito al reclamo RG 969/2020 va escluso che oggetto del provvedimento gravato fosse un ampliamento deff'ads né tantomeno alcuna estensione dei poteri deff'amministratore di sostegno anche alfa gestione del patrimonio personale del beneficiario. Osserva la Corte che in detto provvedimento il Giudice tutelare, "a fronte di una richiesta avanzata dal dott. - di sostituire l'amministratore unico de/fa
con un consiglio di amministrazione nominato daff'assembfea dei soci, si è limitato ad accogliere fa richiesta ritenendo incompatibile, con l'accertata incapacità del beneficiario di gestire fa fa sua qualità di amministratore unico. Si tratta di attività che rientra neffa straordinaria amministrazione fa cui attribuzione in capo aff'ads si giustifica in ragione deffe considerazioni sopra svolte".
Il ricorrente deduce che il Giudice tutelare ha autorizzato, in violazione di legge e delle norme statutarie, il diritto di voto in assemblea a un non socio, vale a dire all'amministratore di sostegno, contro la volontà del socio e senza sentire il socio ricorrente interessato. Rileva che egli non poteva essere privato anche del suo diritto di voto in assemblea, quale titolare e proprietario delle quote pari al 75% del capitale sociale della s.r.I., che non formava no oggetto di specifica attribuzione all'amministratore di sostegno. Inoltre, l'ordine del giorno dell'assemblea di revoca dell'amministratore unico e nomina del consiglio di amministrazione non poteva certamente ritenersi una questione complessa e pertanto ricadeva comunque nella libera determinazione del ricorrente e il Giudice tutelare non avrebbe potuto immotivatamente sottrarre il beneficiario della gestione ordinaria e non complessa del suo diritto di proprietà. Secondo il ricorrente questo provvedimento serviva a coprire gli errori fatti dall'amministrazione di sostegno che aveva illegittima mente nominato un amministratore unico e che chiamato in giudizio al rispondere del danno arrecato aIla società, aveva ehiesto l'autorizzazione a sostituire l'amministratore unico con un consiglio di amministrazione; ribadisce di essere pienamente capace di provvedere ai propri interessi.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404 e ss. e.e. per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24, 111, 117 Cast. e 8 CEDU e art. 1, primo prot. CEDU. Si deduce che gli artt. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, codice civile, contrastano con le norme costituzionali invocate, anche quale parametro interposto nella parte in cui consentono: a) contro la libera e consapevole volontà dell'interessato, l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno; b) contro la libera e consapevole volontà dell'interessato, la nomina di un amministratore di sostegno diverso da quello espressamente scelto e voluto dall'interessato; c) contro la libera e consapevole volontà dell'interessato, la gestione ed amministrazione dei beni e del patrimonio da parte non solo persona le ma anche sociale da parte dell'amministratore di sostegno; d) contro la libera e consapevole volontà dell'interessato, la nomina dei futuri eredi a gestire il patrimonio del titolare in vita. Il tutto in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111, 117 Cost. e 8 CEDU e 1, primo prot. CEDU. Il ricorrente rileva che le suddette norme consentono altresì aI Giudice tutelare, contro il volere Iibero, determinato e consapevole dell'interessato, di limitare ed estromettere il titolare del suo diritto di proprietà, dal godimento e dalla gestione dei suoi beni, anche in violazione dell'art. 1, primo protocollo CEDU, in quanto in modo sproporzionato, indiscriminato e arbitra rio, si consente una indebita ingerenza sui beni altrui.
4.- I motivi primo e secondo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini di cui appresso.
Deve qui ricordarsi che l'amministrazione di sostegno è uno
strumento volto a proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non indispensabile; di adeguare la - e nella misura in cui - è strettamente la legge chiama il giudice all'impegnativo compito misura aIla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (Cass. sez. un., 30/07/2021, n.21985 Cass., sez. I 27 settembre 2017, n. 22602, Cass. sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536; Cass. civ. sez. I 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass. civ. sez. I 29 novembre 2006, n. 25366; Cass. civ. sez. I 12 giugno 2006, n. 13584; Cass. civ, sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962).
