Il Decreto Legislativo n. 20/2024 è composto da 8 articoli e regola l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità al fine di assicurare la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
Nello specifico, il Garante:
- esercita le funzioni e i compiti con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica;
- costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- individua, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Il Garante ha sede a Roma in luogo accessibile e fruibile per le persone affette da disabilità.
Il Garante è un organo collegiale composto dal presidente e da 2 componenti.
Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente.
Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti del Garante deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.
Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di nota indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono:
- incarichi pubblici elettivi;
- cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.
- attività professionale, imprenditoriale o di consulenza;
- funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati;
- ricoprire uffici pubblici o rivestire cariche elettive;
- assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità.
Per un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente e i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio del Garante non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.
Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico e nel caso in cui riportino una condanna definitiva per delitti non colposi.
La carica del presidente e dei componenti del collegio dura 4 anni e il loro mandato è rinnovabile una volta sola.
Le principali funzioni del Garante sono le seguenti:
- vigilare sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità;
- contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;
- promuovere l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- ricevere le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da PP.AA., ecc...;
- stabilire le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche mediante l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità;
- esprimere con delibera collegiale pareri motivati all'esito della valutazione e della verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate,
- svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati devono rispondere entro 30 giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso;
- formulare raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati;
- promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, in particolare nelle scuole;
- trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta alle Camere nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità sull'attività svolta;
- visitare le strutture che erogano servizi pubblici essenziali. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle sue funzioni;
- collaborare con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
- coordinare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.
- avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Il Garante, all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte esprime con delibera collegiale pareri motivati.
Il Garante, dopo 90 giorni dal parere, constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi può proporre azione.
Entro 180 giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato il Garante può agire per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.
Dei ricorsi è data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata.