Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 17 novembre 2023, nei confronti di alla pena di mesi sei di arresto, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Catania del 24 febbraio 2012, durante il periodo di sottoposizione alla misura (fatto accertato il 2 gennaio 2018), guidava senza la patente di guida perché mai conseguita, la vettura Fiat Punto descritta nell'imputazione.
2. L'imputato propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione circa le ragioni della mancata concessione della pena sostitutiva, ex art. 545-bis cod. proc. pen.
La violazione del d. lgs. n. 159 del 2011 ha condotto, nel caso di specie, all'irrogazione della pena di mesi sei di arresto.
Sulla richiesta di pena sostitutiva, per il ricorrente, la Corte di appello rende motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
Si deduce che, con dichiarazione resa dall'imputato in data 17 gennaio 2023 ai sensi dell'art 123 cod. proc. pen., all'ufficio matricola della casa circondariale di Catania ove lo stesso - all'epoca si trovava ristretto, in riferimento all'udienza del 2 febbraio 2023, l'imputato personalmente chiedeva l'inoltro dell'istanza allegata, nella quale lo stesso espressamente manifestava il proprio consenso all'applicazione di una pena sostitutiva nell'ambito del procedimento penale indicato.
Tale dichiarazione e l'allegata istanza ex art. 545-bis cod. proc. pen., venivano poi tempestivamente trasmesse in data 17 gennaio 2023, dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio matricola della Casa circondariale di Catania a quello di posta elettronica certificata della Corte d'appello, sezione Seconda penale e all'indirizzo p. e. c. del difensore dell'imputato. Quindi risulta comprovato che l'imputato ha fatto espressa manifestazione di consenso all'applicazione del presente procedimento di una sanzione sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen.
Diversamente la Corte di appello ha rilevato che all'udienza del 2 febbraio 2023, fissata per consentire all'imputato e alla difesa di avanzare richiesta di pena sostitutiva nessuno era presente, quindi, l'assenza è stata interpretata quale manifestazione contraria all'applicazione della pena sostitutiva.
3. II Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall'art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1.II ricorso è fondato, nei limiti appresso indicati.
2.II Collegio rileva che la Corte territoriale, in ordine alla eventuale applicazione delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, afferma che non vi è stata richiesta di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. derivando tale conclusione dall'assenza delle parti all'udienza del 2 febbraio 2023, all'uopo fissata, con rinvio disposto dal 12 gennaio 2023, data di lettura del dispositivo della sentenza, proprio per acquisire eventuale richiesta di pene sostitutive.
Il ricorrente, invece, deduce che l'imputato, personalmente, con dichiarazione rilasciata all'Ufficio matricola, in data 17 gennaio 2023, ha chiesto l'applicazione di pene sostitutive.
2.1. L'esame del fascicolo processuale, doveroso in ragione della qualità dell'eccezione formulata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in mot.), ha permesso di rilevare che la dichiarazione resa all'Ufficio matricola, in data 17 gennaio 2023, risulta trasmessa a mezzo p.e.c. alla Corte di appello di Catania, con l'allegata documentazione e che questa è stata trasmessa anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, come, del resto, dedotto e documentato con il ricorso per cassazione.
2.2. Ciò premesso, si osserva che le pene sostitutive, al pari delle sanzioni sostitutive, costituiscono atto personalissimo dell'imputato (v. Sez. 4, n. 8038 del 12/04/1984, Rupp, Rv. 165933 - 01).
Detta natura risulta, infatti, confermata dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede che la sostituzione può avvenire sempre che ad acconsentire ad essa sia l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Il carattere personale della richiesta di pena sostitutiva si evince, invero:
1) dal fatto che essa comporta un onere soggettivo rilevante, parimenti limitativo della libertà; 2) dal rilievo che solo l'imputato è in grado di stabilire se può adempierla convenientemente; 3) dal fatto che la eventuale violazione degli obblighi comporta gravi conseguenze, previste dall'art. 66 legge n. 689 del 1981, di cui solo l'imputato può assumersi il rischio.
Orbene, il Collegio rileva che, nel caso al vaglio, detto consenso è stato validamente espresso, personalmente, attraverso dichiarazione rilasciata all'Ufficio matricola dell'istituto di pena ove il detenuto, all'epoca, era ristretto, trasmessa tempestivamente, in vista dell'udienza all'uopo fissata, all'autorità procedente.
Del resto, si tratta di richiesta manifestata dal detenuto attraverso personale dichiarazione rilasciata ex art. 123 cod. proc. pen. che, in quanto tale, deve ritenersi espressa con efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente che, comunque, nella specie si è tempestivamente realizzata.
Giova, poi, precisare, che l'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 150 del 2022, prevede, alle condizioni in esso stabilite ed all'esito del subprocedimento descritto al comma 2, la possibilità di applicare la pena sostitutiva di pene detentive non superiori a quattro anni, che non siano state condizionalmente sospese. Trattasi di un potere discrezionale, che presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del giudice, di talché non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunce di condanna a pene inferiori ai quattro anni di reclusione non sospese.
Il comma 1 della disposizione in esame, per il caso in cui il giudice non sia in grado di decidere immediatamente, prevede una particolare ipotesi di sospensione del processo subito dopo la lettura del dispositivo, per acquisire informazioni dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna o dalla polizia giudiziaria, necessarie per stabilire quale sanzione sostitutiva applicare e con quali concreti obblighi e prescrizioni.
