Risarcimento del danno | corrispondere all'associazione ricorrente, a titolo di risarcimento, una somma stabilita in via equitativa in 5 mila euro, oltre interessi legali, da oggi all'effettivo pagamento; |
Pubblicazione del provvedimento | pubblicazione, a proprie spese, entro 30 giorni, del dispositivo della sentenza su un quotidiano nazionale a sua scelta; |
Piano aziendale contro la discriminazione | promuovere, sentita l'associazione ricorrente, un consapevole abbandono dei pregiudizi di età, genere, carichi e impegni familiari nelle fasi di selezione del personale per le posizioni di vertice con adozione, entro 6 mesi, di un piano di formazione aziendale sulle politiche discriminatorie che preveda la realizzazione di corsi annuali, con l'intervento di esperti, ai quali siano chiamati a partecipare, obbligatoriamente, tutti i dipendenti; |
Indennizzo per inadempimento | pagamento di una somma di euro 100,00, in favore dell'associazione ricorrente, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione di tali provvedimenti; |
Condanna alle spese | rimborso spese di lite sostenute dall'associazione ricorrente in 3.500,00 euro. |
P.Q.M.
- dichiara il carattere discriminatorio delle affermazioni con le quali l’amministratrice della società resistente Controparte_1 ha pubblicamente dichiarato, durante l’evento “Donne e moda” del 4 maggio 2022, di “puntare” per ricoprire le posizioni “importanti” della società su uomini o, altrimenti, su donne solo sopra i quaranta anni, nonché delle frasi a giustificazione “se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me a mio fianco e lavorano h24, questo è importante” e, per l’effetto, condanna la società resistente a corrispondere all’associazione ricorrente, a titolo di risarcimento, una somma stabilita in via equitativa in 5.000,00 euro, oltre interessi legali, da oggi all’effettivo pagamento;
- condanna la società resistente alla pubblicazione, a proprie spese, entro 30 giorni, del dispositivo della sentenza su un quotidiano nazionale a sua scelta tra “Il Fatto Quotidiano”, “CP_2”, “Controparte_3”, “CP_4” e “CP_5”;
- ordina alla società resistente Controparte_1 di promuovere, sentita l’associazione ricorrente, un consapevole abbandono dei pregiudizi di età, genere, carichi e impegni familiari nelle fasi di selezione del personale per le posizioni di vertice con adozione, entro 6 mesi, di un piano di formazione aziendale sulle politiche discriminatorie che preveda la realizzazione di corsi annuali, con l’intervento di esperti, ai quali siano chiamati a partecipare, obbligatoriamente, tutti i dipendenti e condanna la società resistente al pagamento di una somma di euro 100,00, in favore dell’associazione ricorrente, per ogni giorno di ritardo nell’attuazione di tali provvedimenti;
- condanna la società resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’associazione ricorrente che si liquidano in 3.500,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.