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6 marzo 2024
Le molestie sul luogo di lavoro: origini e significato
La Commissione Diritti Umani dell'Ordine degli Avvocati di Milano affronta il tema delle molestie sul luogo di lavoro, esaminandone sia gli aspetti giuslavoristici che quelli penalistici.
di Avv. Mariapaola Rovetta Arici
La materia, come noto, è di grande interesse per la sua attualità, ma è anche un argomento che merita chiarezza, perché è una materia molto delicata, per nulla scontata, anche se se ne parla in continuazione, dunque è necessario conoscerla e per farlo bisogna ricordare innanzitutto quelli che sono i Diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.
Il significato del termine "molestia"
Per comprendere il significato del termine molestia, infatti, è fondamentale concentrarsi su quelli che sono i diritti violati attraverso di essa.

precisazione

Per molestia si intende il turbamento del benessere fisico o della tranquillità spirituale provocato da persone o cose; sinonimi di molestia sono disagio, disturbo, fastidio. Sotto l'aspetto giuridico molestia è ogni atto che comporti menomazione o soppressione del potere di godimento spettante al titolare di un diritto. I diritti che vengono violati attraverso la molestia sono i diritti fondamentali, quali il diritto alla libertà, all'eguaglianza ed alla dignità che spettano a ciascun essere umano senza alcuna discriminazione legata al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, ma anche all'età, alla disabilità, all'appartenenza ad un credo religioso o ad un'etnia e che rappresentano i valori della nostra Carta Costituzionale.

La molestia sul luogo di lavoro
Ha iniziato ad occuparsi del tema della molestia ilmovimento femminista negli Stati Uniti d'America negli anni '60. In America molestia è harassment e l'argomento è stato trattato inizialmente con riferimento ad un caso di molestia sessuale sul luogo di lavoro. Il concetto, in seguito, è andato ad evolversi, anche in Europa e anche in Italia, ed è andato a comprendere tutti quegli atti e comportamenti, posti in essere sul luogo di lavoro, che causano discriminazione, violando quelli che sono i valori della nostra Carta Costituzionale, ma anche quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 della Legge n. 300/1970, nota come Statuto dei Lavoratori, che considera nulli i patti o atti diretti ai fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

Non esistendo una definizione unica di molestia sul luogo di lavoro, così come per il fenomeno del mobbing, in assenza di provvedimenti legislativi, fino ad oggi è stata la giurisprudenza ad intervenire in sostituzione del Legislatore per individuare le singole condotte che, poste in essere in concreto, possono rappresentare una molestia.

Il nostroOrdinamento offre una serie di tutele, da una parte l'art. 2087 c.c., che ha ad oggetto la tutela delle condizioni di lavoro, da una parte abbiamo provvedimenti legislativi che sono intervenuti in materia di diritto antidiscriminatorio, quali il D.Lgs. n. 198/2006, noto come Codice delle Pari Opportunità, ma anche il D.Lgs.  n. 215/2003 ed il D.Lgs. n. 216/2003, in tema di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, dalla religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale.

Il Codice Pari Opportunità ha dato una definizione di molestia individuandola come comportamento indesiderato, avente lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. A quest'ultimo aspetto hanno fatto riferimento due sentenze della Cassazione, una del 16 agosto 2023 n. 24686, in un caso al di fuori del contesto lavorativo, in tema di molestia per ragioni di razza o di etnia, ed una del 31 luglio 2023 n. 23295, in cui si fa riferimento ad una molestia sessuale sul luogo di lavoro.

Nel 2019 è intervenuta la Convenzione n. 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dell'ONU che, unitamente alla Raccomandazione n. 206, ha dato per la prima volta una definizione che è quella maggiormente condivisa a livello mondiale ed ha previsto che l'espressione “violenza e molestie” nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include anche la violenza e le molestie di genere. La Convenzione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per dare la possibilità alle aziende anche di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Lo scopo, infatti, è quello di rendere più sostenibili le aziende, perché le molestie di qualsiasi genere e in qualsiasi modo si manifestano sono nocive ed un ambiente lavorativo nocivo è meno produttivo, un ambiente lavorativo poco produttivo è meno attrattivo anche agli occhi degli stakeholders e dunque anche meno competitivo, allo stesso modo di un'azienda che non rispetta le regole a tutela dell'ambiente e che non abbia tra i propri scopi anche un impatto sul contesto sociale di appartenenza. 
L'azienda dunque deve intervenire con norme specifiche e relative sanzioni, ricordandoci però anche che se chiunque fosse cresciuto nel rispetto dei valori della nostra Costituzione e se ci fossimo ricordati di quanto previsto dal Legislatore nel 1970 non ci saremmo ritrovati oltre cinquant'anni dopo a discutere di discriminazione come se si trattasse peraltro di novità, ma così non è, altrimenti il Legislatore non si sarebbe preoccupato già nel 1970 di inserirle.
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