L'amministrazione di sostegno ha infatti la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minore misura possibile la capacità di agire, con la valorizzazione di un sistema di gestione collaborativa e non sostitutiva.
I ricorrenti chiedono al Tribunale di Avellino di dichiarare l'interdizione di una donna e quindi di accertarne lo stato di abituale infermità mentale.
A sostegno della richiesta, essi riferiscono che la donna era da tempo affetta da un disturbo schizofrenico di tipo paranoideo e che per questo risultava incapace di provvedere ai suoi interessi,...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso depositato il (...) (...) (...) e (...) hanno chiesto al Tribunale di (...) di dichiarare l'interdizione di (...) (...) effettuando tutte le indagini ritenute necessarie, anche di carattere medico- legale, per accertare la sussistenza dello stato di abituale infermità di mente dell'interdicenda. In punto di fatto i ricorrenti hanno esposto che l'interdicenda si trova in una abituale condizione di infermità mentale risultando incapace di provvedere ai propri interessi, anche economici, rappresentando che la stessa risulta affetta da "(...)" ed ospite della struttura "(...)" di (...) sin dal mese di aprile del 2022. Le parti, a riprova del disturbo dell'interdicenda, hanno richiamato e prodotto la sentenza penale del 17.03.2023 e l'ordinanza del magistrato di sorveglianza precisando che l'interdicenda risulta incapace di orientare le scelte comportamentali e che la misura dell'amministrazione di sostegno, attualmente operante, risulta inadeguata per la grave ed irreversibile patologia sofferta dalla stessa che non le consente di prendere decisioni sull'impiego del denaro percepito. Con memoria difensiva del 17.12.2023 si è costituita in giudizio (...) chiedendo il rigetto del ricorso o, in via subordinata, la nomina di un tutore individuato al di fuori del nucleo familiare per la presenza di contrasti con i parenti. In particolare la parte, dopo aver premesso di essere affetta da "disturbo schizofrenico di tipo paranoideo" e che si trova ristretta presso la struttura polifunzionale sanitaria per la salute di (...) in misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno ove ha intrapreso un percorso terapeutico e riabilitativo, ha richiamato la consulenza del dott. (...) resa nel procedimento penale azionato nei suoi confronti nella parte in cui veniva evidenziata la sua capacità "di partecipare scientemente al processo" e uno stato di pericolosità sociale attenuabile mediante la collocazione presso una struttura di bassa assistenza. La parte ha, quindi, dedotto che le patologie sofferte non compromettono la sua capacità cognitiva e la sua autonomia osservando che, rispetto all'epoca in cui è stata disposta la misura dell'amministrazione di sostegno, non vi è stato un aggravamento delle sue condizioni di salute tali da giustificare il provvedimento di interdizione da applicare come extrema ratio e in casi diversi da quello oggetto del giudizio. Infine, la parte ha richiamato la relazione redatta dalla dott.ssa (...) nella parte in cui si segnala il suo miglioramento e la sua partecipazione adeguata alle attività riabilitative. Con note scritte del 28.12.2023 i ricorrenti si sono riportati alle conclusioni rassegnate in ricorso insistendo per la nomina di un consulente d'ufficio al fine di accertare le condizioni neurologiche dell'interdicenda. Inoltre, i ricorrenti hanno richiamato la relazione dell'A. in ordine alla pericolosità sociale della stessa. Con note scritte del 3.01.2024 la parte resistente si è riportata ai propri atti ribadendo che il percorso riabilitativo seguito era stato proficuo. Con note del 5.04.2024 i ricorrenti hanno depositato il decreto di accoglimento reso all'esito del giudizio cautelare R.G. n. (...)/(...) azionato avverso il provvedimento di sostituzione del precedente amministratore di sostegno (...) e la nomina dell'avv. (...) rilevando che la procura alle liti conferita all'avv. (...) dal revocato amministratore e non anche dall'interessata interdicenda non aveva alcun valore.
