Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
6 marzo 2024
Istituita l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
In Gazzetta Ufficiale n. 54/2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 20/2024 il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, istituisce l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal presente Decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
di La Redazione

Il Decreto Legislativo n. 20/2024 è composto da 8 articoli e regola l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità al fine di assicurare la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
Nello specifico, il Garante:

  • esercita le funzioni e i compiti con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica;
  • costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
  • individua, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il Garante ha sede a Roma in luogo accessibile e fruibile per le persone affette da disabilità.

Composizione, requisiti e durata dell'incarico

Il Garante è un organo collegiale composto dal presidente e da 2 componenti.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente.
Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti del Garante deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.
Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di nota indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono:

  • incarichi pubblici elettivi;
  • cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
  • o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.
Per l'intera durata dell'incarico, il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza:
  • attività professionale, imprenditoriale o di consulenza;
  • funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati;
  • ricoprire uffici pubblici o rivestire cariche elettive;
  • assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità.

Per un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente e i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio del Garante non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.
Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico e nel caso in cui riportino una condanna definitiva per delitti non colposi.

La carica del presidente e dei componenti del collegio dura 4 anni e il loro mandato è rinnovabile una volta sola.  

Funzioni

Le principali funzioni del Garante sono le seguenti:

  • vigilare sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità;
  • contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;
  • promuovere l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
  • ricevere le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da PP.AA., ecc...;
  • stabilire le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche mediante l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità;
  • esprimere con delibera collegiale pareri motivati all'esito della valutazione e della verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate,
  • svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
  • richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati devono rispondere entro 30 giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso;
  • formulare raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati;
  • promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, in particolare nelle scuole;
  • trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta alle Camere nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità sull'attività svolta;
  • visitare le strutture che erogano servizi pubblici essenziali. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle sue funzioni;
  • collaborare con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
  • coordinare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.
  • avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Pareri del Garante
Il Garante valuta le segnalazioni ricevute e verifica l'esistenza di discriminazioni che ledono i diritti soggettivi o gli interessi legittimi negli ambiti di competenza.
Il Garante, all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte esprime con delibera collegiale pareri motivati
Nel caso in cui un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole. 
Quando le verifiche hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonché' l'eliminazione di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di potervi accedere come gli altri cittadini, il Garante può proporre all'amministrazione competente un programma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento. 
Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità, ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante può, anche d'ufficio, a seguito di un esame sommario sulla sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno delle persone disabili, proporre l'adozione di misure provvisorie. La proposta è trasmessa alle PP.AA. procedenti. 
Le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, possono essere rese conoscibili sul sito del Garante.
Azioni del Garante avverso il silenzio e la declaratoria di nullità

Il Garante, dopo 90 giorni dal parere, constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi può proporre azione.
Entro 180 giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato il Garante può agire per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.

Dei ricorsi è data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata.

Documenti correlati