Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. - Presupposta è la procedura fallimentare della T. s.p.a., aperta il 28/4/92 e chiusa il 6/9/18. Propongono la domanda di equo indennizzo il 21/8/18 34 lavoratori dipendenti, quali creditori ammessi al passivo, soddisfatti integralmente in due rate (dicembre 2006 e giugno 2007). Dopo una fase di cassazione (Cass. 9590/22) sul profilo della tempestività della domanda, quest’ultima è rigettata ex art. 2 co. 2-septies l. 89/01, perché «si evince dal rendiconto finale ex art. 116 l.f. [che] è stato proprio il protrarsi della procedura a far acquisire alla massa attiva ulteriore liquidità che ha permesso agli odierni ricorrenti di ottenere l’integrale soddisfacimento del proprio credito, grazie all’esperimento vittorioso di numerose azioni revocatorie e quindi di ottenere un vantaggio patrimoniale pari o superiore […] all’indennizzo cui avrebbero diritto, con conseguente venir meno del relativo diritto. Né le parti ricorrenti hanno dedotto o svolto istanze a prova contraria, sicché la domanda andrà respinta».
Ricorrono in cassazione i lavoratori con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero con controricorso.
2. - Il primo motivo denuncia che la Corte di appello ha ritenuto che il fatto che i lavoratori della società fallita (ricorrenti in equo indennizzo) siano stati soddisfatti integralmente nei loro crediti, pur se a distanza di 15 anni dall’apertura della procedura fallimentare, lasci presumere che costoro abbiano conseguito un vantaggio patrimoniale eguale o maggiore rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto (cfr. art. 2 co. 2-septies l. 89/01, di cui si deduce la violazione in relazione agli artt. 6 Cedu, 1 primo prot. add. 111 e 117 cost.).
Il secondo e il terzo motivo denunciano che la Corte di appello ha applicato retroattivamente l’art. 2 co. 2-septies l. 89/01, poiché i ricorrenti hanno già maturato 9 anni di durata irragionevole alla data di entrata in vigore della norma (1/1/16). Sotto questo profilo si assume la violazione delle stesse norme di cui al primo motivo e dell'art. 2909 c.c.
Il quarto motivo denuncia che la Corte di appello ha applicato l’art. 2 co. 2-septies l. 89/2001 d’ufficio senza prima sottoporre la questione alle parti ricorrenti. Si deduce violazione dell’art. 101 co. 2 c.p.c. (e nullità della decisione).
3. – Sono accolti i primi due motivi, assorbiti i restanti.
I vantaggi patrimoniali (eguali o maggiori dell’indennizzo altrimenti dovuto) di cui parla l’art. 2 co. 2-septies l. 89/2001 per fare luogo alla presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo non sono costituti dall’incremento della massa attiva nella procedura fallimentare presupposta, quand’anche sia proprio tale incremento a consentire il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo.
Infatti, poiché lo scopo della procedura fallimentare è proprio quello di incrementare la massa attiva al fine di soddisfare i crediti ammessi al passivo quanto più è possibile praticamente, l’argomentazione sviluppata dalla Corte di appello di Venezia equivale a dire: se il processo raggiunge il suo scopo, allora in via di principio non importa più quanto tempo ha impiegato a conseguirlo: si presume che non vi sia alcun pregiudizio derivante dalla durata.
In altre parole, ci si accomiata così dal principio della durata ragionevole del processo.
L’argomentazione è illogica, senza necessità di aggiungere che in questo caso entrano in gioco crediti di lavoratori, per cui è rimasto frustrato il diritto ex art. 36 cost. per tutto il protrarsi della procedura (cfr. Cass. 34460/2023, 10412/2009).
Sono accolti i primi due motivi di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi, è cassato il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.