All'udienza del 8.04.2024 in merito alla questione della procura l'avv. (...) ha rappresentato di poter regolarizzare eventualmente la procura con il rilascio della stessa in suo favore da parte dell'interdicenda. Alla medesima udienza l'interdicenda, in assenza delle parti e dei difensori, ha dichiarato: "Mi chiamo (...) (...) sono nata il (...). Risiedo a (...) da più di venti anni. In passato ho sempre lavorato, prima come bidella di scuola a (...) poi come commessa da (...) un negozio di abbigliamento che si trovava al corso (...) Ho anche dovuto allevare le mucche, coltivare la terra, raccogliere le nocciole. So fare la sarta. Il mio compagno si chiama (...) lui mi ha tolto dalla strada dopo che i miei familiari mi avevano abbandonato. (...) e (...) dicono che io sono pazza, ma sono loro che non stanno bene con la testa. Dicono che io voglio ucciderli, ma dovrebbero essere denunciati per calunnia. (...) sorella (...) è deceduta per una grave malattia, un tumore. I miei familiari mi hanno rotto il braccio, ho qui una cicatrice, mi hanno sempre messo le mani addosso, mi hanno usata e mi hanno picchiata. Mi hanno minacciata di togliermi tutto e di farmi interdire. I miei genitori sono morti, mia madre nel 2004. Il dott. (...) mi ha fatto riconoscere l'accompagnamento e ha riferito che ho un disturbo bipolare e non ero collocabile al lavoro. Percepisco una pensione di invalidità e la pensione di reversibilità. Avevo due figlie, secondo me (...) è mia figlia, si dovrebbe fare la prova del (...) Ho avuto anche un'altra figlia, (...) che è stata cresciuta da una casa famiglia e poi adottata. Il giudice si chiama (...) Ora non so dove è e da chi è stata adottata, vorrei sapere come sta. So leggere e so firmare. Ho azionato un giudizio nel 2008 relativo ad alcuni buoni fruttiferi e ho vinto la causa. I miei familiari vogliono i miei soldi. Mi vogliono sfruttare. I miei familiari fanno stregoneria. Hanno messo in mezzo un sacco di cose strane dicendo che rubavo alla standa, ma si tratta di cose fatte da ragazza. Quando sono in struttura svolgo così la giornata: mi alzo, mi faccio la doccia, faccio colazione con due fette biscottate e il latte perché ho il diabete, leggo, aiuto a fare i servizi, cucino, faccio lavori di laboratorio, ho la compagnia di (...) ed anche di altri. So fare anche la sarta. Nelle ore di permesso che ho avuto sono andata a pulire la casa dove vive (...) viene a trovarmi. Io sono cattolica. La mia dott.ssa sia chiama (...) è la dott.ssa con cui faccio la riabilitazione. Oggi è lunedì 8 aprile 2024." All'esito dell'esame dell'interdicenda (...) ha confermato l'attivazione di un giudizio da parte dell'avv. (...) nel 2007/2008 volto ad ottenere il sequestro di alcuni buoni fruttiferi intestati all'interdicenda pari a circa 300 milioni. Con riferimento al ricorso in esame la parte ha, poi, rappresentato di aver agito al solo fine di fare curare la sorella e di trovare una struttura adeguata a tale fine. (...) (...) ha dichiarato, allo stesso modo, di aver agito in giudizio per far curare la sorella evidenziando la necessità della gestione del suo patrimonio per evitare che terzi possano approfittare di lei. Ciò premesso ritiene il Tribunale che il ricorso deve essere respinto per le motivazioni di seguito illustrate. Deve essere, anzitutto, osservato che dall'esame del ricorso e dei documenti allegati emerge che la parte resistente è affetta da "schizofrenia di tipo paranoideo subcronico con acerbazioni acute" (cfr. certificato medico del dott. (...) dell'1.07.2021); che l'interdicenda è stata seguita direttamente dal dipartimento di psichiatria dell'A. di (...) che la stessa, prima del covid, si presentava allo studio del medico con elevata frequenza e dimostrava continui pensieri paranoici che sfociavano in aggressioni agli altri pazienti. Dalla relazione psichiatrica del 25.01.2021 risulta che l'interdicenda è ospite della struttura (...) dal 7.08.2008 con diagnosi "disturbo schizofrenico di tipo paranoideo con esarcebazioni periodiche della sintomatologia psicopatologica" dal mese di agosto del 2020. Deve essere, inoltre, rilevato che dall'esame della sentenza penale n. 454/2023 del 27.02.2023 emerge che l'interdicenda, imputata dei reati di cui all'art. 639 c.p. per aver imbrattato un muro perimetrale di un agriturismo trascrivendo più volte il proprio cognome e lasciando per terra fotografie che la ritraevano o autografate, e di cui all'art. 612 bis c.p. per aver perseguito (...) con minacce e ingiurie, è stata assolta per difetto di imputabilità e che il consulente, dott. (...) nominato alla prima udienza del 19.12.2022 al fine di valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputata, ha affermato che l'imputata, affetta da disturbo schizofrenico cronico, in carico da molti anni presso il centro di salute mentale e dal 15.06.2021 sottoposta dalla misura di sicurezza di libertà vigilata con obbligo di ricovero, ha commesso il reato in assenza di consapevolezza, con abolizione del controllo della volontà e dell'impulsività e, quindi, in assenza della capacità dell'intendere