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17 dicembre 2024
Riforma fiscale: ecco le novità sulla revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES
Il 31 dicembre 2024 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 che reca diposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi.
di La Redazione
In Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 192/2024 che, in attuazione della Riforma fiscale, reca diposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi.
 
Il testo normativo si occupa di revisionare il regime impositivo dei redditi IRPEF – IRES. Nello specifico, il D.Lgs. si compone di 21 articoli ed entrerà in vigore il 31 dicembre 2024.
Redditi dei terreni
La revisione della disciplina sui redditi dei terreni introduce modifiche significative agli artt. 28,32,34,36,56-bis e 81 del TUIR.
In particolare, la nuova normativa ridefinisce i concetti di reddito dominicale e reddito agrario
Per le coltivazioni su immobili classificati come fabbricati, il reddito dominicale sarà calcolato applicando una tariffa d'estimo provinciale incrementata del 400%. Parallelamente, il reddito agrario includerà una quota del reddito medio ordinario riferibile al capitale e al lavoro impiegato nelle attività agricole.
Un'altra importante novità riguarda l'aggiornamento catastale: viene introdotto un regime semplificato per la revisione delle qualità e delle classi di coltura nei registri catastali. Inoltre, i proprietari dei terreni monitorati dall'AGEA beneficeranno di un'esenzione dagli obblighi di comunicazione, riducendo così gli adempimenti burocratici a loro carico.
Redditi da lavoro dipendente
La disciplina relativa ai rediti da lavoro dipendente è stata aggiornata, introducendo novità sia sui benefici fiscali che sulle modalità di tassazione delle retribuzioni e dei fringe benefit.
Per quanto riguarda la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore di lavoro o dal dipendente, è stato stabilito che questa agevolazione sarà applicabile solo se i contributi sono destinati a enti assistenziali che rispettano i principi di mutualità e solidarietà e risultano iscritti nell'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi.
In materia di fringe benefit è stato innalzato a 258,23 euro il limite di esenzione fiscale per i beni e servizi offerti dall'azienda ai dipendenti. Inoltre, sono state ridefinite le modalità di calcolo del valore normale di tali beni e servizi, che sarà determinato in base al prezzo mediamente applicato sul mercato o, in assenza di riferimento, al costo sostenuto dal datore di lavoro per fornirli.
Redditi da lavoro autonomo
La disciplina del reddito di lavoro autonomo è stata rivista introducendo il principio di onnicomprensività, secondo cui il reddito è determinato come differenza tra tutte le somme percepite e le stesse sostenute, in modo analogo a quanto previsto per il reddito da lavoro dipendente. Sono stati definiti criteri specifici per la deducibilità delle spese strettamente legate all'attività professionale, includendo anche i riaddebiti derivanti dall'uso comune di immobili. Resta confermato il principio di cassa, mentre la tassazione delle plusvalenze relative ai meni strumentali, compresi quelli acquisiti tramite leasing, sarà applicata soltanto al momento della loro effettiva realizzazione.
Redditi di impresa
La nuova disciplina dei redditi di impresa punta a ridurre significativamente il disallineamento tra valori fiscali e contabili, promuovendo un sistema più uniforme che elimini la duplicazione dei criteri di valutazione. Viene inoltre, introdotta una regolamentazione unificata per le operazioni straordinarie, come fusioni e riorganizzazioni aziendali, anche tra soggetti che adottano regimi fiscali o contabili differenti. 
Questo intervento mira a garantire maggiore coerenza fiscale e a semplificare la gestione dei valori contabili coinvolti i tali operazioni. 
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