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29 febbraio 2024
I ruoli oggetto di rottamazione-quater sono esclusi dal divieto di compensazione

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tali ruoli non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro per i debiti scaduti.

di La Redazione

Con risposta ad interpello n. 54 del 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di compensare crediti d'imposta, nonostante la presenza di debiti iscritti a ruolo, in caso di adesione alla c.d. "rottamazione quater", di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022.
Nello specifico, l'istante sollevava dubbi in merito al divieto contenuto nell'art. 31 D.L. n. 78/2010, in base al quale è inibita la compensazione dei crediti d'imposta in presenza di morosità maggiori di 1.500 euro. Secondo il soggetto istante, la pendenza della procedura di definizione agevolata avrebbe dovuto essere considerata come una sorta di sospensione dei ruoli e in quanto tale avrebbe disinnescato il divieto in questione.

Nella sua risposta, l'Agenzia richiama anzitutto l'art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010, precisando che la compensazione di crediti è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a € 1.500. Nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

Con l'istituto della “rottamazione quater”, il Legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i ''singoli carichi affidati agli agenti della riscossione'', tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.
Ciò detto, per aderire all'istituto, il contribuente deve aver presentato apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2023, a seguito della quale sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza nonché gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Secondo l'Agenzia, pertanto, i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di € 1.500, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.
Per contro, concorrono al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.

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