e di volere, ma che, al contempo, risulta capace di partecipare scientemente al processo. Con riferimento alla pericolosità sociale, il ctu ha, poi precisato che dal quadro complessivo "si evince un sufficiente compenso psicopatologico in presenza di parziale consapevolezza della malattia, fattore che non può inficiare una corretta aderenza alle terapie proposte e di conseguenza non garantire un adeguato compenso clinico". Orbene ritiene il Tribunale di dover precisare, in punto di diritto, che la pronuncia di interdizione non è obbligatoria in presenza di una condizione di abituale infermità avendo l'ordinamento apprestato anche altre forme di tutela. Infatti, ai sensi dell'art. 404 c.c., "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio" mentre l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e all'incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità di assicurare adeguata protezione all'interessato, sicchè essa è da escludere a fronte della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di un complesso e rilevante patrimonio da gestire. Da quanto esposto deriva che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi devono essere tutelate, di regola, attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire. Infatti, soltanto nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, insufficiente ad offrire protezione all'incapace, è consentito, invece, ricorrere all'istituto della interdizione. In materia la Corte Costituzionale con la pronuncia 9.12.2005 n. 440 ha chiarito l'interdizione configura una misura residuale che può essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Tale conclusione è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza 12.06.2006 13584, ha chiarito che la differenza tra amministratore di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell'handicap della persona interessata, che potrebbe anche essere totale e permanente, e non rendere necessaria l'interdizione, ma in un criterio funzionale in base al quale tener conto della natura e del tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e dell'idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata con il suo minore sacrificio. (...) di sostegno è, pertanto, l'istituto di elezione e di primo impiego per la tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo ove tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, per la complessità dell'attività da gestire o per impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione o in ogni altra ipotesi in cui si pone un'analoga esigenza, potrebbe farsi luogo alla misura più radicale della interdizione, che attribuisce, a differenza dell'amministrazione di sostegno, uno status di incapacità. Sotto tale ultimo profilo, inoltre, è stato chiarito che la prima forma di tutela deve essere preferita non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma anche su quello etico - sociale perché rispetta maggiormente la dignità dell'individuo. In altri termini l'interdizione costituisce una extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi. Sempre in punto di diritto deve essere soggiunto che la scelta della tutela più adeguata dovrà necessariamente essere compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione e senza tener conto, come detto, del grado di invalidità (c.d. criterio quantitativo). In merito vale, inoltre, evidenziare che nei giudizi come quello in esame generalmente l'esame dell'interdicendo è il mezzo di prova determinante nella formazione del convincimento del giudice, tanto che è possibile trarre anche solo da esso elementi utili per la decisione (cfr. Cass. civ. 03.07.1971 n. 2078). In applicazione dei principi suesposti è stato, quindi, affermato che deve essere disposta l'interdizione quando, all'esito dell'esame dell'interdicendo, risulti che il destinatario sia affetto da un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive che comportino una totale incapacità di provvedere ai propri interessi attinenti a tutti gli aspetti della vita (e non soltanto a quello economico) e, precisamente, nei soli casi di maggiore gravità in cui non è possibile, per l'incidenza della patologia, conservare neanche un'area parziale della capacità d'agire del soggetto e questo perchè l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minore misura possibile la capacità di agire, con la valorizzazione di un sistema di gestione collaborativa e non sostitutiva. Con particolare riferimento ad un caso di schizofrenia la Cassazione (cfr. Cass. 1 marzo 2010 n. 4866 ) ha affermato che se il giudice non ravvisa la necessità di eliminare completamente la capacità d'agire del soggetto al punto da richiedere la presenza di un sostituto o di un assistente con i poteri del tutore o del curatore, deve preferire l'amministrazione di sostegno e questo anche nel caso di infermità di mente grave quando la persona ha necessità di compiere solo pochi atti precisando che in questo caso il giudice tutelare eliminerà la capacità di agire soltanto con riguardo ad alcuni atti che saranno compiuti dall'amministratore rappresentante.
