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8 maggio 2024
Il ricorso al Collegio di Garanzia CONI è inammissibile se indica solo il dispositivo della decisione impugnata
Il ricorso deve infatti contenere sia la motivazione che il dispositivo della decisione impugnata.
di La Redazione
La Corte Sportiva d'Appello FIGC ha rigettato il reclamo presentato da Alfa ASD avverso la decisone del Giudice Sportivo che ha disposto la prosecuzione di una gara interrotta a causa del lancio di un petardo dagli spalti.
 
Presentato ricorso da parte di Alfa, il Collegio di Garanzia dello Sport CONI, con decisione n. 16 del 10 aprile 2024, lo dichiara improcedibile in quanto la società:
  • ha impugnato il solo dispositivo della decisione della Corte Sportiva d'Appello;
  • non ha allegato, successivamente, la decisione completa di motivazioni.
Come emerge chiaramente sia dalla normativa, che dalla giurisprudenza del CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia, ai sensi dell'art. 59 c.g.s. CONI, deve contenere «... b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata».
 
Al tal riguardo, la giurisprudenza ha proprio affermato che:

giurisprudenza

«Ai sensi dell'art. 59, comma 1, CGS del CONI, il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, intendendosi per “decisione” il compendio della motivazione insieme con il dispositivo». 

giurisprudenza

«Pertanto, ove la motivazione non venga pubblicata contestualmente al dispositivo, per espressa previsione dell'art. 37, comma 7, CGS del CONI, il ricorso rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione».

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