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18 marzo 2025
Mediazione: nessun dubbio sulla legittimità dei costi gravanti sulle parti

Il TAR respinge il ricorso con cui il Codacons sollevava dubbi di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni che regolano il primo incontro di mediazione.

di La Redazione

Con sentenza n. 5489 del 17 marzo 2025, il TAR Lazio rigetta il ricorso con cui il Codacons contestava il Decreto ministeriale n. 150/2023 nella parte in cui è stata introdotta la disciplina dei costi della mediazione gravanti sulle parti.
Nello specifico, il Codacons lamenta che «già all'atto del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione, la parte, deve pagare, oltre alle spese vive documentate, un'indennità corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento sia alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro».
Inoltre, secondo il ricorrente, il decreto gravato avrebbe previsto un sensibile incremento dei costi complessivi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria, oltre ad una più gravosa disciplina dell'istituto del gratuito patrocinio.

Per questo motivo, tali innovative previsioni sono state tacciate di illegittimità dall'esponente, siccome pregiudizievoli degli interessi dei cittadini e violative del diritto di accesso alla giustizia costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., nonché dalle norme sovranazionali.

Nel respingere il ricorso, il TAR rileva come le previsioni normative contestate siano coerenti con lo spirito della riforma della mediazione ed immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate ad un generale rafforzamento dell'istituto e, correlativamente, della professionalità dei mediatori divenuti strumenti indispensabili per fini deflativi e di buon funzionamento del sistema giustizia.
Secondo il TAR, «le misure adottate dal legislatore sono funzionali a rafforzare e rendere effettivo il tentativo di mediazione e sono in linea con una concezione seria dell'istituto che in passato troppo spesso è stato praticato come una vuota formalità».
Il fatto che l'istituto sia stato reso più efficace, prosegue il Tribunale, «lungi dall'atteggiarsi a ostacolo al diritto di difesa, disvela il giusto intento di rendere la mediazione non un mero (inutile) passaggio procedimentale, ma un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell'ambito del quale queste ultime possono trovare un accordo, senza che sia preclusa la strada giudiziale».
In tale ottica la previsione della corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione persegue proprio il ridetto fine di assicurare l'effettività e l'utilità dell'istituto: il versamento del costo della mediazione responsabilizzale parti rispetto all'utilità dell'incontro e consente loro, in caso di esito positivo, di definire la controversia, non esponendosi al pagamento dei costi ben più alti che comporta l'instaurazione di un processo.
Inoltre, la proporzionalità della misura è assicurata dal fatto che le spese in rilievo sono parametrate al valore della controversia e sono diminuite quando la mediazione è condizione di procedibilità o è imposta dal giudice. In più, in presenza dei presupposti di cui all'art. 15-bis D.Lgs. n. 148/2010, viene assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

Per questi motivi, il TAR intende disattendere le censura mosse dalla parte ricorrente relative alla gravosità dei costi di mediazione, con riveniente pregiudizio del principio di uguaglianza (tra cittadini con maggiori e minori capacità economiche) e del diritto di difesa.

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