Introducendo l'amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l'ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così I'ordinamento mostra una maggiore sensibilità aIla condizione delle persone con disabilità, è più attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando a11'una o aIl'altra qualificazione rigide conseguenze predeterminate. Nell'assolvere a questi compiti di protezione della persona, non è la gravità della malattia o menomazione che deve orientare il giudice, ma piuttosto la idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione aIla sua flessibilità ed aIla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Corte Cost. 10/05/2019 n.114; Cass. civ. sez. I 4/03/ 2020, n. 6079; Cass. sez. I del 12/06/2006 n. 13584).
La flessibilità è il tratto distintivo di questa misura di protezione, che non ha una disciplina legale predeterminata in ogni suo aspetto, posto che la normativa lascia ampi spazi di regolamentazione e di adattamento della misura aI caso concreto (il c.d. vestito su misura). Il giudice verifica, da un lato, le competenze della persona e cioè le sue capacità e abilità, e, dall'altro, le sue carenze, muovendo daI presupposto che la persona potrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare con sufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambiti della vita sociale ed economica, mentre potrebbe non essere abile e competente in aItri settori. In esito a tale verifica il giudice, oltre a decidere l'an della misura, deve anche definire e perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, in termini direttamente proporziona ti all'incidenza degIi accertati deficit suIla capacità deI beneficiario di provvedere ai suoi interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individua li di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona (Cass. 02/11/2022, n.32321).
Questa Corte ha più volte affermato che in tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell'istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto aIle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di taIi condizioni suIla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetra ndo i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporziona ti ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funziona le agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione deIla capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza (Cass. n. 10483 del 31/03/2022; Cass. n. 32542 del 04/11/2022; Cass. n. 21887 del 11/07/2022).
Si deve inoltre osservare che l'art. 410 e.e. - nella parte in cui impone all'amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, anche il giudice tutelare - dimostra come, in ogni caso, l'opinione del beneficia rio debba essere tenuta in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità. Limitare la capacità nella minor misura passibile significa pertanto non saltanto seleziona re specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo, ma altresì preserva re, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui lo consenta la sua condizione, alla formazione delle decisioni che lo riguardano.
5.- Da ciò discende che il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende aI beneficia rio limitazioni previste per l'interdetta e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si sia limitata la sfera di autodeterminazione del soggetto e della misura di tali limitazioni; e le decisioni che non rispettano i desiderata del beneficiario devono fondarsi non solo sulla rigorosa valutazione che egli non sia capace di adeguatamente gestire i propri interessi e di assumere decisioni adeguata mente protettive, ma anche suIla valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità; in questi termini se ne apprezza la compatibilità con il sistema costituzionale (v. Corte Cost 114/2019).
A tali requisiti non risponde la motivazione della Corte d'appello, perché pur dando atto che la persona è stata ritenuta capace di gestire il proprio patrimonio personale, anche per gli atti di straordinaria amministrazione, non spiega per quale ragione si esclude la capacità di gestire le partecipazioni societarie che fanno parte pur sempre del patrimonio personale del soggetto e di esercitare il diritto di voto in assemblea; né la Corte distrettuale si sofferma suIla possibile adozione di strumenti alternativi, compatibili con la volontà espressa da un beneficia rio, che viene però ritenuto sufficientemente Iucido e consapevole per adottare ogni altra decisione riguardante il proprio patrimonio, e ciononostante totalmente escluso daIla gestione dei suoi interessi nella società. Ciò peraltro, come ben evidenzia il ricorrente, determina una sovrapposizione di piani, nel senso che non si comprende se le decisioni sono state adottate nell'interesse del beneficiario o nell'interesse della società (come apprezzato e valutato dai giudici di merito) esulando così dai compiti propri del Giudice tutelare.
Ne consegue, in accoglimento del primo e del secondo motivo, nei sensi illustrati, assorbito il terzo, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio della causa aIla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e secondo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia causa aIla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.