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31 maggio 2024
Lavoro e previdenza sociale
Parità di genere sul lavoro: pubblicate le direttive UE sul funzionamento degli organismi di parità

Si tratta delle direttive nn. 1499 e 1500 del 2024, pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell'UE il 29 maggio 2024. Esse definiscono i requisiti minimi per il funzionamento degli organismi di parità allo scopo di garantirne l'indipendenza e rafforzano l'applicazione del principio di parità di trattamento.

di La Redazione

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2024 sono state pubblicate le direttive nn. 2024/1499 e 2024/1500, rispettivamente del 7 e del 14 maggio 2024. Nello specifico:

  • La direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio del 7 maggio 2024 contiene le norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, modificando le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;
  • La direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento UE e del Consiglio del 14 maggio 2024 reca le norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, modificando le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

In particolare, la direttiva n. 1500 stabilisce i requisiti minimi ai fini del funzionamento degli organismi per la parità allo scopo di migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, oltre agli obblighi che ne derivano per gli Stati membri chiamati a recepire la direttiva.
Gli Stati membri dovranno in particolare provvedere affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. In relazione a questi ultimi, gli Stati membri dovranno:

esempio

  • Sensibilizzare tutta la popolazione su tutto il territorio circa i diritti esistenti ai sensi delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE nonché sull'esistenza degli organismi di parità, in particolare i gruppi a rischio di discriminazione;
  • Garantire lo svolgimento di attività volte alla prevenzione della discriminazione e alla promozione della parità di trattamento;
  • Prendere in considerazione strumenti e modalità di comunicazione adeguati a ciascun gruppo di destinatari.

Gli organismi di parità sono poi in grado di prestare assistenza alle vittime, intendendosi per tali le persone che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi delle direttive menzionate, essendo in grado di ricevere le relative denunce e di offrire assistenza informando le vittime circa il quadro giuridico, i servizi offerti, i mezzi di ricorso disponibili, le disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati e la possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo.

attenzione

Gli organismi di parità possono offrire alle parti la possibilità di una risoluzione alternativa della controversia, che potrà assumere la forma della mediazione o della conciliazione in conformità al diritto nazionale, fermo restando che il mancato raggiungimento di un accordo non preclude il diritto di agire in giudizio. A tal fine, gli Stati membri dovranno assicurare un termine di prescrizione sufficiente.

Agli organismi di parità va inoltre affidato il compito di svolgere accertamenti sull'esistenza della violazione denunciata. Al termine degli accertamenti, gli organismi di parità forniranno le loro conclusioni sotto forma di pareri non vincolanti o decisioni vincolanti.

Anche gli organismi di parità hanno il diritto di agire in giudizio nei procedimenti civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio di parità di trattamento, avendo la facoltà di:

precisazione

  • Agire in giudizio per conto di una o più vittime;
  • Partecipare ai procedimenti giudiziari a sostegno di una o più vittime;
  • Avviare un procedimento giudiziario in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.

Nell'ambito delle loro funzioni, gli organismi di parità dovranno adottare un programma di lavoro che definisca priorità e prospettive di azione, farsi carico di una relazione annuale sulle proprie attività che contenga il bilancio annuale e la rendicontazione finanziaria da mettere a disposizione del pubblico e pubblicare una o più relazioni almeno ogni 4 anni circa raccomandazioni a proposito della situazione di parità di trattamento e sulla discriminazione.

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