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8 marzo 2024
NCC: la Consulta dubita del blocco del rilascio delle nuove licenze
Con le sentenze n. 35 e n. 36 la Corte costituzionale precisa che un divieto assoluto di fornire servizi innovativi pregiudicherebbe non solo la libertà di iniziativa economica privata ma anche il benessere del consumatore.
di La Redazione

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È legittimo il divieto, che dura ormai da molti anni, di rilascio di nuove licenze per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale?

 
Con questo dubbio, la Corte costituzionale, nell'esaminare il ricorso statale contro l'art. 1 della Legge reg. Calabria n. 16/2023, ha sollevato dinanzi a sé, in riferimento agli artt. 3, 41, c. 1 e 2, 117, c. 1, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, c. 6, del D.L. n. 135/2018, che stabilisce appunto tale divieto.
 
L'ordinanza n. 35 del 7 marzo 2024, precisa che la suddetta norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo, totalmente ingiustificato, il rilascio di nuove licenze per l'espletamento del servizio di NCC, dovendosi escludere che «sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica». 
 
Sulla stessa questione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 7 marzo 2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 2, c. 4, della Legge della Regione Calabria n. 37/2023.  
 
Il Governo ricorrente lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza taxi.  
 
La Corte ha osservato:
  • in primo luogo, che la legge impugnata riguarda solo il servizio di taxi;
  • in secondo luogo, ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun «radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi» per coloro che svolgono il servizio di noleggio con conducente.  
Le innovazioni, «rappresentano il cardine della libertà d'iniziativa economica privata e dell'interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori».  
La Corte ha ribadito che le limitazioni della libertà garantita dall'art. 41 Cost. devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire. 
Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, «configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore».  
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