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21 gennaio 2025
Il termine per la decisione di primo grado decorre dall’iscrizione del deferimento nell'apposito registro
Il Collegio di Garanzia del CONI precisa che il termine di 90 giorni per la decisione del tribunale sportivo di primo grado decorre dall'iscrizione dell'atto di deferimento nel sistema di giustizia sportiva, e non dal semplice avvio delle indagini a carico dell'incolpato con l'iscrizione nel registro degli indagati.
di La Redazione
La Procura Federale FIR contestava all'avvocato Tizio di avere indebitamente richiesto alla Federazione, nella qualità di Presidente dell'AIR (Associazione Italiana Rugbysti), rimborsi non dovuti concernenti spese sostenute dal rugbysta Caio a seguito di un grave infortunio di gioco. Il Tribunale Federale, acquisite le prove, tra cui una missiva a firma dell'incolpato ritenuta lesiva della reputazione della FIR, riteneva che tale condotta non era stata formalmente contestata nell'atto di deferimento e, per tale motivo, rinviava gli atti alla Procura. L'Organo avviava quindi le indagini, che si concludevano con l'atto di deferimento a carico di Tizio per violazione di alcune disposizioni del Codice di Comportamento Sportivo e del Regolamento Giustizia. In seguito il Tribunale comminava all'incolpato la sanzione di anni 1 di interdizione, decisione poi confermata dalla Corte Federale di Appello.

La controversia giunge così davanti al Collegio di Garanzia del CONI, su ricorso di Tizio che deduce, tra vari motivi, l'estinzione del procedimento prima della decisione di primo grado: il deferimento è infatti avvenuto 80 giorni dopo l'iscrizione nella apposita piattaforma e si è concluso dopo 156 giorni, con evidente superamento dei termini.
 
Con decisione n. 60 del 10 dicembre 2024, il Collegio di Garanzia dichiara il motivo non fondato, spiegando che il termine per la decisione di 90 giorni dall'iscrizione del procedimento nell'apposito registro decorre dal formale deferimento dell'interessato e non dal semplice avvio delle indagini a suo carico con l'iscrizione nel registro degli indagati. Al riguardo, occorre procedere ad una interpretazione sistematica delle regole dettate in materia, collegando l'art. 76, comma 1, R.G. FIR, che stabilisce il termine per la pronuncia della decisione di primo grado (di 90 giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare), con l'art. 65, comma 1, lett. a), dello R.G., secondo cui «I procedimenti innanzi al Tribunale Federale sono instaurati… con atto di deferimento del Procuratore federale». Solo con il deferimento e con l'iscrizione dell'atto di deferimento nella apposita piattaforma, quindi, decorrono i termini per la pronuncia della decisione di primo grado.
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