Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
4 giugno 2024
Il Ministero della Giustizia aggiorna le FAQ sulla mediazione
Il 3 giugno 2024 il Ministero della Giustizia ha rilasciato una nuova versione aggiornata delle FAQ sulla mediazione civile e commerciale che aveva pubblicato sul sito istituzionale il 14 maggio scorso.
di La Redazione
Si tratta delle indicazioni operative per consentire agli organismi di mediazione e di formazione di orientarsi in relazione ad alcuni aspetti modificati dalla riforma Cartabia in vista della dead line del 15 agosto prossimo per mantenere l'iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

Le nuove FAQ tengono conto senz'altro anche dell'interlocuzione con l'Avvocatura. Il 1° giugno era stato lo stesso Ministero a dare notizia che i vertici del Gabinetto, gli uffici tecnici competenti, il Presidente dell'OCF e i delegati CNF specializzati sul tema, in spirito di collaborazione, avevano convenuto di chiarire alcuni punti delle FAQ considerati problematici dall'Avvocatura.

La prima novità – quella più significativa - rispetto alla versione principale è contenuta nel punto 2 della sezione IV dedicata al rapporto giuridico economico tra ente istituente e organismo.

Il tema è quello di sapere se nel caso in cui l'organismo sia stato istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio, quando deve ritenersi sussistente l'autonomia finanziaria e funzionale?

Per il Ministero, l'autonomia finanziaria può ritenersi soddisfatta laddove, pur in presenza di un bilancio unico, la contabilità dei due enti - istituente ed istituito - sia separata ovvero consenta quantomeno di tracciare, pur all'interno della contabilità generale dell'ente istituente, tutte le transazioni effettuate con riferimento all'attività di mediazione e laddove il responsabile dell'organismo vanti autonomia di spesa.

A titolo esemplificativo, l'autonomia di spesa può ritenersi soddisfatta anche laddove sia assegnato al responsabile un budget di spesa appositamente destinato al funzionamento dell'organismo.

Ne deriva che la contabilità separata dell'ente istituente e istituito non rappresenta più una modalità necessitata per dimostrare l'autonomia finanziaria.

Il Ministero ha modificato anche la dimostrazione dell'autonomia funzionale: oggi essa può ritenersi soddisfatta laddove il responsabile dell'organismo vanti autonomia organizzativa e risponda in via personale della gestione.

Non troviamo, quindi, più l'indicazione che era stata data in precedenza secondo cui, nel caso di enti istituiti dalla Camera di Commercio o dagli Ordini professionali il responsabile dell'organismo non potesse rivestire cariche elettive presso l'ente istituente (a titolo esemplificativo, non avrebbe potuto essere nominato responsabile dell'organismo il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un consigliere, oppure il Presidente della Camera di Commercio o un consigliere”).

La seconda novità riguarda la possibilità che agli organismi istituiti dai consigli degli ordini come distinti ed autonomi soggetti giuridici come le fondazioni forensi possa essere riconosciuta la facoltà di utilizzare i locali concessi dal presidente del tribunale ai consigli dell'ordine

Ed infatti, è stato eliminato l'ultimo capoverso della risposta alla domanda 2 nelle sezione II (sedi).
Documenti correlati