Il comma 2 citato, dunque, scandisce i tempi e indica gli adempimenti del sub-procedimento, conferendo poteri istruttori al giudice, che anche d'ufficio può acquisire dai soggetti ivi indicati informazioni sulle condizioni soggettive del condannato; disciplina, poi, la partecipazione delle parti, che hanno la facoltà di presentare a) documentazione presso l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna e b) memorie presso la cancelleria del giudice che procede.
Il comma 3 prevede che, acquisite le informazioni necessarie, il giudice, all'udienza di rinvio fissata al momento della sospensione del processo, abbia due possibilità: disporre la sostituzione della pena detentiva, integrando il dispositivo già depositato con l'indicazione della pena sostitutiva, degli obblighi e delle prescrizioni connesse oppure, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, rigettare la richiesta, confermando il dispositivo. Il comma 4, infine, precisa che, quando il processo è sospeso in attesa delle informazioni richieste, la lettura contestuale della motivazione segue quella del dispositivo integrato o confermato, mentre nei casi di motivazione non contestuale i termini per il deposito dei motivi decorrono dalla lettura del dispositivo integrato o confermato.
2.3. Orbene, anche alla stregua del descritto sub procedimento, può individuarsi, da un lato, un onere di collaborazione della parte privata, onde fornire al giudice gli elementi per la definizione della concreta esecuzione della pena sostitutiva prescelta (quali la legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paghe recenti, iscrizioni a corsi di studio/formazione, certificazioni attestanti disturbi e/o percorsi di cure, certificati attestanti malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità).
Dall'altro lato, sussiste un dovere di motivazione da parte del giudice di merito, in ordine alle ragioni della mancata applicazione della sanzione sostitutiva, soprattutto in caso di assenza di elementi sopravvenuti rispetto al preliminare vaglio positivo, sia pure sommario, in ordine alla sua concedibilità, come avvenuto nella specie in cui la Corte territoriale dal 12 gennaio 2023, ha rinviato ai sensi dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. onde acquisire la richiesta dell'imputato e del difensore sul punto.
Peraltro, la motivazione offerta dalla Corte territoriale, nell'escludere l'applicazione della pena pecuniaria e, comunque, delle pene sostitutive in generale, non ha tenuto conto di tale dichiarazione, ma soltanto della mancata comparizione delle parti, all'udienza all'uopo fissata, esprimendosi più diffusamente soltanto in ordine alla non concedibilità della pena pecuniaria (per le ragioni illustrate a p. 2 e 3 della sentenza).
Tuttavia, si deve rilevare che la richiesta da parte dell'imputato risulta espressa validamente, pur senza la sua presenza in udienza, avendo anzi questi personalmente, con dichiarazione rilasciata all'ufficio matricola, chiesto espressamente l'applicazione di pene sostitutive.
Né può dirsi esaustiva la motivazione offerta, nella parte in cui la Corte territoriale esclude l'applicabilità della pena pecuniaria, potendo applicarsi eventualmente altre pene sostitutive, diverse da quella pecuniaria, rispetto alle quali la motivazione non è sufficiente.
Invero, non si comprende se la Corte d'appello, valorizzando l'assenza delle parti all'udienza all'uopo fissata, abbia voluto escludere l'applicazione di pene sostitutive in base a un non assolto dovere di collaborazione rispetto a pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, ovvero si sia limitata a stigmatizzare l'assenza di un presupposto (richiesta personale della parte) in realtà presente in atti.
Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente al diniego delle pene sostitutive, posto che, dalla motivazione offerta dalla Corte territoriale, non è dato comprendere se la mancata concessione di pene sostitutive brevi sia derivata dalla rilevata mancanza dell'osservanza di un onere di collaborazione della parte o per la mancanza di richiesta personale dell'imputato che, invece, risulta in atti.
2.4. Infine, è appena il caso di osservare che il reato ascritto all'imputato non è estinto per prescrizione.
Invero, il fatto è stato commesso in epoca successiva all'.entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (in quanto accertato il 2 gennaio 2018, dunque dopo il 3 agosto 2017 e prima del 1° gennaio 2020) essendosi verificata medio tempore, una tempestiva causa di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 17 novembre 2021).
Sicché, ai cinque anni, quale termine massimo di prescrizione, derivanti dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., si aggiunge il periodo di sospensione ex lege n. 103 del 2017 cit., introdotto al comma secondo dell'art. 159 cod. pen.
Infatti, la disciplina della sospensione prevista dalla cd. legge Orlando, al secondo comma dell'art. 159 cod. pen., entrata in vigore in data 3 agosto 2017, è stata, successivamente, abrogata soltanto per effetto della legge n. 3 del 2019, in vigore dal 10 gennaio 2020, a sua volta abrogata dalla legge n. 134 del 2021. Dunque, il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, senz'altro più favorevole rispetto alle norme successive in punto sospensione della prescrizione, ha avuto vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, range temporale entro il quale è stata commessa la contravvenzione per la quale si procede nella presente sede.
Pertanto, applicando quale più favorevole, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 al caso di specie, deriva che al termine massimo di anni cinque (che sarebbe spirato in data 2 gennaio 2023) va aggiunto un ulteriore periodo di sospensione del corso della prescrizione previsto dalla legge ·cd. Orlando (di un anno e sei mesi), ad oggi non ancora decorso.
3.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla concessione delle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla concessione delle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità.