- ha impugnato il solo dispositivo della decisione della Corte Sportiva d'Appello;
- non ha allegato, successivamente, la decisione completa di motivazioni.
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«Ai sensi dell'art. 59, comma 1, CGS del CONI, il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, intendendosi per “decisione” il compendio della motivazione insieme con il dispositivo». |
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«Pertanto, ove la motivazione non venga pubblicata contestualmente al dispositivo, per espressa previsione dell'art. 37, comma 7, CGS del CONI, il ricorso rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione». |
Collegio di Garanzia - CONI, sez. I, decisione (ud. 5 aprile 2024) 10 aprile 2024, n. 16
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 21 febbraio 2024, la A.S.D. F. S. M. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Campania FIGC del 22 gennaio 2024, che ha confermato la decisone del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 17/GST del 27 dicembre 2023.
Risulta dagli atti che durante la gara T. D. - F. S. del 10 dicembre 2023, valevole per il Campionato 1^ Categoria, Girone (omissis), la medesima veniva interrotta dal direttore di gara per ragioni di ordine pubblico (un petardo lanciato dagli spalti raggiungeva un dirigente della squadra nei pressi dell’ingresso del tunnel che dal campo conduce agli spogliatoi). La T. D. ricorreva dunque al Giudice Sportivo per contestare tale interruzione. Il Giudice Sportivo riteneva, in accoglimento del gravame, che «effettuati i necessari approfondimenti istruttori rilevato che da un lato il DDG sostiene che non vi erano le condizioni per la prosecuzione della gara dall'altro, però, non descrive una situazione di tensione o pericolo né in campo né sugli spalti (non si parla di capannelli tra calciatori delle società sul TDG, non vi è una situazione di tensione fra i sostenitori delle società presenti sugli spalti dell'impianto) ne consegue che non vi è la possibilità di attribuire una reale responsabilità, diretta o indiretta, in capo ad alcuna delle società contrariamente a quanto previsto dall'art. 10 co. 1 CGS. Tanto rilevato P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, questo GST delibera di accogliere il reclamo proposto dalla Società Polisportiva T. D. e, per l'effetto, dispone la prosecuzione della gara in epigrafe, a porte chiuse e con numero due commissari di campo a carico della società T. D.; rimette alla Segreteria del C.R. Campania per la fissazione della prosecuzione della gara che dovrà riprendere al minuto 17 del secondo tempo con il risultato di 1 a 1. La squadra Polisportiva T. D. attaccava da destra verso sinistra, con le spalle rivolte alle panchine. Il gioco era prossimo a riprendere con un calcio di inizio battuto dalla Società A.S.D. F. S. M., pertanto, entrambe le squadre erano disposte nelle rispettive metà campo; dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva».
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, con il C.U. quivi impugnato, rigettava il reclamo proposto dall’odierna ricorrente confermando la decisione del Giudice Sportivo.
2. La medesima F. S. M. ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia articolando due motivi di diritto così rubricati:
I. “Assenza di motivazione della pronuncia emessa dalla Corte di Appello Sportiva Territoriale, pubblicata in data 22.01.2024, che rigettava il reclamo e per l’effetto confermava il C.U. n. 17/GST del 27 dicembre 2023”.
II. “Configurazione di una responsabilità oggettiva in capo alla A.S.D. T. D.”.
3. Si è costituita in giudizio la A.S.D. T. D. concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il Collegio, nell’esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente, rileva come questi abbia impugnato il solo dispositivo della decisione della Corte Sportiva di Appello, né lo stesso ha allegato, successivamente, la decisione completa di motivazioni. Ciò determina una pregiudizialità, perché non consente al Collegio di potere esaminare l’atto giudiziario nella sua completezza, e quindi non è messo in condizione di “conoscere per deliberare”.
Si deve, quindi, dedurre una improcedibilità del ricorso, come emerge, chiaramente e nettamente, sia dalla normativa CONI che dalla giurisprudenza di questo Collegio. Infatti, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 59 CGS CONI, deve contenere: "... b) l’indicazione dell’atto o della decisione impugnata". Così come la giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia ha più volte affermato che, "Ai sensi dell’art. 59, comma 1, CGS del CONI, il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, intendendosi per “decisione” il compendio della motivazione insieme con il dispositivo. Pertanto, ove la motivazione non venga pubblicata contestualmente al dispositivo, per espressa previsione dell’art. 37, comma 7, CGS del CONI, il ricorso rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione" (Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 6 luglio 2016, n. 27. Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 11 aprile 2016, n. 17; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 marzo 2015, n. 6).
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Società Polisportiva T. D..
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.