Ciò premesso ritiene il Collegio che, in base ai documenti prodotti e all'esame dell'interdicenda, emerge che la parte resistente, certamente bisognosa di assistenza e protezione, non deve essere interdetta in quanto conserva, sebbene parzialmente, le facoltà intellettive e la misura già in atto risulta adeguata alle sue esigenze di protezione e al tipo di attività che devono essere compiute per conto della stessa. Infatti, dall'esame diretto dell'interdicenda è emerso che la stessa risulta in grado di orientarsi nel tempo e nello spazio; non ha nessuna difficoltà nel movimento e nella parola; ha risposto adeguatamente alle domande del giudice descrivendo, con particolare precisione, anche fatti e circostanze confermate dai ricorrenti ed episodi di vita personale che dimostrano la grande conflittualità con i parenti. Dall'esame degli atti emerge, altresì, che la stessa sta seguendo una terapia efficace svolgendo autonomamente le comuni attività della vita quotidiana ed avendo difficoltà solo nei rapporti relazionali. La dott.ssa (...) ha, in merito, affermato che (...) (...) cura in maniera abbastanza adeguata il proprio aspetto e il proprio abbigliamento; mantiene in ordine la propria stanza e il proprio armadio; aiuta volentieri gli operatori della struttura nel rifacimento letto, riordino armadio, lavatrice e riordino vestiario; è inserita all'interno dei gruppi riabilitativi e nelle attività riabilitative esterne e negli ultimi sei mesi ha mostrato un rilevante miglioramento con un punteggio pari a 74 nelle aree dei rapporti personali e sociali e nell'area dei comportamenti disturbanti e aggressivi; ha maturato una migliore capacità di pianificare, iniziare un'attività e seguire i vari passaggi per completare il compito; partecipa in maniera adeguata alle attività riabilitative mostrando interesse e una maggiore consapevolezza delle sue problematiche; sta acquisendo maggiore autonomia nella gestione del denaro e, grazie ai supporti esistenti, non effettua più acquisti di non utilità; ha avuto notevoli miglioramenti nelle varie aree della persona manifestando un comportamento controllato grazie al supporto e alla presenza dell'amministratore di sostegno ( relazione del 14.12.2023 in atti). In altri termini ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, nonostante l'interdicenda sia affetta da una grave patologia, lo strumento per assicurare la sua protezione già disposto ed operante sia idoneo ed adeguato. In merito, in accoglimento delle richieste congiunte formulate all'udienza del 8.4.2024 dai legali di entrambe le parti, si dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare al fine della valutazione in ordine all'opportunità di procedere alla sostituzione dell'amministratore di sostegno, (...) (...) per la sussistenza di rilevanti contrasti familiari che sconsigliano, allo stato, che le funzioni di amministratore di sostegno siano svolte dalla sorella dell'interdicenda o da un suo familiare. Infine, osserva il Collegio che la questione dell'inefficacia della procura sollevata dai ricorrenti non risulta fondata. In merito vale anzitutto osservare che l'amministratore di sostegno (...) è stato nominato con decreto del 7.10.2013 e con decreto del 15.12.2023 è stato autorizzato a costituirsi in giudizio come di fatto avvenuto il (...) per il tramite dell'avv. (...) in disparte la precisazione che precede ritiene il Tribunale che le vicende successive alla predetta nomina non possono avere alcuna incidenza sul rapporto processuale in corso in quanto il beneficiario di amministrazione di sostegno è dotato di autonoma legittimazione processuale e l'autorizzazione del giudice tutelare è prevista solo per promuovere alcuni giudizi (cfr. art. 374 c.c. e Cass. 2020 n. 5380), ma non anche per resistere in giudizio.
Ne deriva che la parte resistente risulta regolarmente costituita in giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano d'ufficio come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in ragione del grado di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda di interdizione azionata da (...) (...) e (...)
-condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 2.905,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti del presente procedimento al giudice tutelare per le valutazioni in ordine all'opportunità di sostituire l'amministratore di sostegno come richiesto anche dai ricorrenti.